Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio:
- visti gli artt. 5, 12 e 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; viste le Linee Guida “riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca” allegate alla Delibera 16 novembre 2021, n. 241 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna;
- visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii;
- visto il “Vademecum per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 30.7.2024 (il “Vademecum Anac”)
- considerato che l’art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;
- considerato che l’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce, rispettivamente, in € 150.000,00 la soglia di affidamento diretto per lavori ed in € 140.000,00 la soglia di affidamento diretto per servizi e forniture;
- considerato che l’art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che “Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4”;
- considerato che l’Ordine degli Psicologi del Lazio non è qualificato ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dunque può procedere autonomamente ad affidare ed eseguire contratti pubblici nei limiti delle soglie di affidamento diretto, mentre per contratti pubblici di importo superiore alle soglie di affidamento diretto procederà secondo quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- considerato che la definizione di affidamento diretto è contenuta nell’ Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo il quale trattasi dell’“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- considerato che secondo il Vademecum Anac in caso di affidamento diretto: (i) non è necessario il ricorso a preventive indagini di mercato; (ii) non è necessaria l’acquisizione di una pluralità di preventivi;
- considerato che secondo il medesimo Vademecum Anac:
(i) la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato, Sez V, sent. n 503 del 15.01.2024; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3287 del 2021);
(ii) l’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto (la decisione a contrarre) che è adottata dopo l’individuazione dell’affidatario;
(iii) ne deriva una sottodistinzione del procedimento di affidamento diretto nelle tre fasi “Preliminare”, di “Selezione informale” e di “Affidamento”.
La Fase Preliminare comprende le attività di:
1. Nomina del RUP;
2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto;
3. Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (anche “MePA”) e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006).
La Fase di Selezione Informale comprende le attività di:
4. eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i;
5. Verifica dei requisiti per affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00.
La Fase di Affidamento include le attività di:
6. adozione della Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.
● considerato che l’Ordine degli Psicologi del Lazio intende, con il presente Regolamento, stabilire la disciplina degli affidamenti diretti, della programmazione generale di tutti i propri affidamenti, nonché regolare l’affidamento di servizi legali e di incarichi professionali;
● vista la Deliberazione n. [●] del 16 dicembre 2024 del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
approva il seguente Regolamento: