Le prestazioni di carattere sanitario, così come definite dal Ministero della Salute, sono esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 del Dpr n. 633/1972 ("le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”).
La Legge non fornisce un'elencazione precisa delle diverse casistiche e attività utile all'individuazione del trattamento IVA delle prestazioni che un professionista in qualità di psicologo può svolgere: non esiste, dunque, una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge Iva sono esenti oppure imponibili.
La legge individua soltanto dei criteri guida da applicare al singolo caso, in base ai quali si deve procedere per estensione ed interpretazione.
Quello che rileva è la natura oggettiva della prestazione sottostante e non il committente/paziente nei confronti del quale la fattura è emessa.
La distinzione principale riguarda pertanto le prestazioni di natura clinica e le prestazioni di natura non clinica. Vediamole più nel dettaglio.
Prestazioni di natura CLINICA: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72
Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è "tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone" (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
Rileva la natura oggettiva della prestazioni indipendentemente dal soggetto a cui vengono fatturate: ad esempio le prestazioni fatturate ad un ospedale per conto del quale si effettuano sedute di psicoterapia nei confronti di pazienti privati.
In base al comma 20 dell’art. 10 del D.P.R sopra menzionato, e come più recentemente, ha evidenziato la CIRCOLARE N.7/E del 25 giugno 2021 sono esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento, come ad esempio in ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
Prestazioni di natura NON CLINICA: imponibili iva (oggi al 22%)
Questa seconda categoria include quelle prestazioni che non rientrano nella definizione di cui al precedente paragrafo. A titolo esemplificativo: consulenze aziendali, ricerche di mercato, CTU in Tribunale, attività di formazione.
Si ritiene utile, a titolo di completezza, precisare i riferimenti che portano ad assoggettare le perizie di CTU o CTP a prestazioni NON cliniche, anche quando hanno per oggetto ad esempio una valutazione di tipo clinico. La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del 14 settembre 2000 relativa al procedimento C-384/98, ha stabilito che l'esenzione per le attività cliniche deve essere circoscritta alle cure prestate alla persona a titolo di prevenzione, diagnostica, riabilitazione, etc.
In tal senso, l'attività peritale eseguita da un medico o da uno psicologo su richiesta di un giudice o della parte, deve essere regolarmente soggetta ad iva.
Lo scopo principale della prestazione
In conclusione possiamo affermare che, per delimitare l’ambito di applicazione dell’esenzione occorre pertanto valutare quale sia lo scopo principale della prestazione e tale valutazione può essere fatta solo dal professionista coinvolto nel caso, coadiuvato "in contraddittorio" dal suo committente; solo il professionista, infatti, è in grado di verificare se l’intervento - così come attuato nel caso specifico - presenta quei caratteri di “diagnosi, cura e riabilitazione” che rendono la prestazione non soggetta ad IVA.
Se il professionista valuta che lo scopo principale della prestazione è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute di un essere umano (o di una collettività di esseri umani), la fattura dovrà essere emessa "esente IVA"; in caso contrario sarà necessario applicare l'IVA al 22%.
All’interno del quadro definito dalle norme di legge sopra citate, esistono delle tipologie di prestazione che non sono facilmente classificabili.
Nei casi di incertezza sull’esenzione IVA della prestazione eseguita, suggeriamo di applicare comunque l’imposta perché in questo modo, assolvendo al versamento della stessa, si evitano eventuali contestazioni di carattere fiscale.