Con sentenza n. 10353/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio per l’annullamento del Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico della Regione Lazio (allegato alla DGR n. 866 del 28 dicembre 2018).
Con tale Regolamento, la Giunta della Regione ha istituito un Albo regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico, con l’obiettivo di sostenere le famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico residenti nel Lazio intenzionate ad avvalersi di programmi psicologici e comportamentali strutturati, programmi educativi ed altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta per promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo del bambino.
Come noto gli interventi con minori nello spettro autistico richiedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare in grado di fronteggiare la complessità della relazione individuo-contesto. L’équipe può essere composta da figure professionali diverse, sanitarie e non sanitarie, ma tutte in possesso di una specifica formazione ABA, che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze e lavorando in sinergia. Nell’ambito delle figure coinvolte negli interventi ABA, chi mantiene la responsabilità del programma e sovrintende all’operato dell’équipe assume la qualifica di supervisore. Altre figure coinvolte nell’attuazione dell’intervento sono i cosiddetti tecnici ABA: laureati in disciplina sanitaria o educativa inerenti ai processi educativi di insegnamento/apprendimento e di supporto alle persone e al contesto, che hanno il compito di favorire la crescita personale e l’autodeterminazione mediante processi di insegnamento-apprendimento e sotto la stretta continua vigilanza di un supervisore.
In coerenza con tale impostazione, la Regione ha articolato il suddetto Albo dei professionisti (più propriamente “elenco”) in due macro-gruppi: quello dei supervisori/consulenti e quello dei tutor/operatori/tecnici, preposti rispettivamente alla programmazione e all’applicazione di programmi fondati sulla Applied Behavioural Analysis, e di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.
Nel farlo, tuttavia, contrariamente agli auspici dell’Ordine, ha consentito l’iscrizione nel gruppo dei supervisori anche a laureati in altre discipline - Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale sociosanitario, Terapista Occupazionale) - in possesso dell’abilitazione professionale ove previsto dalla normativa per l’esercizio della rispettiva professione, e prevedendo come unico requisito aggiuntivo per ottenere l’iscrizione in qualità di supervisore/consulente, il “possesso almeno del titolo di Master di II livello e 1500 ore di tirocinio supervisionato”.
Convenendo con l’Ordine, il TAR del Lazio ha però rilevato come, nella formulazione del Regolamento in questione, la Regione avrebbe dovuto riservare l’iscrizione nel ruolo di consulente e di supervisore ai soli Psicologi e Psichiatri, in quanto le attività attribuite dal regolamento a tale categoria funzionale sono ricomprese tra le attività riservate in via esclusiva ai professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi e ai professionisti iscritti all’Albo dei Medici con specializzazione in Psichiatria.
Quanto al riferimento al “master di II livello e di 1500 ore di tirocinio”, previsto nel Regolamento, il Giudici osservano poi come
"[tale titolo] poteva, tutt’al più, costituire una ulteriore discriminante per l’ingresso entro la categoria dei consulenti coordinatori, gerarchicamente sovraordinata rispetto a quella del tutor/operatore/tecnico, ma giammai sostituire tout court (come ammesso nelle difese articolate dall’amministrazione regionale) l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e/o di medico specializzato in psichiatria."
"Come Ordine degli Psicologi del Lazio, esprimiamo viva soddisfazione per il traguardo appena raggiunto - ha commentato il Presidente Federico Conte all’indomani della sentenza del TAR. - Siamo soddisfatti non soltanto per il rilievo che la vicenda assume sotto il profilo della tutela della professione. Ma anche perché - prosegue - la vicenda fornisce alle famiglie, sempre più alla ricerca di trasparenza sulle competenze dei professionisti ai quali si rivolgono, importanti certezze sui requisiti formativi ed esperienziali del supervisore. Non dobbiamo dimenticare che tale figura ha un ruolo strategico per la buona riuscita degli interventi: è il supervisore che assume la responsabilità di redigere il programma di intervento, di impostare le procedure di assessment inerenti alla specificità del caso, di formare il resto dell’équipe, di monitorare l’evoluzione del trattamento e di supportare i contesti nei quali avviene l’intervento, esercitando inoltre tutte quelle azioni terapeutiche che ritiene opportune. Già da alcuni anni - conclude il Presidente Conte - l’Ordine degli Psicologi del Lazio è al fianco delle famiglie laziali, per le quali si è impegnato a compilare e rendere disponibile un elenco di Psicologi supervisori in possesso di rigorosi requisiti formativi ed esperienziali nell’ambito ABA. Un’iniziativa che ha riscosso un forte apprezzamento da parte della società. L’obiettivo è far diventare questo elenco l’unico riferimento per il riconoscimento della professionalità di supervisore nell’ambito di tali interventi clinici. E la sentenza appena pronunciata ci fornisce segnali." incoraggianti verso questa direzione.