Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio:visti gli artt. 5, 12 e 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, come convertito dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, art. 2, comma 2 bis “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”;
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, conv. in l. 11.9.2020, n. 120, articolo 1 “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii;
- viste le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 2”);
- viste le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 3”);
- viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 4”);
- viste le Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, recanti “Affidamento dei servizi legali” (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 12”);
- vista la Deliberazione n. 399 del 21 dicembre 2020 del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
approva il seguente Regolamento: