attraverso cui lo psicologo, ricorrendo ai diversi strumenti e canali comunicativi a sua disposizione (carta intestata, bigliettini da visita, timbri e targhe professionali, inserzioni, brochure, volantini, locandine, siti web, social media, Internet etc.) fornisce alla collettività informazioni su titoli, specializzazioni, ambiti d’intervento, caratteristiche dei servizi offerti, prezzo e costi delle prestazioni.
Negli ultimi anni la pubblicità informativa è stata oggetto di una graduale liberalizzazione, culminata nella legge n. 248 del 2006, la c.d. legge Bersani, che ha abrogato il divieto per i professionisti di svolgere pubblicità informativa in assenza del nulla osta preventivo da parte dell’Ordine, ora chiamato a valutare soltanto ex post, d’Ufficio o su segnalazione, l’aderenza di un messaggio pubblicitario, liberamente e autonomamente elaborato da un proprio iscritto, ai dispositivi normativi che disciplinano la materia, ovvero:
- Codice deontologico degli Psicologi italiani;
- l’Atto d’indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali..
Entrambi i regolamenti improntano la pubblicità informativa dell’attività professionale ai principi di correttezza, trasparenza, veridicità del messaggio e decoro professionale. Il secondo, in particolare, reca al suo interno una serie di validi esempi per elaborare un messaggio promozionale in maniera deontologicamente corretta.
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2019, il Legislatore ha inoltre ribadito che le comunicazioni informative degli iscritti all’albo di una professione sanitaria non possono avere carattere promozionale o suggestivo, ma devono contenere solo le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari “nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria” (art. 1 comma 525).
Fermo restando che, in coerenza con la Legge Bersani del 2006, continua a non essere necessaria alcuna autorizzazione preventiva per la formulazione di comunicazioni informative sanitarie, la violazione delle nuove disposizioni sarà sanzionabile in sede disciplinare dall’Ordine professionale, tenuto altresì a segnalare la violazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Tra gli elementi obbligatori che un messaggio pubblicitario dovrà necessariamente contenere, vi sono il nome, il cognome, l’indirizzo, il numero telefonico ed un eventuale altro recapito del professionista, come ad esempio, un indirizzo e-mail o quello del proprio sito web. Attraverso un messaggio pubblicitario, è possibile indicare titoli di studio, titoli professionali, titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, orari e modalità di ricevimento.
Nell’ottica di una maggiore chiarezza informativa, per specificare le caratteristiche del servizio offerto, lo psicologo può inoltre indicare il contesto professionale in cui ha acquisito esperienza (es. psicologia scolastica), l’area d’intervento (es. sostegno psicologico alla persona) o il modello teorico di riferimento (es. cognitivo comportamentale).
Particolare attenzione dovrà esser riservata al rispetto del decoro professionale. Si raccomanda in modo particolare di fornire un’informativa, nella forma e nei contenuti, che non leda l’immagine professionale e che non sia suscettibile di possibili illeciti, come un equivoco procacciamento della clientela o l’induzione artificiosa di una domanda di prestazione a carico dell’utenza. La pubblicità dovrà presentare lo psicologo e il servizio offerto in modo corretto, secondo criteri di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.
L’offerta di prestazioni professionali sul web può presentare qualche profilo di criticità qualora il professionista non possa avere il controllo del messaggio pubblicitario: ad esempio nel caso in cui ci si avvalga di un sito terzo (all’interno del quale inserire un proprio banner pubblicitario), il cui contenuto e la cui presentazione grafica siano curati direttamente dall’organizzazione ospite; è possibile, infatti, che al professionista siano attribuite qualifiche non spettanti, ovvero che siano prospettati risultati difficilmente attingibili o effettuati accostamenti impropri e indecorosi a offerte di ben diversa natura. Nel presentarsi al pubblico attraverso siti di cui non si abbia il controllo diretto, è quindi necessario essere cauti e cercare di avere in ogni modo la garanzia che quanto pubblicato risponda ai princìpi sopra ricordati, riservandosi il controllo del testo, dell’eventuale utilizzo di immagini e della collocazione del messaggio pubblicitario, per evitare l’eventualità di essere chiamati a rispondere di scelte altrui, ma comunque imputabili allo psicologo in ragione della scelta del mezzo pubblicitario.
In caso di presentazione dell’offerta tramite Facebook o WhatsApp o altri social media direttamente gestibili dal professionista, la responsabilità di quanto postato sarà interamente sua.
È opportuno inoltre precisare che la liberalizzazione a cui si è assistito nel corso degli ultimi anni ha riguardato esclusivamente l’aspetto contenutistico del messaggio pubblicitario e non la disciplina delle modalità di diffusione dello stesso. Sebbene non sia più necessaria la preventiva autorizzazione dell’Ordine, persistono infatti in capo allo psicologo una serie di adempimenti, amministrativi e fiscali, stabiliti dalla normativa nazionale o dal regolamento in materia di pubblicità adottato dal comune territorialmente competente.
Per tale ragione, nel caso in cui sorgessero dubbi circa la liceità delle forme e delle modalità di diffusione di un messaggio pubblicitario, si consiglia l’attenta lettura del Regolamento sulla pubblicità vigente nel comune interessato, di contattare l’Ufficio comunale di competenza o di delegare l’espletamento degli eventuali adempimenti ad un consulente fiscale di fiducia.
Se, invece, i dubbi circa la liceità del messaggio pubblicitario riguardassero profili attinenti alla deontologia professionale, è possibile sottoporre all’Ordine la richiesta di un parere, che dovrà contenere una descrizione quanto più dettagliata delle caratteristiche del messaggio pubblicitario, i suoi contenuti e il suo ambito di diffusione.