Com’è noto, il Dl n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), così come modificato dal c.d. Decreto Milleproproghe, ha stabilito che «A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. (…)» (art. 15, comma 4).
È importante ribadire, in primo luogo, che attraverso la sopra citata formulazione dell’articolo il legislatore, anziché obbligare il professionista a ricevere pagamenti esclusivamente attraverso Pos, ha voluto fornire al cliente la possibilità di avvalersi di un’ulteriore modalità di pagamento accanto a quelle più tradizionali (bonifico, assegno bancario o, nel rispetto delle soglie stabilite dalla normativa vigente, denaro contante).
Come fatto notare dal Consiglio Nazionale Forense – che sottolinea l’assenza di sanzioni in caso di rifiuto ad accettare il pagamento mediante l’utilizzo di Pos – qualora il professionista fosse sprovvisto di tale strumento di pagamento, «si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore», occorrenza espressamente prevista dal Codice civile e consistente in un ritardo nell’assolvimento dell’onere di ricevere una prestazione (il pagamento), che lascia inalterato in capo al debitore, e a questi soltanto, l’obbligo di adempiere.
Al fine di evitare il verificarsi di tale spiacevole situazione, tuttavia, si consiglia a ciascun professionista di concordare con il cliente/paziente all’atto dell’accettazione dell’incarico, e possibilmente per iscritto, le modalità attraverso cui dovrà avvenire il pagamento.
È opportuno, infine, precisare che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 24 gennaio 2014, ha rinviato ad una successiva regolamentazione la possibilità di individuare «nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato» (art. 3, comma 1), non escludendo inoltre la possibilità di prevedere l’assolvimento dell’obbligo mediante «ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili» (art. 3, comma 2).
L’Ordine resta dunque in attesa di conoscere gli sviluppi normativi sull’argomento, a cui non mancherà di assicurare opportuna diffusione attraverso i consueti canali informativi.