Nuovo Albo dei CTU

Il Ministero di Giustizia individua ulteriori categorie dell'Albo CTU, nuovi requisiti per iscrizione, formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 agosto 2023 n. 109 il Decreto attuativo previsto dalla Riforma Cartabia con cui il Ministero della Giustizia ha introdotto alcune importanti novità in materia di Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio (CTU) e dell’elenco nazionale. 

Le novità riguardano in particolare l’individuazione di nuove categorie e settori di specializzazione di ciascuna categoria, la composizione dell’Albo dei CTU, le condizioni per la sospensione e la cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo. 

Il decreto detta infine alcune disposizioni transitorie, che si applicano ai professionisti già iscritti allo stesso Albo. A seguire una sintesi della norma.

Il contenuto dell’Albo e le nuove categorie

Il Decreto suddivide le sfere di competenza della Psicologia in sette categorie (Area Adulti, Area Famiglia, Area Minori, Area Organizzazione e Lavoro, Area Psicodiagnosi, Area Psicoterapia, Area Sociale), a ciascuna delle quali corrispondono uno o più settori di specializzazione riservati ai professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi.

  1. Psicologia - Area Adulti

    • Capacità di intendere e volere (penale e civile)/capacità di stare in atti.

    • Previdenza adulti (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, ecc).

    • Psicodiagnosi (diagnosi psicologica, diagnosi neuropsicologica, ecc).

    • Valutazione del danno.

    • Psicologia giuridica o forense.

  2. Psicologia - Area Famiglia

    • Psicologia delle relazioni - famiglia (separazioni/divorzi/affidamento, ecc).

    • Valutazione capacità genitoriale.

    • Psicologia giuridica o forense.

  3. Psicologia - Area Minori

    • Capacità di intendere e volere (penale e civile) /capacità di stare in atti.

    • Minori e psicologia dell'età evolutiva (valutazione capacita' del discernimento in ambito civile; valutazione capacita' testimoniale in ambito penale, ecc).

    • Previdenza minori (indennità di accompagnamento, indennita' di frequenza, legge 104, ecc).

    • Psicodiagnosi (diagnosi psicologica, diagnosi neuropsicologica, ecc).

    • Valutazione del danno.

    • Psicologia giuridica o forense.

  4. Psicologia - Area Organizzazione e Lavoro

    • Psicologia del lavoro (mobbing, stress lavoro correlato, ecc).

  5. Psicologia - Area Psicodiagnosi

    • Psicodiagnosi (diagnosi psicologica, diagnosi neuropsicologica, ecc).

  6. Psicologia - Area Psicoterapeutica

    • Area Psicoterapeutica.

  7. Psicologia - Area Sociale

    • Area Sociale.

Per ciascun consulente l’Albo dei CTU, oltre alla categoria e al relativo settore di specializzazione, riporta il titolo di studio conseguito, l’Ordine professionale di riferimento, la data di inizio della professione, il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del CTU, il numero di incarichi conferiti e quelli revocati.

Requisiti per l’iscrizione

Per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici Psicologi, l’aspirante deve:

  • essere in possesso di iscrizione all’Ordine professionale;

  • essere in regola con gli obblighi formativi ECM;

  • essere di condotta morale specchiata;

  • possedere la speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

  • avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Con riferimento alla speciale competenza tecnica, come previsto dal combinato disposto del Decreto 4 agosto 2023 n. 109 e del novellato articolo 15 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, tale requisito sussiste quando:

  1. l’attività professionale è stata svolta per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo; o, in alternativa alla suddetta condizione, quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

    1. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché in possesso di iscrizione all’Ordine da almeno cinque anni;

    2. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

    3. conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

e, in aggiunta,

  1. quando ricorrono, alternativamente o congiuntamente, a seconda della specifica area di intervento, i seguenti requisiti:

    1. comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

    2. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni all'Albo professionale

    3. aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

Requisiti applicati alla professione di psicologo

Il 26 gennaio 2024, con deliberazione n. 9/2024, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha approvato le Linee di indirizzo a supporto dei rappresentanti ordinistici nei Comitati presso i Tribunali per la tenuta degli Albi dei CTU (ex DM 109/23), un documento che chiarisce in concreto in cosa consista la speciale competenza tecnica richiesta agli psicologi ai fini dell’inclusione nell’Albo dei CTU.

Pur rivolgendosi principalmente ai rappresentanti ordinistici che coadiuvano i Comitati preposti alla valutazione delle istanze presso i Tribunali, il Documento rappresenta un utile riferimento per gli aspiranti CTU, che potranno verificare in autonomia come si declini il requisito per ciascuno dei nuovi settori di specializzazione.

Le Linee di indirizzo sono disponibili nella sezione Allegati di questa pagina per la consultazione integrale.

Presentazione della domanda

Le domande di inclusione possono essere presentate in due finestre temporali di ogni anno, ovvero dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, e vengono valutate dal Tribunale entro 180 giorni dal ricevimento.

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto, nel presentare domanda di iscrizione, l’aspirante CTU è tenuto a dichiarare in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti necessari e a indicare la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione.

Avendone le competenze e i requisiti previsti, ciascun consulente ha facoltà di richiedere l’iscrizione in più categorie o settori di specializzazione.

Revisione dell’Albo e mantenimento dell’iscrizione

Oltre a fissare requisiti per l’iscrizione nell’Albo dei CTU, il Decreto stabilisce anche alcuni criteri per mantenere l’iscrizione.

Il consulente deve aver svolto in maniera continuativa la propria attività professionale e deve essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la categoria professionale.

La verifica dei requisiti è in capo al Comitato, che in occasione della revisione dell’Albo invita il professionista a formulare una domanda di conferma. La mancata presentazione della domanda di conferma viene interpretata come rinuncia all’iscrizione all’Albo dei CTU e il Comitato dispone la cancellazione, fermo restando che sarà in seguito possibile presentare una nuova domanda di iscrizione. 
Sospensione e cancellazione volontaria

Ciascun consulente può inoltre chiedere una sospensione dall’Albo per un periodo non superiore a nove mesi. È anche possibile presentare più domande di sospensione, a patto però che la durata complessiva del periodo di sospensione non ecceda i 18 mesi nell’arco di un quadriennio.

È chiaramente possibile ottenere anche una cancellazione volontaria, dall’Albo o da una categoria o un settore di specializzazione. Per farlo occorre presentando un’apposita istanza, che viene accolta dal Comitato entro trenta giorni.

Norme transitorie

Il Dm n. 109/2023 detta inoltre alcune importanti disposizioni transitorie, applicabili ai consulenti già iscritti all’Albo dei CTU alla data di entrata in vigore del decreto.

La norma stabilisce che tali professionisti mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno i più settori della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando alla domanda un’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto.

Al momento delle successive revisioni dell’Albo dei CTU, il venir meno dei requisiti dell’iscrizione viene valutato alla luce della precedente normativa. È in ogni caso indispensabile soddisfare i requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione, ovvero svolgere in via continuativa la professione e rispettare gli obblighi relativi alla formazione continua.

Chi, invece, ha presentato domanda di iscrizione all’Albo dei CTU prima dell’entrata in vigore della norma, e non ha ancora ottenuto l’iscrizione, deve integrare le informazioni già fornite con quelle previste dal decreto (articoli 4 e 5).

L’elenco nazionale

La norma definisce, inoltre, il contenuto dell’Elenco nazionale dei consulenti tecnici tenuto dal Ministero di Giustizia, precedentemente istituito dal D.lgs. n. 149/2022 (art. 4), che ha modificato le Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (art. 24-bis).

Tale elenco contiene per ogni categoria e settore di specializzazione i nominativi dei consulenti iscritti nei vari Albi dei CTU e la relativa data di iscrizione, nonché i provvedimenti di conferimento e revoca degli incarichi.

Al pari dell’Albo dei CTU, anche l’elenco nazionale opera esclusivamente in modalità informatica.


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