Lo psicologo sospeso dall’Albo, a prescindere dalla motivazione che è sottesa al provvedimento, non può frequentare un corso di specializzazione in psicoterapia.
A far luce sul tema è l’Ufficio 7 “Scuole di Specializzazione” del Ministero dell’Università e della Ricerca, secondo il quale il Regolamento contenuto nel Dm n. 509/1998 presuppone uno stato dell’allievo di operatività in termini di iscrizione regolare all’Albo.
È soltanto in virtù di tale regolare iscrizione all’Albo, infatti, che lo psicologo è legittimato all’esercizio della professione ed è in virtù di tale presupposto, anche se non unico, che l’allievo può essere ammesso al corso di specializzazione e conseguire il diploma legittimante l’esercizio della pratica psicoterapeutica.
Anche un’eventuale sospensione dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo vaccinale (DL n. 44/2021, come confermato con modifiche dal più recente DL n. 172/2021) è dunque incompatibile con la frequenza della Scuola di specializzazione.