Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

Di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio:visti gli artt. 5, 12 e 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo” e ss.mm.ii.;

  • visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
  • visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, come convertito dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, art. 2, comma 2 bis “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”;
  • visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
  • visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, conv. in l. 11.9.2020, n. 120, articolo 1 “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021;
  • vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii;
  • viste le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 2”);
  • viste le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 3”);
  • viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 4”);
  • viste le Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, recanti “Affidamento dei servizi legali” (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 12”);
  • vista la Deliberazione n. 399 del 21 dicembre 2020 del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;

approva il seguente Regolamento:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura ed il relativo regime di pubblicità per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture al di sotto delle soglie previste dall’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei Contratti Pubblici” ovvero il “Codice, nonché per il conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo da parte dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (di seguito anche “Ordine.

2. La potestà deliberativa è in capo al Consiglio dell'Ordine, salvo sussistano motivi di necessità e urgenza, in virtù dei quali il Presidente può agire con decreto.

3. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, comma 1, lett. o) per “stazione appaltante: si intende l’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio.

4. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici ed al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla normativa di settore e alle relative Linee Guida citate in premessa.

5. Nessuna acquisizione di importo superiore alla soglia citata potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.

6. Le norme contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione per i contratti indicati dal Titolo II della Parte I del Codice, ad eccezione di quelli relativi ai servizi legali indicati all’art. 17, comma 1, lett. d) disciplinati al successivo Titolo III.

Art. 2 Principi applicabili

1. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dall’Ordine, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

2. La deroga al principio di rotazione è ammessa, in casi eccezionali e debitamente motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto, altresì conto, dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Art. 3 Deliberazione del Consiglio dell’Ordine e Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Consiglio dell’Ordine può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l’acquisizione di lavori, servizi o forniture, compreso il conferimento di incarichi legali, ai sensi del Titolo II, ed il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al successivo Titolo III.

2. Il Consiglio dell’Ordine, quando delibera l’affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il “RUP”)per le fasi dell’affidamento, della stipula e dell’esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio dell’Ordine (di seguito, il “RUP”).

3. È fatta salva la facoltà del Consiglio dell’Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o ad un’apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatorio, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, le attività procedimentali di cui al presente Regolamento.

4. In seguito alla deliberazione di cui al comma 1, la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria, nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal RUP individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell’Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio dell’Ordine.

5. In mancanza di un’espressa disposizione del Consiglio dell’Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive.

6. Il RUP, nell’espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della consulenza di professionisti esterni dotati di comprovata esperienza ed individuati utilizzando le procedure previste dal Codice. Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento in merito al RUP si fa espresso rinvio al contenuto del Codice e della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee Guida n. 3) se compatibile.

7. Salvo diversa disposizione del Consiglio dell’Ordine, il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il RUP e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 4 Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dell’affidamento di incarichi


1. L’approvvigionamento di  beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si svolge, ai sensi dell’art. 21, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, sulla base del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, che il Consiglio dell’Ordine adotta mediante delibera, sulla base del programma predisposto dal RUP e trasmesso al Consiglio dell’Ordine per l’approvazione, entro il 30 novembre. 

2. È possibile procedere all’acquisizione di beni e servizi non inseriti nell’anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero a circostanze imprevedibili previa variazione di bilancio, qualora sia ritenuta necessaria; la determina a contrarre reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l’acquisto.

3. L’affidamento di incarichi di cui al Titolo IV del presente regolamento si svolge previa deliberazione specifica o di pianificazione del Consiglio, che determina le esigenze dell’Ente nonché i requisiti minimi che deve possedere il soggetto da incaricare delegando il Rup all’espletamento della procedura e/o all’affidamento. 

Titolo II - Lavori, servizi, forniture

Art. 5 Acquisizione di beni e servizi sotto soglia

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie indicate dall’art. 35 del Codice sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del medesimo Codice e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il RUP, individuato ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, determina l’avvio del procedimento o, qualora non sia già stato deliberato, propone al Consiglio dell’Ordine le modalità di affidamento, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura negoziata, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti. 

3. Il RUP, ai fini della determinazione della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione da affidare, può ricorrere alla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o alla consultazione di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

4. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice, la procedura prende avvio con la determina a contrarre, la quale indica: le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto da stipulare, l’importo massimo stimato 1 dell’affidamento - tenuto conto dell’eventuale IVA applicabile - e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica esposizione delle ragioni della scelta; il criterio di aggiudicazione prescelto, l’eventuale decisione di nominare la commissione giudicatrice nonché le principali condizioni contrattuali, nonché gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.

5. Nella predisposizione dei documenti relativi alla procedura, si tiene conto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché di quanto previsto in materia di clausole sociali dalla normativa vigente.

6. L’atto con cui si procede all’affidamento motiva in ordine alle determinazioni della stazione appaltante sulla scelta dell’affidatario, con riferimento alle attività propedeutiche svolte, nel rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

7. La stazione appaltante può procedere a nuovo invito dell’esecutore uscente e all’individuazione come affidatario diretto - oltre che nei casi di cui all’art. 2, comma 3 - anche in casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, alla stregua di elementi oggettivi e specifici, e alla competitività del prezzo offerto. Delle ragioni dell’invito o del nuovo affidamento all’esecutore uscente si dà conto nella determina a contrarre o atto equivalente o nella richiesta di preventivi.

1 Il valore viene calcolato sulla base della stima effettuata dall’Ente dell’importo massimo totale pagabile, al netto dell'IVA e, se previsto, al netto di Cassa e oneri previdenziali, compresi eventuali rinnovi del contratto, se espressamente previsti. È assolutamente vietato l’artificioso frazionamento delle commesse per rientrare in soglie di importi minori.

Art. 6 Elenco di operatori economici

1. L’Ordine può istituire, mediante l’adozione di un apposito regolamento, un elenco di operatori economici (“Albo Fornitori”) da utilizzare per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

2. L’Albo Fornitori individua le categorie merceologiche di interesse della stazione appaltante ed i requisiti di ordine generale e speciale che devono possedere gli operatori economici da invitare ai sensi dell’articolo 36 del Codice, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

3. L’iscrizione all’Albo Fornitori può avvenire in qualsiasi momento, secondo le modalità riportate nel relativo regolamento istitutivo.

4. L’Albo Fornitori deve essere accessibile al sito internet della stazione appaltante. La gestione dello stesso Albo si svolge in modalità interamente telematica.

Art. 7 Modalità dell’affidamento diretto per importi fino a 40.000,00 euro


1. Il Consiglio dell’Ordine, di regola, provvede annualmente alla pianificazione delle esigenze funzionali e/o organizzative per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, per i quali non sussiste l’obbligo della programmazione, anche tenendo conto di quanto indicato nel bilancio di previsione.

2. In mancanza della delibera di pianificazione di cui al punto precedente, il Consiglio dell’Ordine definisce la necessità di procedere all’affidamento, individuandone gli elementi essenziali, e dà mandato al RUP di provvedere.

3. Per gli affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, ove non preceduti dalla consultazione di più operatori, si può procedere direttamente all’individuazione dell’affidatario attraverso una determina a contrarre c.d. semplificata, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, D.lgs. n. 50/2016.

4. In caso di consultazione di due o più operatori economici o di ricorso ad elenchi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1-3,  del Regolamento

Art. 8 Modalità dell’affidamento diretto per importi superiori a 40.000,00 euro e inferiori alle soglie comunitarie


1. Per gli affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, nella persona del RUP, individua gli operatori economici cui chiedere i preventivi dei lavori o da consultare per l’affidamento di servizi e forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi. Le indagini di mercato possono essere svolte in maniera informale, formale attraverso pubblicazione di un avviso, oppure tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato o delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 36, comma 6, del Codice, o del mercato elettronico proprio della stazione appaltante o di quello delle centrali di committenza.

2. La richiesta di preventivi di lavori (almeno tre) e l’atto con cui sono individuati e invitati a presentare offerte gli operatori economici da consultare per l’affidamento di servizi e forniture (almeno cinque) indicano i requisiti stabiliti in base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato e avviene in modo informale, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

3. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP, salvo ritenga di avvalersi della commissione giudicatrice, che provvederà a nominare. Il RUP provvede direttamente alla valutazione nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

4. La volontà dell’ente viene formalizzata nel provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; la proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice, ove presente, ovvero dal RUP ed è trasmessa da quest’ultimo al Consiglio dell’Ordine per la delibera di approvazione.

Art. 9 Procedura negoziata

1. Per le procedure negoziate di cui all’articolo 36, comma 2, lettere c) e c-bis), del Codice, nonché nei casi in cui la stazione appaltante scelga di ricorrere a tale procedura in luogo dell’affidamento diretto, si applica l’articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 per tutto quanto non diversamente disposto.

2. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene mediante consultazione degli elenchi di operatori o attraverso indagine di mercato.

3. L’invito, trasmesso contemporaneamente a tutti gli operatori economici ammessi a presentare offerte, contiene tutti gli elementi che consentono di formulare un’offerta, tra cui almeno:

  • l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, con l’indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
  • i requisiti generali, di cui all’articolo 80 del Codice, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
  • le modalità ed il termine di presentazione dell’offerta, nonché il periodo di validità della stessa;
  • l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
  • il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  • la misura delle penali;
  • l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  • le garanzie richieste;
  • il nominativo del RUP;
  • nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e di appalto che non presenta interesse transfrontaliero, la eventuale previsione dell’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice, in presenza delle condizioni ivi previste;
  • lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  • la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, con l’eventuale precisazione dello svolgimento della procedura in forma telematica.

4. Le sedute della procedura negoziata sono pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Di ciascuna seduta è redatto verbale con l’indicazione delle attività svolte.

Art. 10 Digitalizzazione delle procedure

1. In osservanza di quanto previsto dall’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di acquisto di cui al Codice sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2. Le procedure seguiranno le modalità di digitalizzazione disciplinate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all’art. 44 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 11 Conflitto di interesse e incompatibilità

1. L’Ordine garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 42 del Codice inerenti al conflitto di interessi.

2. L’Ordine rende noto, in fase di sottoscrizione del contratto, agli operatori economici il Codice di Comportamento dei dipendenti.

3. L’Ordine, quando sia necessaria la nomina di una commissione, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici,  assicura il rispetto di quanto previsto i ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del Codice dei contratti pubblici e di quanto disposto dalle Linee guida n. 5 adottate dall’ANAC, in merito alle  cause di incompatibilità e di astensione, accertando, prima del conferimento dell’incarico a componente della commissione giudicatrice, l'insussistenza delle cause ostative alla nomina.

Art. 12 Acquisti sul mercato elettronico

1. L’Ordine ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, mentre, per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 può ricorrere al libero mercato.

2. Nel caso di affidamento di beni e servizi informatici e di connettività, l’Ordine ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione indipendentemente dal valore economico del bene o del servizio 2 , ad eccezione della non disponibilità e della non idoneità sul MEPA del bene da acquistare o di necessità ed urgenza.

3. L’approvvigionamento può avvenire al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione anche nelle seguenti ipotesi: il caso in cui il bene o servizio non sia disponibile sulle piattaforme, o non idoneo - per mancanza di qualità essenziali - al soddisfacimento dello specifico fabbisogno, o per assenza di convenienza economica 3 ; in tali casi, la specifica deroga al ricorso al mercato elettronico dovrà essere prudentemente valutata e indicata espressamente nella motivazione della determina a contrarre.

4. Sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), l’Ordine procede all’acquisto beni o servizi (identificati con i codici CPV) previsti nei capitolati tecnici allegati a bandi di abilitazione al MePA pubblicati da CONSIP e tramite tre canali d’acquisto:
- Ordine Diretto (ODA): ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel Catalogo del fornitore, per cui il Contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’ordine viene caricato e registrato nel sistema dell’Ordine;
- Richieste d’Offerta (RDO): l’Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale;
- Trattativa Diretta: si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico.

5. Anche per gli affidamenti svolti attraverso il mercato elettronico, l’Ordine procede con determina a contrarre, anche semplificata, e/o di aggiudicazione e, su piattaforma MEPA, la stipula del successivo contratto avviene attraverso la firma digitale della RDO o dell’ODA da parte del Punto Ordinante (Responsabile dell’acquisto) e della scheda riassuntiva dell’offerta presentata nel caso della trattativa diretta.

2 Legge 30 dicembre 2018, n. 145
3 Ipotesi indicative e non esaustive tratta dalla prevalente giurisprudenza amministrativa e contabile.
4 Come previsto dall'art. 50, comma 2, delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, la richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell’ambito del procedimento di RDO può avere quale oggetto esclusivamente beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando.<

Art. 13 Firma dei contratti e forma della stipulazione

1. Il Presidente dell’Ordine, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Il Presidente, con proprio provvedimento, può delegare il potere di firma ad altri soggetti.

2. Il RUP, per gli atti di sua competenza nel procedimento di affidamento dei contratti pubblici, è titolare del potere di firma.

3. I contratti sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), non si tiene conto del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D.lgs. n. 50/2016.

Art. 14 Vigilanza sull’esecuzione dell’appalto

1. Il controllo sull’esecuzione del contratto è svolto dal RUP al fine di procedere alla liquidazione della spesa.

2. Nei contratti stipulati in forma scritta possono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell’esecuzione. Le penalità eventualmente previste sono irrogate dal RUP, in contradditorio con l’operatore economico.

Art. 15 Cauzione definitiva

1. Per i contratti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, è richiesta una garanzia definitiva secondo le disposizioni di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo il comma 11 dello stesso Codice.

2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la richiesta viene valutata caso per caso, in relazione all’oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto

Art. 16 Polizza di assicurazione per responsabilità civile

1. L’Ordine può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.

Art. 17 Aumento e diminuzione delle prestazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, previa istruttoria ed approvazione della spesa con delibera del Consiglio, il RUP può richiedere all'esecutore dell’appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d’ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Titolo III - Affidamento dei servizi legali

Art. 18 I servizi legali ex articolo 17, comma 1, lettera d) del codice dei contratti pubblici


1. I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1 (incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite), 2 (servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale) e 5 (servizi legali strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri) del Codice possono essere oggetto di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 del codice e delle indicazioni fornite con le Linee Guida ANAC n. 12. 

2. Il Consiglio dell’Ordine, con apposita delibera, autorizza il RUP a procedere all’affidamento. Il Rup, dopo aver informato il Presidente, procede all’affidamento. Successivamente al conferimento dell’incarico, la procura ad litem è sottoscritta dal Presidente.

3. Il provvedimento di affidamento, previa richiesta di preventivo, dà atto del rispetto dei predetti principi da parte della stazione appaltante e indica la motivazione sottesa alla scelta.

4. Per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1 del presente articolo, l’Ordine può valutare se istituire un elenco aperto di avvocati, disciplinato con specifico atto generale, anche suddiviso per materie e specializzazioni. L’elenco, previamente costituito dall’Ordine mediante una procedura trasparente e aperta (pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse all’inserimento nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le eventuali categorie in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco), è pubblicato sul proprio sito istituzionale. 

Art. 19 I servizi legali di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici


1. Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi dall’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice 5. 

2. Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, i servizi legali di cui all’Allegato IX sono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e da quanto previsto dal presente Regolamento.

3.Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

5 A titolo esemplificativo: la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico (contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore, sulla base di esigenze che si ripetono ed erogate dal legale organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, oppure le consulenze non collegate ad una specifica lite.)

Titolo IV- Conferimento degli incarichi di lavoro autonomo

Art. 20 Incarichi di lavoro autonomo e di consulenza

Art. 20 - Incarichi di lavoro autonomo e di consulenza ad esperti qualificati


1. Conformemente all’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio dell’Ordine può deliberare la necessità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Consiglio dell’Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
il Consiglio dell’Ordine deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
devono essere rispettate le disposizioni in materia di trasparenza, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine del conferimento degli incarichi con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso pattuito, quale condizione per l'acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

2. Salvo quanto previsto espressamente nell’art. 27 (casi di esclusione), devono essere, inoltre, garantite:
la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con l’Ordine;
la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto la consulenza

Art. 21 Tipologia degli incarichi

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerarsi incarichi di lavoro autonomo tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d’opera (art. 2222 e ss. del codice civile) o d’opera intellettuale (art. 2229 e ss. codice civile) secondo le seguenti tipologie:
incarichi di studio: si intendono le attività di studio svolte nell’interesse dell’Ordine corredate obbligatoriamente dalla consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività o progetti specifici dell’Ordine; 
incarichi di ricerca: si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell’Ordine;
incarichi di consulenza: si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti quali, a titolo esemplificativo: a) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; b) studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
incarichi di natura occasionale: si hanno quando la prestazione richiesta si esaurisce in un’attività di breve durata, un’attività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione, in cui, mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo, sia occasionale, sia professionale, di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma di interventi. Gli incarichi di lavoro autonomo non possono avere ad oggetto prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare ed elevata professionalità.

Art. 22 Individuazione del fabbisogno

1. Il Consiglio dell’Ordine, accertati i requisiti indicati nell’articolo 20, comma 1, delibera la necessità di conferire un incarico di lavoro autonomo.

2. Il Consiglio dell’Ordine, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:

  • il tipo di professionalità richiesta e l’eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
  • il luogo di svolgimento dell’incarico;
  • l’oggetto dell’incarico;
  • il compenso massimo;
  • la durata dell’incarico.

3. Nell’assegnazione dell’incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’Ordine.

Art. 23 Avviso di conferimento dell’incarico

1. Il RUP, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell’Ordine, predispone con determina un apposito avviso di selezione per il conferimento dell’incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell’Ordine.
2. L’avviso deve contenere:

  • l’estratto della deliberazione consiliare relativo alla necessità di  conferimento dell’incarico;
  • l’indicazione della tipologia di incarico da conferire;
  • gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, con l’indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all’offerta;
  • la durata dell’incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
  • il luogo di svolgimento dell’incarico;
  • le modalità di realizzazione;
  • il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);
  • i criteri attraverso i quali avviene la comparazione ovvero le modalità selettive previste in relazione alla tipologia di incarico da conferire (per titoli, per titoli e colloquio o con valutazione dell’offerta economica) e i punteggi attribuiti;
  • il termine e le modalità per presentare la domanda, corredata da curriculum e/o offerta tecnica;
  • il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell’incarico;
  • l’invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa;
  • l’invito ad indicare il proprio domicilio digitale al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura comparativa;
  • l’indicazione del Responsabile Unico e la sua sottoscrizione.

Art. 24 Requisito di particolare e comprovata specializzaz.

Art. 24 Requisito di particolare e comprovata specializzazione e altri requisiti generali

 

1. Per ‘particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta’ deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal lavoratore autonomo. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito, il candidato deve obbligatoriamente possedere:
un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell’anno 2001);
una specializzazione post-universitaria (dottorati, master di II livello, ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:
eventuali pubblicazioni nell’ambito dell’oggetto della prestazione conferita;
eventuali pregresse esperienze professionali per non meno di cinque anni consecutivi presso lo stesso o altri Consigli dell’Ordine, ovvero presso Enti similari.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l’accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa e costituisce criterio preferenziale per il candidato che li possieda.

5. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
  • godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  • non essere sottoposto a procedimenti penali;
  • essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
  • non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Ordine rispetto alla prestazione da svolgere;
  • aver assolto con puntualità e diligenza agli eventuali incarichi precedentemente affidati dall’Ordine.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso per la presentazione delle domande.

6. Nel caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni, l’ente, prima del conferimento, dovrà ottenere l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001. A tal fine, prima dell’espletamento della procedura comparativa ovvero prima del conferimento diretto dell’incarico, l’ente metterà a disposizione dei soggetti interessati il relativo modello di dichiarazione ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001.

7. Non si dovrà procedere con l’autorizzazione di cui al punto precedente, nel caso di conferimento dell’incarico a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

8. Gli incarichi retribuiti a cui fa riferimento l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  • dalla partecipazione a convegni e seminari;
  • da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  • da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  • da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  • da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Art. 25 Procedura comparativa

1. Eccetto l’ipotesi di cui al successivo art. 27, il Responsabile del Procedimento, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procede con determina alla nomina di una Commissione giudicatrice, la quale procede alla comparazione delle domande pervenute e attribuisce il punteggio utilizzando i criteri di valutazione dell’avviso di selezione; ammette, altresì, i candidati ritenuti idonei a un colloquio, se previsto nell’avviso di selezione, per meglio valutarne le competenze, quindi, comunica al RUP gli esiti della selezione.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall’articolo 23, anche dei seguenti elementi e criteri:

  • la qualificazione professionale e/o per l’offerta;
  • le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell’incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
  • gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell’incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione “Criteri di comparazione” all’interno dell’avviso di conferimento dell’incarico;
  • gli eventuali titoli post-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l’incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenute offerte, ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il RUP provvede all’affidamento diretto ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Consiglio dell’Ordine di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

Art. 26 Commissione di valutazione

1. La Commissione giudicatrice è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del conferimento dell’incarico, scelti tra funzionari dell’amministrazione, docenti e/o estranei all’Ordine.

2. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, né coloro che ricoprano cariche politiche.

Art. 27 Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell’incarico

1. Terminata la comparazione, il Responsabile del Procedimento pubblica la graduatoria e il Presidente stipula il contratto o firma la lettera di incarico al soggetto incaricato.

2. Il disciplinare/lettera di incarico, redatto in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

  • le generalità dell’incaricato;
  • la natura della collaborazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
  • la durata del contratto;
  • l’ammontare del compenso, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
  • l’eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  • l’eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  • le facoltà di recesso delle parti.

3. All’atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.

4. Alla lettera di incarico dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla vigente normativa 6

6 Si indicano i seguenti allegati: modello di dichiarazione sostitutiva di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001 e di eventuale svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali ex art. 15, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 33/2013, se di competenza.

Art. 28 Casi di esclusione

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti per legge, sono escluse dalle procedure e dagli obblighi di comparazione di cui al presente Titolo le prestazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione ovvero in una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, o nell’ipotesi in cui questa risulti limitata ad una sola giornata, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientrante nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 7

2. Inoltre, l’Ordine può non ricorrere a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate, nei seguenti casi:

  • procedura comparativa andata deserta;
  • unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo:
  • quando le prestazioni specialistiche richieste non siano comparabili, perché strettamente connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
  • necessità di avvalersi di prestazioni specialistiche di esperti, o testimonial, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile;
  • nomina delle Commissioni per le procedure selettive interne;
  • assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza/prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "assoluta urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico".

3. Nei casi di cui al presente articolo, il RUP procede senza procedura comparativa, dopo aver informato il Presidente, affidando direttamente gli incarichi, mediante apposita determina debitamente motivata, avendo riguardo ai casi sopra indicati. 

7 Sono tali, ad esempio, la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

Art. 29 Incarichi fiduciari e politici

Il Consiglio dell’Ordine procede discrezionalmente, senza procedure pubbliche di selezione, al conferimento di incarichi di carattere fiduciario e/o aventi natura politica, definendone il compenso o il budget massimo dell’iniziativa a cui fa riferimento la nomina; in quest’ultimo caso la definizione del compenso potrà essere affidata al RUP.

Si riporta di seguito un’elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva di incarichi fiduciari e/o politici:

  • designazione di Consiglieri per incarichi istituzionali;
  • designazione di rappresentanti (iscritti e/o non iscritti) per incarichi istituzionali presso istituzioni pubbliche o private;
  • designazione di soggetti su richiesta di istituzioni terze (es. terne Esami di Stato);
  • nomina componenti di commissioni, gruppi di lavoro, gruppi di progetto, osservatori, comitati e altri organi/apparati similari istituiti dal Consiglio per il conseguimento di iniziative e/o attività specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell’Ordine;
  • designazione di esperti/referenti di progetti, ricerche, attività, iniziative, collaborazioni, aree di competenza, aree di intervento, per il conseguimento di iniziative e/o attività specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell’Ordine;
  • designazione di componenti degli Organi di controllo interno;
  • designazione di componenti delle Commissioni di concorso e loro eventuali consulenti.

Detti incarichi devono trovare specifica regolamentazione negli atti regolamentari dell’Ordine o nella singola delibera di nomina.

Art. 30 Rinnovo e proroga del contratto

1 Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non è rinnovabile in nessun caso.

2. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Art. 31 Verifica dell’esecuzione

Art. 31 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

1. Il RUP verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante controllo della coerenza dei risultati conseguiti.

2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile del Procedimento può richiedere all’incaricato di integrare l’attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell’integrazione, relaziona al Consiglio per la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 32 Pubblicità degli incarichi

L’Ordine rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e provvede alle comunicazioni istituzionali ai sensi della normativa vigente 8

8 Si vedano i seguenti riferimenti normativi: l’art. 15 D.lgs. n. 33/2013, in relazione agli obblighi di pubblicazione; l’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001, in relazione agli obblighi di pubblicazione e comunicazione; in particolare, gli incarichi sono comunicati in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [entro tre mesi dal conferimento dell’incarico], i dati di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo [anche a titolo gratuito]; sono pubblicati in tabelle

Titolo V

Titolo V- Disposizioni conclusive

Art. 33 Disposizioni finali

1. Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice e le disposizioni contenute nelle Deliberazioni ANAC.

2. Il presente Regolamento e i vigenti restanti Regolamenti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio vanno applicati in regime di integrazione reciproca.

Art. 34 Abrogazioni

1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio”, approvato con Delibera del Consiglio dell’Ordine il 21 dicembre 2020, nonché tutte le norme regolamentari in vigore comunque confliggenti con il presente Regolamento.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’Ordine.