Il riconoscimento del titolo di psicologo all’estero

Il quadro normativo di riferimento e le Autorità competenti

Il riconoscimento nei Paesi membri dell’Unione Europea

Introduzione. Il principio della libera circolazione dei professionisti

In base al principio della libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea (UE), lo psicologo che abbia conseguito il proprio titolo professionale secondo l’ordinamento giuridico di uno Stato membro dell’UE ha diritto di esercitare la stessa professione sul territorio di altri Stati membri, nel rispetto delle procedure previste da ciascuno di essi.

In particolare la Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia dal D.lgs. n. 206/2007, prevede la possibilità per il cittadino europeo di esercitare la professione o sulla base del principio della libera prestazione di servizi o in virtù di un diritto di stabilimento.


La libera prestazione di servizi. Occasionalità e temporaneità della professione

La libera prestazione di servizi consiste nella possibilità per uno psicologo stabilito legalmente in un Paese membro dell’UE di esercitare la professione in un altro Stato membro senza la necessità di ottenere un riconoscimento delle proprie qualifiche da parte dello Stato ospitante, a condizione, tuttavia, di esercitare in modo temporaneo e occasionale la sua attività (art. 5, comma 2 Direttiva 2005/36/CE) e che tale eventualità sia espressamente prevista dallo stesso Stato (per informazioni sulla libera prestazione di servizi in Italia è opportuno rivolgersi al il Ministero della Salute).

La normativa non definisce nel dettaglio i concetti di temporaneità e occasionalità, limitandosi a esplicitare che «il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità» (art. 5, comma 1).

Ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva, lo Stato membro può subordinare l’esercizio della professione a una dichiarazione preventiva che lo psicologo è tenuto a presentare all’Autorità competente del Paese in cui questi si sia trasferito temporaneamente (per individuare con esattezza  l’Autorità competente in un particolare Stato, clicca qui).

Tale dichiarazione, da rinnovare annualmente, dovrà contenere cognome e nome del professionista, recapito, nazionalità, professione per la quale si è ottenuta la qualifica nello Stato membro d’origine, professione che s’intende esercitare nello Stato membro ospitante.

Nel caso di prima prestazione di servizi, lo Stato membro può richiedere al professionista di allegare la documentazione indicata all’articolo 7 comma 2 della Direttiva (clicca qui per consultarla).

In caso di libera prestazione di servizi, lo psicologo italiano è dispensato da una serie di adempimenti che riguardano invece i professionisti stabiliti legalmente sul territorio dello Stato membro.

In primo luogo, lo psicologo italiano che intenda operare all’estero in regime di libera prestazione di servizi non è tenuto a iscriversi o aderire all’Organismo professionale dello Stato membro ospitante. Quest’ultimo, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni disciplinari sul suo territorio, potrebbe tuttavia prevedere nel suo ordinamento giuridico un’iscrizione con carattere temporaneo e automatico o un’adesione pro forma all’organismo professionale, a condizione di non ritardare o complicare la prestazione di servizi.

Lo psicologo libero prestatore di servizi è inoltre dispensato dall’iscrizione all’Ente di previdenza competente sulla professione esercitata, a cui deve essere tuttavia segnalato lo svolgimento della prestazione o prima del suo inizio o, in caso di urgenza, subito dopo.

Lo psicologo italiano trasferitosi temporaneamente all’estero è invece tenuto al rispetto della normativa e della deontologia professionale e agli adempimenti amministrativi previsti dallo Stato membro ospitante per tutti i professionisti locali.

Per ciò che concerne l’utilizzo del titolo professionale, in caso di libera prestazione di servizi il professionista deve utilizzare la qualifica professionale in lingua originale al fine di evitare confusione con le qualifiche dello Stato membro ospitante.


La libertà di stabilimento. Il riconoscimento del titolo professionale

In virtù del diritto di stabilimento, lo psicologo autorizzato dalla normativa italiana allo svolgimento della professione entro i confini nazionali ha facoltà di trasferirsi legalmente in un altro Stato membro dell’Unione europea e chiedere il riconoscimento del suo titolo professionale per esercitare la sua attività alle stesse condizioni previste dallo Stato di stabilimento nei riguardi dei propri cittadini (art. 49 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

 Nelle fasi preliminari al riconoscimento, le Autorità competenti in ciascun Paese confrontano il percorso formativo e professionale sostenuto dall’interessato nel paese d’origine con quello previsto dai rispettivi ordinamenti per l’esercizio della stessa professione sulla propria giurisdizione. Se da tale raffronto emergono delle difformità sostanziali tra il percorso formativo professionale italiano e quello previsto dallo Stato di stabilimento per l’esercizio della professione, allo psicologo italiano può esser richiesto di compensare mediante una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento.

Condizione necessaria per il riconoscimento del titolo professionale è che il professionista disponga di tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio della professione nel Paese d’origine. L’aspirante italiano, ad esempio, dovrà esser regolarmente iscritto ad un Albo regionale italiano per avanzare richiesta di riconoscimento del suo titolo alla competente autorità estera.

Ai fini dell’emanazione del decreto di riconoscimento del titolo, le autorità competenti in materia di riconoscimento possono chiedere all’interessato di produrre la documentazione indicata nell’allegato VII della Direttiva (in allegato all'articolo), tra cui un certificato di onorabilità professionale dell’interessato. Tale certificato è rilasciato in Italia dal Ministero della Salute (Autorità competente) in seguito ad una specifica richiesta da presentarsi sul modello disponibile in questa pagina.


Autorità Competenti

Per Autorità Competente di uno Stato membro s’intende l’organismo designato dal singolo Stato membro dell’Unione Europea a rilasciare o a ricevere titoli di formazione, documenti, informazioni, domande e ad adottare le decisioni in materia di riconoscimento di qualifiche professionali.

In Italia l’Autorità competente sul vaglio delle istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero (Stato membro dell’UE o Stato extra-UE) è il Ministero della Salute.

Coloro che avessero conseguito il proprio titolo professionale all’estero e volessero avanzare richiesta di riconoscimento in Italia potranno seguire la procedura indicata dal Ministero della salute in questa pagina.

Di seguito i recapiti della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N.:
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N. Ufficio 7
Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 ROMA,
tel. 0039 0659943073
Responsabile: dott. Dario Rosario Barbieri
E-mail: dr.barbieri@sanita.it

Gli Psicologi che avessero conseguito il proprio titolo professionale in Italia e volessero esercitare in un Paese membro dell’Unione europea potranno invece far riferimento alle autorità competenti estere individuabili attraverso il Database delle professioni regolamentate sul sito web della Commissione Europea (clicca qui per consultare il database).


Punto Nazionale di Contatto italiano

Per ricevere informazioni specifiche sul riconoscimento delle qualifiche professionali (conseguite in Italia o in un altro Paese membro), nonché sulla normativa che disciplina l’esercizio della professione in un Paese membro o in Italia e della relativa deontologia professionale, è possibile contattare il Punto italiano di contatto attivo presso il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Web: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/

Il riconoscimento da/verso Paesi non membri dell’Unione Europea

Il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in un Paese extra UE

In linea generale, i professionisti abilitati allo svolgimento della professione di psicologo ai sensi della normativa di uno Stato extracomunitario che intendano esercitare la professione sul territorio italiano, al pari dei loro colleghi europei, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale presentando richiesta al Ministero della Salute italiano.

Il decreto di riconoscimento del titolo professionale dà titolo per iscriversi all’Albo degli Psicologi territorialmente competente.

Ai fini del rilascio del decreto di riconoscimento, l’interessato dovrà produrre al Ministero della Salute, oltre agli altri documenti specifici del percorso formativo e professionale, il permesso di soggiorno e la dichiarazione di valore in loco.

Quest’ultimo è un documento attraverso cui la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero fornisce in lingua italiana informazioni in merito al titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato.

Per informazioni sulla procedura da seguire per riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito in un Paese extra UE, è possibile far riferimento alla pagina dedicata sul sito web del Ministero della Salute (clicca qui).


Il riconoscimento in Paesi extra UE del titolo conseguito in Italia

Anche i professionisti che hanno conseguito in Italia il titolo professionale di psicologo e intendano esercitare la professione in un Paese extraeuropeo, in linea generale, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento del proprio titolo ai sensi della normativa vigente nel Paese d’interesse.

Al fine di ricevere informazioni specifiche sulle diverse procedure previste da ciascuno Stato, si consiglia, nel caso ci trovasse all’estero, di contattare la rappresentanza diplomatica italiana  o, nel caso in cui si fosse in Italia, di contattare la rappresentanza diplomatica estera nel nostro Paese.

Scarica la Direttiva 2005/36/CE

Link

Vai alla pagina dedicata al Riconoscimento titoli del sito web istituzionale del Ministero della Salute

Vai alla pagina dedicata al riconoscimento delle qualifiche professionali sul sito web della Commissione Europea

Vai alla pagina del Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri