La Psicologia in Tribunale. CTU e CTP

Requisiti per operare come Ctu/Ctp e nuove norme sul processo telematico

Uno degli ambiti applicativi della disciplina psicologica è la consulenza tecnica che può essere prestata nei riguardi del Giudice o di una parte nel corso di un procedimento giudiziario.

A seconda della natura civile o penale del procedimento giudiziario in cui interviene, la figura professionale a supporto del Tribunale assume rispettivamente la denominazione di Consulente Tecnico d’Ufficio (Ctu) o quella di Perito d’Ufficio.

Il professionista che presta la sua attività nei confronti di una delle parti in causa è invece denominato Consulente tecnico di parte (Ctp).

Requisiti per operare in qualità di Ctu

Presso ciascun Tribunale italiano è presente un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del quale possono far parte, a richiesta, professionisti in possesso di determinati requisiti e competenze.

Sull’accoglimento delle richieste di ciascun aspirante è competente un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto, fra altre Istituzioni, anche da un rappresentante della categoria designato dal Consiglio dell’Ordine professionale.

La domanda d’inclusione in tale Albo deve essere presentata dal professionista all’Ufficio Ctu del Tribunale presso cui intende svolgere l’attività di consulenza, che cura altresì la revisione periodica e verifica il mantenimento nel tempo dei requisiti necessari all’assunzione degli incarichi.

Non è possibile essere iscritti contemporaneamente in più Albi.

Per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici Psicologi, l’aspirante deve:

  • essere in possesso di iscrizione all’Ordine professionale;

  • essere in regola con gli obblighi formativi ECM;

  • essere di condotta morale specchiata;

  • possedere la speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

  • avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Con riferimento alla speciale competenza tecnica di cui alla lettera d), come previsto dal combinato disposto del Decreto 4 agosto 2023 n. 109 e del novellato articolo 15 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, tale requisito sussiste quando:

  1. l’attività professionale è stata svolta per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo; o, in alternativa alla suddetta condizione, quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

    1. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché in possesso di iscrizione all’Ordine da almeno cinque anni;

    2. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

    3. conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

e, in aggiunta,

  1. quando ricorrono, alternativamente o congiuntamente, a seconda della specifica area di intervento, i seguenti requisiti:

    1. comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

    2. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 

    3. aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

Requisiti per operare come consulenti tecnici di parte (Ctp)

A differenza di quanto previsto per l’inclusione nell’Albo dei Ctu, non vi sono requisiti specifici per operare in qualità di Ctp, a cui la parte in causa decide di affidarsi sulla base di un rapporto fiduciario.

È tuttavia necessario ricordare quanto previsto dal Codice deontologico all’articolo 5:

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Ciò in conformità al principio del diritto civile secondo cui il professionista deve prestare la sua opera “secondo scienza e coscienza”, garantendo al cliente una prestazione al massimo livello di competenza.

Si raccomanda quindi di non intraprendere attività di Ctp se non avendo maturato, sia pure in piena libertà di scelta delle sedi e di metodi, un’adeguata preparazione nell’ambito psicologico forense.

Il processo telematico. Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

Nel corso degli ultimi anni, i procedimenti civili e penali hanno conosciuto un crescente e sempre più esteso impiego delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Con il Decreto 21 febbraio 2011, n. 44, il Ministero della giustizia ha inteso richiedere anche a coloro che operano in qualità di esperti o ausiliari del giudice, come i consulenti tecnici d’ufficio (Ctu), l’assolvimento di alcuni adempimenti volti ad una maggiore informatizzazione dei processi civili e penali.

In particolare, il Ministero della giustizia ha istituito il cosiddetto Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), un’anagrafe gestita dal Ministero stesso e contenente i dati identificativi nonché l’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) degli psicologi iscritti negli elenchi dei Ctu.

La normativa prevede che il ReGindE recuperi tali informazioni direttamente dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), costantemente aggiornato dall’Ordine.

Con cadenza periodica, inoltre, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi provvede all’aggiornamento del RegIndE.

Gli psicologi che operano in ruolo di esperti o ausiliari del giudice potranno, tuttavia, registrarsi direttamente al Reginde autenticandosi sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia – o su un altro punto di accesso autorizzato indicato nell’elenco consultabile alla pagina https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp – mediante firma digitale e allegando il provvedimento di nomina o di conferimento d’incarico ricevuto dal Tribunale.

Per maggiori informazioni su come ottenere una firma digitale e sul suo funzionamento, si invita a consultare l’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).

Ai sensi del Dm n. 44/2011, infatti, tutte le comunicazioni – come l’atto del processo, i documenti ad esso allegati o la nota di iscrizione a ruolo – inviate o ricevute nell’ambito delle procedure per le quali lo psicologo abbia ricevuto dal giudice apposito incarico peritale dovranno essere redatte secondo le specifiche tecniche stabilite dal Provvedimento del Ministero della giustizia 16 aprile 2014, sottoscritte con firma digitale e trasmesse esclusivamente tramite lo stesso indirizzo Pec presente nel ReGIndE.