Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

Sul conferimento degli incarichi legale e di lavoro autonomo dell'Ordine

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio:

  • visti gli artt. 5, 12 e 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo” e ss.mm.ii.;
  • visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; viste le Linee Guida “riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca” allegate alla Delibera 16 novembre 2021, n. 241 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna;
  • visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
  • vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii;
  • visto il “Vademecum per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 30.7.2024 (il “Vademecum Anac”)
  • considerato che l’art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;
  • considerato che l’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce, rispettivamente, in € 150.000,00 la soglia di affidamento diretto per lavori ed in € 140.000,00 la soglia di affidamento diretto per servizi e forniture;
  • considerato che l’art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che “Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4”;
  • considerato che l’Ordine degli Psicologi del Lazio non è qualificato ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dunque può procedere autonomamente ad affidare ed eseguire contratti pubblici nei limiti delle soglie di affidamento diretto, mentre per contratti pubblici di importo superiore alle soglie di affidamento diretto procederà secondo quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • considerato che la definizione di affidamento diretto è contenuta nell’ Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo il quale trattasi dell’“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
  • considerato che secondo il Vademecum Anac in caso di affidamento diretto: (i) non è necessario il ricorso a preventive indagini di mercato; (ii) non è necessaria l’acquisizione di una pluralità di preventivi;
  • considerato che secondo il medesimo Vademecum Anac:

(i) la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato, Sez V, sent. n 503 del 15.01.2024; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3287 del 2021);

(ii) l’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto (la decisione a contrarre) che è adottata dopo l’individuazione dell’affidatario;

(iii) ne deriva una sottodistinzione del procedimento di affidamento diretto nelle tre fasi “Preliminare”, di “Selezione informale” e di “Affidamento”.

La Fase Preliminare comprende le attività di:

1. Nomina del RUP;

2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto;

3. Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (anche “MePA”) e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006).

La Fase di Selezione Informale comprende le attività di:

4. eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i;

5. Verifica dei requisiti per affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00.

La Fase di Affidamento include le attività di:

6. adozione della Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

considerato che l’Ordine degli Psicologi del Lazio intende, con il presente Regolamento, stabilire la disciplina degli affidamenti diretti, della programmazione generale di tutti i propri affidamenti, nonché regolare l’affidamento di servizi legali e di incarichi professionali;

vista la Deliberazione n. [●] del 16 dicembre 2024 del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;

approva il seguente Regolamento:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la programmazione generale, le procedure ed il relativo regime di pubblicità per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture entro le soglie dirette previste dall’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice dei Contratti Pubblici” ovvero il “Codice”), il conferimento degli incarichi legali nonché il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (di seguito anche “Ordine”).

2. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici ed al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Testo Unico Pubblico Impiego” o “TUPI”), nonché alla normativa di settore ed al Codice Civile.

3. Il presente Regolamento non si applica alle spese minute disciplinate dal regolamento per i fondi economali, ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi ed ai contratti a titolo gratuito.

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62 del Codice) nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento e valevoli come soglie, o limiti di competenza, si intendono IVA ed oneri di legge esclusi.

Art. 2 Principi applicabili

1. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dall’Ordine, garantendo in particolare: per l’affidamento di contratti pubblici il rispetto dei principi previsti dagli artt. 1-12 del Codice nonché il principio di rotazione; per gli incarichi individuali di lavoro autonomo il rispetto dei principi generali del TUPI applicabili e della l. 7.8.1990, n. 241.

Art. 3 Competenze. Responsabile Unico del Progetto, Direttore dell'esecuzione e Responsabile del procedimento.

1. La potestà deliberativa nonché ogni competenza che il Codice attribuisce alla stazione appaltante o il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all’Ordine è in capo al Consiglio dell’Ordine, salvo sussistano motivi di necessità e urgenza, in virtù dei quali il Presidente può agire con decreto.

2. Il Consiglio dell’Ordine, quando delibera l’affidamento di lavori, servizi o forniture nomina un Responsabile Unico del Progetto (di seguito, il “RUP”) ai sensi dell’art. 15 del Codice ed in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’Allegato I.2 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura.

3. In mancanza di un’espressa disposizione del Consiglio dell’Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive.

4. In caso di procedure per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ai sensi del TUPI, il Responsabile del Procedimento (di seguito, il “RDP”) è nominato con la delibera del Consiglio dell’Ordine oppure è individuato secondo i criteri generali previsti dall’art. 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

5. È fatta salva la facoltà del Consiglio dell’Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o ad un’apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatorio, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, le competenze per le attività procedimentali di cui al presente Regolamento.

6. In seguito alla deliberazione di cui al comma 2, la procedura di individuazione del terzo contraente, la fase istruttoria, nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal RUP individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell’Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio dell’Ordine.

7. Il RUP espleta, tra l’altro, le funzioni previste dagli artt. 6 e 7 dell’Allegato I.2 del Codice e può avvalersi della consulenza di professionisti esterni dotati di comprovata esperienza ed individuati utilizzando le procedure previste dal Codice. Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16 del Codice, anche potenziale. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento in merito al RUP si fa espresso rinvio al contenuto dell’art. 15 e dell’Allegato I.2 del Codice.

8. Salvo diversa disposizione del Consiglio dell’Ordine, il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il RUP e provvede ai compiti specifici previsti dall’art. 8, comma 1, dell’Allegato I.2 del Codice nonché al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

9. Per l’esecuzione di lavori si applica l’Allegato II.14 del Codice.

Art. 4 Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dell’affidamento di incarichi

1. L’approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 140.000,00 si svolge, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice, sulla base del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. L’Ordine può facoltativamente procedere ad una programmazione, almeno annuale, per l’approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00.

3. Il Consiglio dell’Ordine adotta la programmazione mediante delibera, sulla base della proposta predisposto dal RUP secondo quanto previsto dall’Allegato I.5 del Codice e trasmesso al Consiglio dell’Ordine per l’approvazione, entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. È possibile procedere all’acquisizione di beni e servizi, di importo pari o superiore alle soglie dirette non inseriti nell’anzidetta programmazione, in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero a circostanze imprevedibili previa variazione di bilancio, qualora sia ritenuta necessaria; la decisione di contrarre reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l’acquisto.

5. È possibile procedere all’acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alle soglie dirette non inseriti nell’anzidetta programmazione, previa delibera del Consiglio dell’Ordine su proposta del Dirigente competente.

6. L’affidamento di incarichi di cui al Titolo IV si svolge previa deliberazione specifica o di pianificazione del Consiglio, che determina le esigenze dell’Ordine nonché i requisiti minimi che deve possedere il soggetto da incaricare delegando il RDP all’espletamento della procedura comparativa e/o all’affidamento.

Titolo II - Lavori, servizi, forniture

Art. 5 Modalità di affidamento

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie indicate dall’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 48-55 del medesimo Codice e secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Gli affidamenti sono articolati nella Fase Preliminare, nella Fase di Selezione e nella Fase di Affidamento.

2. Il Consiglio dell’Ordine può prevedere, nella delibera di cui all’art. 4 del presente Regolamento, l’espletamento di procedure ordinarie (aperte, ristrette e negoziate) anche per l’affidamento di contratti entro le soglie dirette, verificando preventivamente la compatibilità con il principio di risultato e con il divieto di aggravamento delle procedure. Nel caso di ricorso a procedure ordinarie troveranno applicazione le corrispondenti disposizioni del Codice.

3. Quando la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie previste dal Codice.

4. Il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato come indicato dall’art. 14 del Codice.

5. Nessuna acquisizione di importo superiore alla soglia diretta potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 6 Fase Preliminare

1. Il RUP predispone la documentazione da porre a base dell’affidamento e procede alla determinazione della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione da affidare, eventualmente ricorrendo alla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o alla consultazione di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

2. Nella predisposizione dei documenti relativi alla procedura, si tiene conto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché di quanto previsto in materia di clausole sociali dalla normativa vigente

3. Il RUP procede poi alle verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006).

Art. 7 Modalità di individuazione dell'affidatario. Eventuale fase di selezione informale. 

1. Se non diversamente disposto dal Consiglio dell’Ordine nella delibera di cui all’art. 4 del presente Regolamento, il RUP:

-      per affidamenti di importo fino alle soglie dirette può a sua discrezione procedere all’affidamento diretto “puro” oppure effettuare una preventiva fase di selezione informale mediante indagini di mercato e/o richieste di uno o più preventivi, che vengono valutati discrezionalmente valorizzando le esperienze pregresse dichiarate, gli aspetti qualitativi ed il prezzo. Tale fase di selezione informale può essere condotta dal RUP con i mezzi ritenuti più idonei e quindi anche senza l’impiego di una piattaforma certificata.

2.  La selezione informale non implica l’esperimento di una gara in senso stretto né l’applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico. L’individuazione dell’affidatario rimane discrezionale, pur essendo tenuto il RUP al rispetto dei principi generali ed a motivare le ragioni della scelta.

3. Al termine della presente Fase il RUP procede alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario con le modalità indicate al successivo art. 11.

Art. 8 Fase di affidamento

1. Terminate le precedenti Fasi, la stazione appaltante adotta la decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Codice con la quale: individua l’oggetto e l’importo dell’affidamento; individua il contraente e motiva le ragioni della sua scelta, unitamente al possesso dei requisiti e delle idonee esperienze pregresse; attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Art. 9 Garanzie

1.  Per tutti gli affidamenti diretti disciplinati dal presente Regolamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 106 del Codice.

2. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione degli affidamenti diretti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

3. La stazione appaltante può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.

Art. 10 Rotazione

1. Gli affidamenti diretti devono essere effettuati nel rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3.  Ai sensi dell’art. 49, comma 6 del Codice è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Ove per esigenze sopravvenute sia necessario acquisire servizi connessi con altri già affidati ad un determinato operatore economico è consentito l’affidamento del contratto a quest’ultimo quando la stazione appaltante rilevi che l’eventuale esperimento di un’indagine di mercato o di una procedura volta ad individuare un nuovo operatore comporti un maggiore aggravio in termini di costi e tempi rispetto all’affidamento diretto, purché complessivamente il valore delle commesse affidate sia inferiore alla soglia diretta e siano richieste le eventuali integrazioni documentali previste dalla normativa vigente.

6. Il principio di rotazione non trova applicazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 49, c. 5, del Codice.

7. Ai sensi dell’art. 49, comma 3 del Codice, la rotazione si attua all’interno dello stesso settore merceologico e delle singole fasce di valore economico di seguito definite:

Fascia
A - > € 5.000 e < € 10.000
B - > € 10.000 e < € 20.000
C - > € 20.000 e fino alle soglie di affidamento diretto

Art. 11 Verifiche

1. Il RUP è tenuto ad effettuare sull’affidatario le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione con le seguenti modalità:

- per affidamenti di importo fino ad € 40.000,00 il RUP acquisisce, prima della Fase di affidamento, dagli operatori economici la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La verifica di tali dichiarazioni è effettuata con le modalità previste dal successivo comma 3.

- per affidamenti di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie dirette, l’affidatario attesta con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, prima della Fase di affidamento, mediante FVOE e Piattaforma digitale alla verifica sull’aggiudicatario di quanto dichiarato ai sensi del Codice.

2. Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all’oggetto del contratto e prima della Fase di affidamento:

a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell’operatore economico presente sul proprio sito internet;

b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all’operatore economico da consultare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell’ambito dell’oggetto dell’affidamento a corredo del preventivo.

3.     Ai fini delle verifiche sugli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 il RUP procederà al sorteggio di un campione pari al 5%, arrotondato per eccesso, del numero degli aggiudicatari totali nel corso di ciascun anno solare. Dell’estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l’individuazione degli affidamenti soggetti a sorteggio farà fede la data della determina di affidamento.

4.     Ai sensi dell’art. 52, comma 4, del Codice, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Art. 12 Digitalizzazione

1. Al fine di assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, lo scambio di informazioni fra la stazione appaltante e gli operatori economici relative agli affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è effettuato di norma attraverso l’impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate nella disponibilità dell’Ordine o, in alternativa, tramite MEPA o mediante le altre tipologie previste dall’art. 62, comma 5, del Codice.

2. La fase di selezione informale, incluse le indagini di mercato e l’acquisizione di uno o più preventivi, può avvenire con o senza l’impiego di una piattaforma certificata.

3. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere all’utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici messa a disposizione dall’Anac, ove consentito.

4. Il CIG è acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.

Art. 13 Conclusione e stipulazione del contratto

1 Il Presidente dell’Ordine, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Il Consiglio, con proprio provvedimento, può delegare il potere di firma ad altri soggetti.

2. Il RUP, per gli atti di sua competenza nel procedimento di affidamento dei contratti pubblici, è titolare del potere di firma.

3. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice i contratti relativi ad affidamenti possono essere perfezionati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

4. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano.

Art. 14 Varianti e revisione prezzi

1. Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice, previa istruttoria ed approvazione della spesa con delibera del Consiglio, il RUP può richiedere all'esecutore dell’appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d’ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

2. I contratti prevedono l’inserimento di clausole di revisione prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice.

Art. 15 Conflitto di interesse

1. L’Ordine garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 16 del Codice inerenti al conflitto di interessi.

2. L’Ordine rende noto, in fase di sottoscrizione del contratto, agli operatori economici il Codice di Comportamento dei dipendenti.

Art. 16 Acquisti sul mercato elettronico

1. L’Ordine ove ricorra un obbligo di legge effettua sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, mentre, per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 può ricorrere al libero mercato.

2.      Nel caso di affidamento di beni e servizi informatici e di connettività, l’Ordine ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione indipendentemente dal valore economico del bene o del servizio 1, ad eccezione della non disponibilità e della non idoneità sul MEPA del bene da acquistare o di necessità ed urgenza.

3.      L’approvvigionamento può avvenire al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione anche nelle seguenti ipotesi: il caso in cui il bene o servizio non sia disponibile sulle piattaforme, o non idoneo - per mancanza di qualità essenziali - al soddisfacimento dello specifico fabbisogno, o per assenza di convenienza economica; in tali casi, la specifica deroga al ricorso al mercato elettronico dovrà essere prudentemente valutata e indicata espressamente nella motivazione della determina a contrarre.

4.      Sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’Ordine procede all’acquisto beni o servizi (identificati con i codici CPV) previsti nei capitolati tecnici allegati a bandi di abilitazione al MePA pubblicati da CONSIP2 e tramite tre canali d’acquisto:

- Ordine Diretto (ODA): ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel Catalogo del fornitore, per cui il Contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’ordine viene caricato e registrato nel sistema dell’Ordine;

- Richieste d’Offerta (RDO): l’Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale;

- Trattativa Diretta (TD): si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico.

4.      Per gli affidamenti svolti attraverso il mercato elettronico, l’Ordine procede con decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Codice.


1  Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. e ii.

2  Come previsto dall'art. 50, comma 2, delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, la richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell’ambito del procedimento di RDO può avere quale oggetto esclusivamente beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando.

Art. 17 Pubblicità e trasparenza

1. Per i contratti disciplinati dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla disciplina comunque applicabile.

2. Ai sensi dell’art. 50, comma 9, del Codice l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Titolo III - Affidamento dei servizi legali

Art. 18 I servizi legali ex articolo 17, comma 1, lettera d) del codice dei contratti pubblici

1.     I servizi legali individuati dall’art. 56, comma 1, lett. h) 3 sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. In ragione di ciò, il relativo affidamento avverrà nel rispetto dei soli principi generali previsti dal Codice, inclusi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il Consiglio dell’Ordine, con apposita delibera, autorizza il RUP a procedere all’affidamento. Il RUP, dopo aver informato il Presidente, procede all’affidamento. Successivamente al conferimento dell’incarico, l’eventuale procura ad litem è sottoscritta dal Presidente.

2.     L’Ordine può stabilire l’istituzione di un elenco aperto di professionisti, al quale attingere per la richiesta di preventivi prima dell’affidamento dell’incarico. L’elenco, previamente costituito dall’Ordine mediante una procedura trasparente e aperta (pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse all’inserimento nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco), è pubblicato sul proprio sito istituzionale.

3.     Nell’ipotesi di costituzioni in giudizio o scadenze processuali impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall’attuazione dei principi in argomento, sarà comunque legittima una scelta diretta, ma motivata.

4.     Per i servizi legali diversi da quelli elencati dall’art. 56, comma 1, lett. h) del Codice trovano applicazione le modalità di affidamento previste dal presente Regolamento.


3  Si riporta di seguito l’elenco dei servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice in base all’art. 56, comma 1, lett. h):

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Titolo IV- Conferimento degli incarichi di lavoro autonomo

Art. 19 Incarichi di lavoro autonomo e di consulenza ad esperti qualificati

1. Conformemente all’art. 7, comma 6, del TUPI, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio dell’Ordine può deliberare la necessità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Consiglio dell’Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) il Consiglio dell’Ordine deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

e) devono essere rispettate le disposizioni in materia di trasparenza, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine del conferimento degli incarichi con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso pattuito, quale condizione per l'acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

2. Salvo quanto previsto espressamente nell’art. 27 (casi di esclusione), devono essere, inoltre, garantite:

a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con l’Ordine;

b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto la consulenza.

Art. 20 Tipologia degli incarichi

Art. 20 - Tipologia degli incarichi

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerarsi incarichi di lavoro autonomo tutte quelle prestazioni affidate a persone fisiche che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d’opera (art. 2222 e ss. del codice civile) o d’opera intellettuale (art. 2229 e ss. codice civile) secondo le seguenti tipologie:

incarichi di studio: si intendono le attività di studio svolte nell’interesse dell’Ordine corredate obbligatoriamente dalla consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività o progetti specifici dell’Ordine;

incarichi di ricerca: si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell’Ordine;

incarichi di consulenza: si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti quali, a titolo esemplificativo: a) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi che non configurino affidamenti ai sensi del Codice; b) studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

incarichi di natura occasionale: si hanno quando la prestazione richiesta si esaurisce in unattività di breve durata, unattività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione, in cui, mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo, sia occasionale, sia professionale, di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma di interventi. Gli incarichi di lavoro autonomo non possono avere ad oggetto prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare ed elevata professionalità.

Art. 21 Individuazione del fabbisogno

1. Il Consiglio dell’Ordine, accertati i requisiti indicati nell’articolo 19, comma 1, delibera la necessità di conferire un incarico di lavoro autonomo.

2. Il Consiglio dell’Ordine, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:

a) il tipo di professionalità richiesta e leventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
b) il luogo di svolgimento dell’incarico;
c) l’oggetto dell’incarico;
d) il compenso massimo;
e) la durata dell’incarico.

3. Nell’assegnazione dell’incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’Ordine.

Art. 22 Avviso di conferimento dell’incarico

1. Il RDP, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell’Ordine, predispone con determina un apposito avviso di selezione per il conferimento dell’incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell’Ordine.

2. L’avviso deve contenere:
a) l’estratto della deliberazione consiliare relativo alla necessità di conferimento dell’incarico;
b) l’indicazione della tipologia di incarico da conferire;
c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, con l’indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all’offerta;
d) la durata dell’incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
e) il luogo di svolgimento dell’incarico;
f) le modalità di realizzazione;

g) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);

h) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione ovvero le modalità selettive previste in relazione alla tipologia di incarico da conferire (per titoli, per titoli e colloquio o con valutazione dell’offerta economica) e i punteggi attribuiti;

i) il termine e le modalità per presentare la domanda, corredata da curriculum e/o offerta tecnica;

j) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell’incarico;

k) l’invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa;

l) l’invito ad indicare il proprio domicilio digitale al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura comparativa;

m) l’indicazione del RDP e la sua sottoscrizione.

Art. 23 Requisito di particolare e specializzazione

1. Per ‘particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta’ deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal lavoratore autonomo. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito, il candidato deve obbligatoriamente possedere:

a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell’anno 2001);

b) una specializzazione post-universitaria (dottorati, master di II livello, ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:

a) eventuali pubblicazioni nell’ambito dell’oggetto della prestazione conferita;

b) eventuali pregresse esperienze professionali per non meno di cinque anni consecutivi presso lo stesso o altri Consigli dell’Ordine, ovvero presso Enti similari.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l’accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa e costituisce criterio preferenziale per il candidato che li possieda.

5. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;

godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

non essere sottoposto a procedimenti penali;

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;

non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Ordine rispetto alla prestazione da svolgere;

aver assolto con puntualità e diligenza agli eventuali incarichi precedentemente affidati dall’Ordine.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso per la presentazione delle domande.

6. Nel caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni l’Ordine, prima del conferimento, dovrà ottenere l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001. A tal fine, prima dell’espletamento della procedura comparativa ovvero prima del conferimento diretto dell’incarico, l’Ordine metterà a disposizione dei soggetti interessati il relativo modello di dichiarazione ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001.

7. Non si dovrà procedere con l’autorizzazione di cui al punto precedente, nel caso di conferimento dell’incarico a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

8. Gli incarichi retribuiti a cui fa riferimento l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

dalla partecipazione a convegni e seminari;

da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Art. 24 Procedura comparativa

Art. 24 Procedura comparativa

1. Eccetto l’ipotesi di cui al successivo art. 27 il Responsabile del Procedimento, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procede con determina alla nomina di una Commissione giudicatrice, la quale procede alla comparazione delle domande pervenute e attribuisce il punteggio utilizzando i criteri di valutazione dell’avviso di selezione; ammette, altresì, i candidati ritenuti idonei a un colloquio, se previsto nell’avviso di selezione, per meglio valutarne le competenze, quindi, comunica al RDP gli esiti della selezione.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall’articolo 22, anche dei seguenti elementi e criteri:

a) la qualificazione professionale e/o per l’offerta;

b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell’incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell’incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione “Criteri di comparazione” all’interno dell’avviso di conferimento dell’incarico;

d) gli eventuali titoli post-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l’incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenute offerte, ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il RDP provvede all’affidamento diretto ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Consiglio dell’Ordine di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

Art. 25 Commissione di valutazione

1. La Commissione giudicatrice è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del conferimento dell’incarico, scelti tra funzionari dell’amministrazione, docenti e/o estranei all’Ordine.

2. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, né coloro che ricoprano cariche politiche.

Art. 26 Esito della procedura e pubblicazione

Art. 26 Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell’incarico

1. Terminata la comparazione, il RDP pubblica la graduatoria e il Presidente stipula il contratto o firma la lettera di incarico al soggetto incaricato.

2. Il disciplinare/lettera di incarico, redatto in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

le generalità dell’incaricato;

la natura della collaborazione;

l’oggetto della prestazione;

il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;

la durata del contratto;

l’ammontare del compenso, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;

l’eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;

l’eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

le facoltà di recesso delle parti.

3. All’atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.

4. Alla lettera di incarico dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla vigente normativa4.


4  Si indicano i seguenti allegati: modello di dichiarazione sostitutiva di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001 e di eventuale svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali ex art. 15, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 33/2013, se di competenza.

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti per legge, sono escluse dalle procedure e dagli obblighi di comparazione di cui al presente Titolo le prestazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione ovvero in una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, o nell’ipotesi in cui questa risulti limitata ad una sola giornata, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientrante nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/20015.

2. Inoltre, l’Ordine può non ricorrere a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate, nei seguenti casi:

1) procedura comparativa andata deserta;

2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo:

- quando le prestazioni specialistiche richieste non siano comparabili, perché strettamente connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;

- necessità di avvalersi di prestazioni specialistiche di esperti, o testimonial, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile;

- nomina delle Commissioni per le procedure selettive interne;

3) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza/prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "assoluta urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico".

3. Nei casi di cui al presente articolo, il RDP procede senza procedura comparativa, dopo aver informato il Presidente, affidando direttamente gli incarichi, mediante apposita determina debitamente motivata, avendo riguardo ai casi sopra indicati.


5  Sono tali, ad esempio, la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

Art. 28 Incarichi fiduciari e politici

Il Consiglio dell’Ordine procede discrezionalmente, senza procedure pubbliche di selezione, al conferimento di incarichi di carattere fiduciario e/o aventi natura politica, definendone il compenso o il budget massimo dell’iniziativa a cui fa riferimento la nomina; in quest’ultimo caso la definizione del compenso potrà essere affidata al RDP.

Si riporta di seguito un’elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva di incarichi fiduciari e/o politici:

A. designazione di Consiglieri per incarichi istituzionali;

B. designazione di rappresentanti (iscritti e/o non iscritti) per incarichi istituzionali presso istituzioni pubbliche o private;

C. designazione di soggetti su richiesta di istituzioni terze (es. terne Esami di Stato);

D. nomina componenti di commissioni, gruppi di lavoro, gruppi di progetto, osservatori, comitati e altri organi/apparati similari istituiti dal Consiglio per il conseguimento di iniziative e/o attività specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell’Ordine;

E. designazione di esperti/referenti di progetti, ricerche, attività, iniziative, collaborazioni, aree di competenza, aree di intervento, per il conseguimento di iniziative e/o attività specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell’Ordine;

F. designazione di componenti degli Organi di controllo interno;

G. designazione di componenti delle Commissioni di concorso e loro eventuali consulenti, qualora non nominati dal Dirigente responsabile della procedura concorsuale.

Detti incarichi devono trovare specifica regolamentazione negli atti regolamentari dell’Ordine o nella singola delibera di nomina.

Art. 29 Rinnovo e proroga del contratto

1 Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non è rinnovabile in nessun caso.

2. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

3.Il contratto può essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario, nelle more della conclusione del nuovo affidamento, nelle ipotesi in cui l’interruzione delle attività comporterebbe un grave pregiudizio agli interessi dell’Ordine.

Art. 30 Verifica dell’esecuzione

Art. 31 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

1. Il RDP verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante controllo della coerenza dei risultati conseguiti.

2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il RDP può richiedere all’incaricato di integrare l’attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell’integrazione, relaziona al Consiglio per la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 31 Pubblicità degli incarichi

L’Ordine rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e provvede alle comunicazioni istituzionali ai sensi della normativa vigente6.


6  Si vedano i seguenti riferimenti normativi:

- l’art. 15 D.lgs. n. 33/2013, in relazione agli obblighi di pubblicazione;

- l’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 in relazione agli obblighi di pubblicazione e comunicazione; in particolare, gli incarichi sono comunicati in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [entro tre mesi dal conferimento dell’incarico], i dati di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo [anche a titolo gratuito]; sono pubblicati in tabelle.

Titolo V

Titolo V- Disposizioni conclusive

Art. 32 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e i vigenti restanti Regolamenti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio vanno applicati in regime di integrazione reciproca.

Art. 33 Abrogazioni

1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogati il “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio”, approvato con Delibera del Consiglio dell’Ordine il 16 dicembre 2024, nonché tutte le norme regolamentari in vigore comunque confliggenti con il presente Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio”, approvato con Delibera del Consiglio dell’Ordine il 16 dicembre 2024 , continuano ad applicarsi agli affidamenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 34 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’Ordine.