Informativa e consenso Informato

Informazioni generali e facsimile

Prima di rendere una prestazione professionale, lo psicologo ha l’obbligo di fornire alla persona assistita una serie di informazioni volte ad acquisire il consenso informato al trattamento sanitario (obbligatorio per i soli professionisti che effettuano prestazioni sanitarie o che svolgono attività di natura clinica) e il consenso informato al trattamento dei dati personali (obbligatorio per tutti i professionisti).


Informativa e consenso al trattamento sanitario

Il fine della richiesta di consenso informato al trattamento sanitario è quello di informare adeguatamente la persona assistita circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse (articolo 24 del Codice deontologico), promuovendo l’autonomia dell’individuo nelle scelte che riguardano la sua salute.

In particolare il destinatario del trattamento deve essere informato sul tipo di intervento, sulle alternative terapeutiche, sulle finalità, sulle possibilità di successo, sui possibili rischi e/o effetti collaterali, in modo da poter essere libero di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento.

Nel caso in cui il destinatario del trattamento sanitario fosse una persona minorenne, il consenso dovrà essere fornito dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela (art. 31 CD).

Il consenso deve essere rilasciato ad ogni professionista che si occupi della persona assistita, anche se, ad esempio, associato al collega che lo ha già ottenuto oppure facente parte dello stesso studio.


Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Sia il professionista che svolge attività sanitaria sia il professionista che eroga prestazioni non sanitarie hanno inoltre l’obbligo di fornire ai propri pazienti/clienti adeguate informazioni sul trattamento dei dati personali e raccogliere da loro il relativo consenso.

La materia è disciplinata in Italia dal D.lgs. n. 196/2013 e dal recente Regolamento europeo 2016/679, anche conosciuto come General Data Protection Regulation (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Per trattamento dei dati personali s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni – dalla raccolta alla cancellazione – compiute sia digitalmente che analogicamente (cartacee) aventi ad oggetto dati personali o insiemi di dati personali.

Sono operazioni di trattamento dei dati la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, fino alla cancellazione o distruzione.

Il GDPR ha introdotto alcune novità per i professionisti e prevede che le informazioni inerenti al trattamento dei dati debbano essere fornite dal professionista (titolare del trattamento) al cliente/paziente (interessato) in forma concisa, facilmente accessibile, con un linguaggio chiaro, per iscritto o con altri mezzi, esempio elettronici, oralmente solo se richiesto dall’interessato e purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato anche in combinazione con l’utilizzo di icone standardizzate.

L’informativa deve contenere necessariamente i seguenti elementi: oggetto del trattamento, finalità del trattamento, modalità del trattamento, criteri di accessibilità dei dati, eventuale comunicazione/diffusione dei dati, diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi, dati e contatti del titolare del trattamento, responsabile e incaricati.


Facsimile per la redazione dell’informativa e l’acquisizione dei consensi

Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di informativa sinteticamente descritti, la Commissione deontologica attiva presso l’Ordine ha predisposto e reso disponibile un unico modello di contratto e consenso informato, che tiene conto della nuova regolamentazione europea in materia di privacy in vigore dal 25 maggio 2018.

Il modello è strutturato in modo da consentire al professionista di adempiere inoltre agli obblighi di informativa relativi alla trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria, alla misura del compenso (Legge n. 124/2017) e all’obbligo di tracciabilità delle spese sanitarie ai fini delle detrazioni fiscali (Legge di Bilancio 2020). 

Il professionista dovrà far firmare alla persona assistita il modello nell’ultima pagina (per le pagine precedenti è sufficiente una sigla), sottoscrivendo a sua volta il documento.

In seguito il professionista dovrà conservare l’originale del documento, provvedendo a rilasciare una copia alla persona assistita.

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