La tutela della professione e la Commissione Tutela

Ruoli, funzioni e attività

Che cos’è la Commissione Tutela e quali sono le sue funzioni

La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio è un organo a supporto delle attività del Consiglio, istituita per la prima nel 2014 con la finalità di salvaguardare il diritto alla salute della cittadinanza. Cooperano al raggiungimento di tale fine, tutte quelle azioni che valorizzano il profilo di competenze dello psicologo e/o psicoterapeuta presso la collettività e chiaramente tutte quelle attività tese alla tutela del titolo professionale e dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione.

L’attuale Commissione Tutela è composta da cinque membri nominati dal Consiglio, ovvero la dott.ssa Vera Cuzzocrea nel ruolo di coordinatrice e il dott. Alessandro Bartoletti, la dott.ssa Paola Biondi, la dott.ssa Francesca Napoli e l’avv. Antonio Mosca in qualità di componenti.

Come anticipato, la Commissione Tutela espleta il suo mandato su un duplice versante.

Un primo versante, che si potrebbe definire “culturale”, che include tutte quelle attività che contribuiscono alla diffusione di conoscenza e consapevolezza intorno alla figura dello psicologo, nel quale rientrano: 

  • la produzione di materiali informativi diretti alla cittadinanza; 
  • la produzione di materiali informativi diretti agli iscritti; il rilascio di pareri in materia di confini professionali; 
  • la sensibilizzazione delle Istituzioni sul tema della tutela del diritto alla Salute dei cittadini; la partecipazione attiva ai Tavoli UNI; 
  • incontri e/o seminari diretti agli studenti della Facoltà di Psicologia sui temi della tutela della professione.

L’altro orizzonte d’azione della Commissione tutela è quello giuridico-legale e include:

  • l’analisi delle segnalazioni di presunto esercizio abusivo della professione e/o usurpazione del titolo;
  • la trasmissione delle segnalazioni per presunti illeciti penali alle Autorità giudiziarie competenti;
  • il rilascio di pareri legali in materia di confini professionali;
  • l’analisi dei bandi di concorso o avvisi di selezione in ambito istituzionale e pubblico;
  • la redazione di istanze diffide di sospensione e/o rettifica in ordine a bandi di concorso o avvisi di selezione (in ambito istituzionale e pubblico) da cui risulti illegittimamente esclusa la categoria professionale degli psicologi;
  • la segnalazione alla Commissione Deontologica delle ipotesi di esercizio abusivo della professione psicoterapeutica da parte di psicologi e psicologhe senza specializzazione.

Cosa, come, quando segnalare

Come anticipato, il contrasto all’esercizio abusivo della professione rappresenta uno degli ambiti di azione nel quale l’Ordine, per il tramite della sua Commissione Tutela, investe gran parte delle sue risorse.

Nel caso ci fosse il sospetto di esercizio abusivo della professione, per prima cosa bisogna verificare se la persona in questione sia regolarmente iscritta all’Albo Unico degli Psicologi tenuto dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, all’interno del quale confluiscono i dati di chi è autorizzato/a allo svolgimento della professione di psicologo/a sul territorio italiano.

Per farlo basta svolgere una ricerca sul portare www.psy.it, al seguente link.

Se il controllo ha esito negativo è consigliabile ricercare il nominativo della persona interessata sul portale della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri al seguente link 

Com’è noto, medici e psicologi e psicologhe condividono la branca professionale della psicoterapia, per cui è possibile che la persona in questione rientri tra medici psicoterapeuti.

Se l’ipotesi non è confermata è necessario segnalare il caso:

  • alle Autorità giudiziarie competenti sporgendo una denuncia per presunto reato di esercizio abusivo della professione
  • alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, se il soggetto opera sul territorio laziale
  • Per quanto riguarda le segnalazioni inviate alla Commissione Tutela non è possibile garantire  l’anonimato del segnalante, ove si debba procedere ad una trasmissione degli atti alle Autorità giudiziarie.

Cosa segnalare all’Autorità Giudiziaria un presunto esercizio abusivo della professione

Nel caso in cui si decida di procedere in prima persona, la denuncia potrà essere depositata a mano o presso la Cancelleria della Procura o, ancora presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri o Polizia di Stato). Ognuno di questi organi è tenuto – oltre che a ricevere la denuncia – anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.

Si ricorda che la denuncia deve contenere:

  • l’indicazione delle generalità di chi denuncia, del suo domicilio e recapiti telefonici;
  • l’esposizione dettagliata in forma chiara e precisa dei fatti;
  • l’indicazione delle generalità della persona denunciata;
  • l’indicazione dell’ipotesi di reato a cui è riconducibile la fattispecie, nonché dell’articolo del Codice Penale (se si conosce);
  • se i fatti sono ancora in corso, si consiglia di avanzare istanza affinché le Autorità Giudiziarie si attivino per impedire che il reato segnalato possa essere portato ad ulteriori conseguenza;
  • l’indicazione, ove presenti, di testimoni, di cui dovranno essere indicate le generalità ed i fatti su cui possono testimoniare;
  • la richiesta che la persona venga perseguita e punita ai sensi di legge per il fatto commesso.

E’ sempre preferibile allegare – se disponibili – eventuali documenti a sostegno dei fatti denunciati (copia fatture, biglietto da visita, ecc..). Nella denuncia – querela potrà essere inserita la richiesta di essere informati presso il proprio domicilio della richiesta di archiviazione eventualmente presentata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 408 c.p.p.

Nel caso in cui sia l’Ordine a ricevere la segnalazione di sospetto esercizio abusivo della professione, lo stesso provvederà a trasmetterla alle Autorità Giudiziarie competenti.

Le segnalazioni inviate all’Ordine (urp.tutela@ordinepsicologilazio.it) dovranno contenere gli stessi elementi indicati poco sopra.

Si precisa che non è possibile garantire l’anonimato della segnalazione.


Cosa segnalare alla Commissione bandi di concorso o avvisi pubblici illegittimi

Ciascun professionista può rendersi parte attiva delle attività di tutela vigilando e segnalando alla Commissione Tutela quelle procedure selettive pubbliche da cui presume che la categoria professionale sia stata illegittimamente esclusa.

Possono essere sottoposti all’esame della Commissione:

  • avvisi pubblici o interni delle Asl per l’attribuzione di incarichi di direzione di struttura afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale illegittimamente riservati a medici;
  • procedure selettive pubbliche alle quali è ammessa la categoria professionale dello psicologo, ma in concorrenza con altre figure non idonee allo svolgimento di attività psicologiche.

Le segnalazioni inviate all’Ordine (urp.tutela@ordinepsicologilazio.it) dovranno contenere i riferimenti dell’atto di cui si richiede l’esame.