Regolamento disciplinante la presenza di animali domestici

All’interno della sede dell’Ordine degli psicologi del Lazio

Art. 1 Premessa

L’Ordine degli Psicologi del Lazio considera una manifestazione di progresso morale e un segno di civiltà ammettere la presenza di animali d’affezione in ufficio. In tale ottica anche al fine di favorire il benessere dei propri dipendenti, in accordo con le politiche di welfare aziendale intraprese, ed agevolare gli utenti, consente l’accesso ai locali dell’Ente agli animali domestici.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra i dipendenti  e/o gli utenti dell’Ordine e gli animali domestici, la cui presenza e detenzione sia ammessa all’interno della sede dell’Ordine, nonché a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari dei suddetti animali potrebbe provocare in merito all’igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all’incolumità delle persone presenti nei locali della sede dell’Ordine.

Art. 3 Principi generali

1. Il dipendente che sia autorizzato a tenere un animale domestico presso i locali dell’Ordine è responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall’animale.

2. Il dipendente deve valutare lo stato di benessere dell’animale nel proprio abituale ambiente di vita e raffrontarlo con quello del luogo in cui intende portarlo e deve valutare con attenzione, pertanto, se il desiderio di avere sempre con sé il proprio animale non sia preminente sul benessere di quest’ultimo.

3. L’utente che accede all’interno dei locali dell’Ordine con il suo animale domestico è responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall’animale.

4. È importante, dunque, che i padroni si prendano cura dei propri animali e si impegnino a garantire la loro sicurezza e tranquillità.

Art. 4 Ambito d’applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano, all’interno della sede dell'Ordine degli psicologi del Lazio, sia sulle aree riservate ai dipendenti sia in quelle aperte al pubblico.

2. Sono considerate aree aperte al pubblico i locali siti al piano terra dell’edificio e così ripartiti: i locali destinati all’URP, l’area antistante i locali dell’URP, l’area ristoro, la sale riunioni, il cortile antistante l’edificio.

3. Sono considerate aree “private”, ovvero riservate al personale dell’Ente, i locali siti al primo, secondo e terzo piano dell’edificio.

4. A titolo meramente esemplificativo si intende per animale d’affezione o da compagnia ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità1.

1 Art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003

Art.5 Accesso degli animali domestici degli utenti

1. Gli utenti possono accedere con i propri animali domestici ai locali destinati all’URP ed all’area antistante i locali dell’URP, aree individuate al comma 2 dell’art. 4 del presente regolamento, senza una preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell’Ente.

2. L’accesso, nel caso di cui al comma 1, è subordinato alla compilazione di apposito modulo contenente i dati richiesti dall’art. 9 del presente regolamento.

Art. 6 Autorizzazione per l’accesso e la permanenza degli animali domestici dei dipendenti all’interno dei locali dell’Ente

1. Il dipendente che intenda condurre con sé presso la sede di lavoro il proprio animale domestico deve chiedere preventiva espressa autorizzazione al Direttore dell’Ente.

2. Il Direttore dovrà valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni che permettano al dipendente di prestare la propria attività lavorativa in presenza del suo animale domestico.

3. Il Direttore, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, dovrà verificare che sussistano le condizioni per ammettere la permanenza dell’animale domestico all’interno dei locali dell’Ente.

4. L’autorizzazione avrà durata annuale.

Art. 7 Tipologia di animali autorizzati all’accesso e permanenza all’interno dei locali dell’Ente

1.È  ammesso l’accesso e la permanenza all’interno dei locali dell’Ente solo dei seguenti animali domestici: cani; gatti.  Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione presentata dal dipendente riguardi altre specie domestiche rispetto a quelle indicate (a titolo esemplificativo: furetto, pesce) il Direttore valuterà caso per caso se sussistano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

2.Non è ammesso l’accesso nei locali dell’Ente degli animali domestici di sesso femminile durante il periodo di estro. 

3.Il Direttore, discrezionalmente, può inibire l’accesso ai locali della la sede dell’Ordine di un animale d’affezione che arrechi disturbo in modo insistente alle persone presenti e agli altri dipendenti.

Art. 8 Principio di rotazione

Qualora dovessero verificarsi problematiche connesse al numero degli animali presenti nella struttura il Direttore potrà disporre l’applicazione del principio di rotazione

Art. 9 Requisiti preliminari per consentire l’accesso degli animale domestici presso la sede dell’Ordine


1. Il Proprietario dovrà osservare le seguenti prescrizioni. L’animale domestico dovrà:
- essere tenuto al guinzaglio in tutte le aree. È  esclusa la postazione di lavoro per il dipendente autorizzato;
- avere un’età minima di almeno 3 mesi;
- dovrà possedere il microchip2;
- essere dotato di un libretto sanitario;
- essere sottoposto a regolari controlli veterinari;
- avere effettuato almeno la prima vaccinazione ed essere sottoposto a regolari profilassi vaccinali ed a sistematici trattamenti antiparassitari.

2. Nel caso in cui l’animale domestico sia un cane il padrone dovrà portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali 3.

3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo deve essere attestata dal dipendente e/o dall’utente. Nella medesima attestazione il dipendente e/o l’utente dovrà manlevare l’Amministrazione da qualunque responsabilità per danni o lesioni a persone o cose.

2 Tale prescrizione trova applicazione solo se l’animale domestico è un cane. In osservanza dell’Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013 è obbligatorio provvedere all’identificazione ed alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente.
3 Ministero della Salute Ordinanza 6 agosto 2013

Art. 10 Tutela del patrimonio dell’Ente

1. È fatto obbligo per il proprietario dell’animale domestico di adoperarsi affinché il detto animale non comprometta in qualunque modo l’integrità, i valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, apparecchiature tecniche, bene mobile di proprietà dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Art. 11 Permanenza dell’animale domestico all’interno dell’Ente


1. All’interno della sede dell’Ente è fatto divieto di introdurre l’animale domestico in:
a)aree adibite ad archivi; 
b)aree destinate al ristoro;
c)ascensore;
d)locali tecnici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sala server- locale caldaie);
e)aree destinate a servizi igienici.

2.Il proprietario dell’animale domestico dovrà condurlo all’interno dell’Ente al guinzaglio. L’utilizzo del guinzaglio è richiesto per ogni spostamento dell’animale domestico.

3.Antecedentemente all’accesso dell’animale domestico nei locali dell’Ente il dipendente dovrà avere individuato, in accordo con il Direttore dell’Ente, uno spazio da destinare all’animale d’affezione. Il detto spazio dovrà essere allestito a cura e spese del dipendente con ciotole per il cibo e l’acqua.

4.Il dipendente dovrà individuare uno spazio adiacente alla sua scrivania idoneo ad accogliere, con la predisposizione di una “cuccia”, l’animale. L’individuazione del detto spazio dovrà essere condivisa con il Direttore ed i colleghi della propria stanza, in modo tale da non disturbare le attività lavorative.

5.Il proprietario dell’animale dovrà dedicare particolare attenzione ai contatti/rapporti che il suo animale domestico potrà avere con altre persone all’interno dell’Ente, in particolare modo laddove siano stati espressi timori o sussistano problemi di salute connessi all’animale (fobie, paura, allergie, ecc.).

6.Il dipendente e l’utente dovranno adoperarsi a che la presenza dell’animale domestico
 non comporti costi aggiuntivi per l’Amministrazione con particolare riguardo alla pulizia della sede dell’Ente.

Art. 12 Raccolta deiezioni solide

1. Il dipendente autorizzato a tenere con sé l’animale domestico dovrà condurlo all’esterno dell’Ente per permettergli l’espletamento delle proprie funzioni fisiologiche.

2. All’interno dei locali dell’Ente il dipendente dovrà provvedere alla pulizia degli escrementi e dell’urina. Il dipendente è sempre tenuto:
a)alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dal suo animale domestico con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani frazione umida ed allocati nel cortile dell’Ente;
b) a fare uso, per l’asportazione, di idonei raccoglitori (paletta, sacchetto, guanti monouso) che devono essere immediatamente disponibili.

3. L’acquisto dei raccoglitori per l’asportazione delle deiezioni solide è a carico del dipendente che detiene l’animale domestico.

Art. 13 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione all’accesso e alla permanenza dell’animale all’interno dei locali dell’Ente


Il Direttore amministrativo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio può, a suo insindacabile giudizio, sospendere e/o revocare l’autorizzazione di accesso e permanenza dell’animale all’interno dell’Ente per:
- mancata osservanza del presente regolamento da parte del proprietario dell’animale;
- motivi sanitari o di sicurezza;
- incompatibilità dell’animale al luogo di lavoro in cui viene detenuto (a titolo meramente  esemplificativo e non esaustivo: abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale, ecc.);
- ogni altro motivo ritenuto ostativo all’accesso e alla permanenza dell’animale presso la sede dell’Ente.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell’Ordine.