L'ultimazione dell'operazione
L’obbligo della fatturazione delle prestazioni di servizi scaturisce direttamente dagli obblighi normativi riguardanti l’IVA. Dal punto di vista soggettivo, esse devono essere rese da un soggetto esercente arte e professione nel territorio italiano (combinato disposto degli articoli 1 e 5 del Dpr n. 633/1972). Se manca uno di questi presupposti, la prestazione non è rilevante ai fini IVA e priva dell’obbligo di fatturazione.
Dal punto di vista oggettivo, l’obbligo della fatturazione deve avvenire nel momento in cui l’operazione viene ultimata.
L’operazione può considerarsi ultimata nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Cosa significa? Significa che il professionista deve emettere la fattura nel momento stesso in cui riceve il pagamento (articolo 6, comma 3, del Dpr n. 633/1972).
La normativa vigente dà, comunque, un tempo prestabilito, per emettere la fattura ordinaria. Infatti essa può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione cessione di beni o prestazione di servizi. Questa facoltà̀ riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche, veicolate tramite Sistema di Interscambio (SdI
La fattura immediata - prestazioni di servizi |
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Data fattura | Deve essere riportata la data dell'operazione |
Data di emissione / Invio al SdI |
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La fattura proforma
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l’individuazione del momento dell’operazione, ossia del pagamento del corrispettivo, può risultare non così lampante laddove siano utilizzati strumenti di pagamento diversi dal contante.
Una consuetudine dei professionisti è l’emissione della fattura proforma o del preavviso di fattura per anticipare al cliente/paziente il “conto” senza emettere fattura.
La fattura proforma è molto conosciuta anche come progetto di notula o preavviso di parcella: sinonimi di uno stesso documento contabile emesso dai liberi professionisti.
La fattura proforma è un documento identico visivamente alla fattura, dove cambia solo il nome e il numero, ma sprovvisto di qualsiasi valore fiscale, utilizzato per anticipare l’invio della fattura fiscale vera e propria, in cui viene riepilogata la prestazione effettuata dal titolare di partita IVA a favore del cliente e con cui viene richiesto il pagamento.
Di solito la fattura proforma viene emessa dai professionisti per chiedere al cliente il pagamento prima dell’emissione della fattura valida fiscalmente e il suo utilizzo non è alternativo alla fattura, in quanto si tratta di un documento senza alcuna validità ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette, ma la precede per permettere al professionista di richiedere il pagamento del servizio svolto.
Come detto, la fattura proforma non ha una forma predefinita, generalmente è identica ad una fattura, tuttavia per evitare errori e sanzioni è necessario che si evinca facilmente che trattasi di un documento di natura non fiscale e che quindi sia ben evidenziata la seguente dicitura:
“Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72”.
Si fornisce a seguire un facsimile di fattura proforma riferita a uno psicologo in contabilità ordinaria.
Prestazioni | € 1.000,00 |
Contributo ENPAP 2% | € 20,00 |
Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000 | € 200,00 |
Totale (Onorario + contributo Enpap – ritenuta fiscale) | € 820,00 |
In calce al documento occorrerà riportare l’esenzione ai fini IVA ai sensi dell’Art. 10 del Dpr n. 633/72 e la dicitura: “Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72)".
Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, l’unica differenza da sottolineare rispetto al modello riportato riguarda la non applicazione della ritenuta di acconto. In questo caso, in calce alla fattura proforma, oltre alla dicitura per la fattura proforma occorrerà riportare anche la dicitura regime forfettario e quindi: Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015 . Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi e per gli effetti del Provv. Agenzia delle Entrate del 22/12/2011 n. 185820.