Rete Psicologia della sessualità

Che cos’è e quali sono i requisiti per farne parte

Scopo dell’iniziativa

L’Ordine degli Psicologi del Lazio ha istituito la Rete Psicologia della Sessualità, un elenco di professionisti/e con specifiche competenze nell’ambito delle diverse aree di intervento legate ai temi dell’affettività e della sessualità nell’arco della vita.

Obiettivo della Rete, promossa dal Gruppo di lavoro “Psicologia e Sessualità” attivo presso l’Ordine, è quello di riconoscere e garantire alla cittadinanza la centralità di interventi psicologici qualificati, agevolando l’individuazione degli psicologi e delle psicologhe con particolari competenze in materia di psico-sessuologia.

La Rete professionale rappresenta dunque un importante strumento a disposizione della cittadinanza, che potrà avvalersi delle potenzialità dell’Albo online per ricercare e individuare, anche sulla base di un criterio di prossimità territoriale, professionisti/e con adeguata preparazione e competenza sui seguenti temi:

  • disfunzioni sessuali maschili e femminili (es. disfunzione erettile, disordini del desiderio, eiaculazione precoce, vaginismo, dispareunia, etc.);
  • sessualità nell’arco di vita ed educazione sessuale (sviluppo psico-sessuo-affettivo infantile, comportamenti a rischio e sviluppo in adolescenza, sessualità durante la gravidanza/menopausa, etc.);
  • sessualità e condizioni mediche associate (es. condizioni di sterilità/infertilità, sessualità e malattie croniche, sessualità e disabilità, sessualità e malattie degenerative, etc.);
  • identità sessuali;
  • dipendenze sessuali.

Al contempo, per analoghe ragioni, la Rete professionale rappresenta un’importante opportunità per gli iscritti e le iscritte all’Albo operanti nell’ambito della psico-sessualità, che attraverso la visibilità propria dell’Albo online potranno ampliare la propria offerta di servizi psicologi sul territorio, rendendo nota la propria preparazione nella specifica area di intervento.


Requisiti per l’adesione alla Rete

Per poter aderire alla Rete sono previsti i seguenti requisiti generali:

  1. essere in possesso di una partita IVA o essere dipendente di un Ente pubblico o privato;
  2. non essere sospesi dall’esercizio della professione;
  3. essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
  4. avere un’anzianità di iscrizione all’Albo maggiore o uguale a tre anni.

Per aderire alla Rete è inoltre necessario possedere i seguenti requisiti specifici, individuati dal Comitato tecnico scientifico:

Per poter aderire alla rete è necessario:

  1. possedere una specifica conoscenza teorico/pratica nell’area della psicologia della sessualità, documentata attraverso percorsi formativi specifici (corsi universitari o master, altri corsi di formazione teorico-pratico post-lauream pubblici o privati) della durata non inferiore alle 150 ore, anche cumulative (di cui almeno 100 ore consecutive presso stesso ente/istituto);
  2. aver conseguito almeno 100 ore di comprovata esperienza professionale avente come oggetto l’area della sessualità acquisita attraverso tirocini pratici professionalizzanti collegati ai corsi di formazione post-lauream, supervisioni cliniche, pratica clinica presso Enti, Associazioni, Ospedali, Asl, Centri dedicati, Centri Residenziali, anche in regime di libera professione;
  3. aver partecipato negli ultimi 3 anni a Convegni in qualità di relatori/relatrici, aver redatto pubblicazioni scientifiche, aver svolto docenze su tematiche legate alla Sessualità presso Enti Pubblici o Privati di formazione;
    o, in alternativa,
    aver svolto negli ultimi 3 anni un aggiornamento professionale costante, anche tramite la partecipazione a seminari/convegni nazionali e internazionali.

Modalità per aderire alla Rete

È possibile aderire alla Rete Psicologia della Sessualità esclusivamente attraverso l’Area riservata di questo sito web, utilizzando la funzione Modifica profilo e selezionando dal box Reti professionali la voce “Rete Psicologia della Sessualità”.

L’adesione alla Rete presuppone il possesso di tutti i requisiti necessari, che vengono dunque dichiarati dall’interessato/a con funzione di autocertificazione, come previsto dalla normativa in vigore.