Vaccino obbligatorio per gli psicologi

Il Decreto-legge n. 44/2021 stabilisce che il vaccino è condizione essenziale per lo svolgimento della professione

Obbligo di vaccinazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, che introduce importanti misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni per i professionisti sanitari, tra cui rientrano, come noto, gli iscritti all’Albo degli Psicologi.

La norma, da subito in vigore, prevede, nel suo articolo 4, che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita”. 

Secondo il decreto, quindi, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.


Casi in cui la vaccinazione non è obbligatoria

La vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. 

In questi casi, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti interessati devono adottare delle misure di prevenzione che verranno indicate da uno specifico protocollo che il Ministero della Salute dovrà emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma. 


Una procedura uniforme a livello nazionale

Il Decreto-legge n. 44/2021 stabilisce anche una procedura uniforme a livello nazionale per vigilare sull’obbligo vaccinale, che coinvolge Ordini professionali territorialmente competenti, Regioni e ASL di competenza. 

  1. Entro 5 giorni dall’entrata in vigore della norma, gli Ordini professionali devono trasmettere alle Regioni “l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza”. Analogo adempimento dovrà essere osservato dai datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi, le Regioni verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e segnalano alle ASL di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
  3. Successivamente, ma senza previsione di alcun termine, le ASL invitano i non-vaccinati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, una documentazione comprovante: 
    • l’effettuazione della vaccinazione 
    • l’omissione o il differimento della stessa (per le specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale)
    • la presentazione della richiesta di vaccinazione
    • l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
  4. In caso di mancata presentazione della documentazione, la ASL invita i non-vaccinati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.
  5. Decorsi questi termini, la ASL accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine di appartenenza.
  6. Ricevuta questa comunicazione, l’Ordine “comunica immediatamente” ai non-vaccinati la sospensione “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio”, che mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  7. Nel caso di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono adibire i loro dipendenti interessati dal decreto a mansioni, anche inferiori, ma tali da non implicare rischi di diffusione del contagio, seppure con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Qualora questo non fosse possibile, il dipendente viene sospeso senza alcuna retribuzione.

Indicazioni per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio

A partire dall’11 maggio 2021, la Regione Lazio ha reso disponibile sul portale SaluteLazio.it il modulo di adesione alla campagna vaccinale per gli operatori sanitari interessati dall’obbligo vaccinale. I professionisti non ancora in possesso di una prenotazione per la somministrazione del vaccino dovranno richiedere la programmazione di un appuntamento attraverso un’apposita procedura riservata al personale sanitario sul portale SaluteLazio.it, indicando in fase di registrazione i propri recapiti, ai quali si verrà successivamente contattati per la programmazione dell’appuntamento.

Nei casi di impossibilità a sottoporsi a vaccinazione (articolo 4, comma 2), dopo aver ricevuto l’invito a vaccinarsi dalla ASL, è necessario contattare il proprio medico di base e chiedere un’attestazione di esenzione dall’obbligo visto il “pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”.