L’obbligo per gli psicologi
Con il decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) del 1° settembre 2016 è entrato in vigore anche per i liberi professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti.
Attraverso il Sistema TS, l’Agenzia delle Entrate potrà acquisire tutti i dati per elaborare di anno in anno la dichiarazione dei redditi precompilata di ciascun contribuente.
Con Decreto del 27 dicembre 2023 (GU Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2023), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato nuovi termini per l'adempimento normativo, stabilendo una nuova disciplina transitoria per l’anno 2023 e rinviando al 2024 l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione mensile.
Le disposizioni attualmente in vigore prevedono, in particolare, che la trasmissione delle spese deve avvenire:
- le spese del primo semestre 2021 devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2021;
- le spese del secondo semestre 2021 devono essere trasmesse entro l'8 febbraio 2022;
- le spese del primo semestre 2022 devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2022;
- le spese del secondo semestre 2022 devono essere trasmesse entro il 22 febbraio 2023;
- le spese del primo semestre 2023 devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2023;
- le spese del secondo semestre 2023 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2024;
- a partire dal 2024 la trasmissione assume cadenza mensile: avviene cioè entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (a febbraio 2024 devono essere trasmesse le spese di gennaio 2024, a marzo 2024 le spese di febbraio 2024, e così via).
Oggetto di trasmissione sono dunque le spese per prestazioni sanitarie sostenute da persone fisiche. Restano dunque esclusi dall’obbligo di trasmissione sia i dati inerenti a prestazioni non sanitarie (come ad esempio le docenze o le consulenze di altra natura) sia le prestazioni che, pur essendo sanitarie, siano state rivolte a soggetti diversi da persone fisiche (come ad esempio enti pubblici o privati, cooperative, società, etc.).
Cosa fare
I professionisti che erogano prestazioni sanitarie devono richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le credenziali per accedere alle funzionalità specifiche del Sistema TS. Per farlo è necessario seguire una procedura di auto-accreditamento sull’Area di registrazione del portale www.sistemats.it.
Per la registrazione sul sito web del Sistema Tessera Sanitaria, oltre ai propri dati, occorrerà inserire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) coincidente con quello presente nell’archivio informatico dell’Ordine. Chi non avesse attivato una casella PEC potrà farlo usufruendo della convenzione stipulata dall’Ordine (clicca qui per saperne di più).
Conclusa la procedura di auto-accreditamento è possibile effettuare l’accesso all’Area riservata ed è possibile procedere con la trasmissione dei dati.
La trasmissione può essere effettuata, oltre che direttamente dal professionista interessato, anche per il tramite di un soggetto delegato (consulente fiscale) tenuto, a sua volta, a seguire una procedura di accreditamento.
Si ricorda che l’Ordine non ha alcun potere di intervento nella procedura di accreditamento e trasmissione delle spese.
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al numero verde 800 030 070, attivo dal lunedì al sabato (h. 8:00 – 20:00)
Tutela del diritto alla riservatezza del paziente
L’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della predisposizione del 730 precompilato potrebbe generare dubbi circa il diritto alla riservatezza dei pazienti.
La normativa, tuttavia, esonera il professionista da qualsiasi responsabilità al riguardo.
È prevista, inoltre, un’importante garanzia a tutela del diritto alla riservatezza del paziente.
Prima del rilascio della fattura, il paziente può far presente, oralmente direttamente al professionista, che non intende che i suoi dati siano inviati al Sistema TS.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata (art. 3 D.M. 31/07/2015) e si deve apporre su entrambe le copie delle fatture emesse (sia quella da rilasciare al paziente, sia quella conservata in studio) l’annotazione, anche attraverso un timbro.
A partire dall’anno 2021, tale opposizione non esonera il professionista dall’invio della fattura, che sarà comunque tenuto a inviare i dati relativi alla spesa senza il codice fiscale del paziente.
Sulle fatture in tal modo trasmesse sarà necessario riportare una dicitura del tipo:
Opposizione alla trasmissione al Sistema TS del codice fiscale del paziente ai sensi dell’art. 3 D.M. 31/07/2015 e ss. modifiche
Sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati
Nei casi di mancata, tardiva o errata trasmissione dei dati, il professionista è esposto a una sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000 senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico. Nel caso venisse commesso un errore in fase di trasmissione, la sanzione non si applica se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se, invece, la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000.