È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha introdotto alcune importanti novità per gli psicologi.
Fatturazione elettronica
La principale novità riguarda la modifica alla disciplina in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, che interessa dal 1° gennaio 2019 tutti i possessori di partita Iva nel regime ordinario.
Per l’anno di imposta 2019 i soggetti che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 1, comma 53).
Per l’anno in corso, quindi, gli operatori sanitari dovranno continuare ad emettere fatture per prestazione sanitarie a persone fisiche nelle modalità sinora osservate, eventualmente riportando all’interno del documento cartaceo l’indicazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria manifestata dal paziente.
L’obbligo di fatturazione elettronica è invece formalmente in vigore per le prestazioni non sanitarie (es. una docenza) e per quelle prestazioni che, pur essendo sanitarie, siano fatturate a soggetti privati e non, muniti di partita Iva (come ad esempio cliniche, strutture pubbliche, società). È importante ricordare, inoltre, che psicologi e altri operatori, pur non potendo allo stato attuale emettere e inviare fattura elettronica nei riguardi di pazienti, sono comunque tenuti alla gestione della fatturazione passiva.
Nuovo regime forfettario agevolato
Un’altra importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio riguarda la definizione di un nuovo limite per accedere al cosiddetto regime forfettario agevolato. Introdotto nell’anno 2015, il nuovo regime forfettario agevolato prevede importanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta al 15% (in sostituzione delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP) o il 5% nei caso di inizio della libera professione, ed esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio i professionisti potranno applicare il nuovo regime forfettario agevolato “se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000” (articolo 1 comma 54).
Pubblicità sanitaria
Altra novità di rilievo introdotta dalla Legge di Bilancio si registra sul versante della pubblicità informativa delle attività sanitarie. Le comunicazioni informative degli iscritti all’albo di una professione sanitaria non potranno avere carattere promozionale o suggestivo, ma dovranno contenere solo le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari “nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria” (art. 1 comma 525).
Fermo restando che, in coerenza con la Legge Bersani del 2006 in materia di liberalizzazione, continua a non essere necessaria alcuna autorizzazione preventiva per la formulazione di comunicazioni informative sanitarie, la violazione delle nuove disposizioni sarà sanzionabile in sede disciplinare dall’Ordine professionale, tenuto altresì a segnalare la violazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.