Pensione da lavoro dipendente e da libera professione

INPS o ENPAP. Quale ente di previdenza pagherà la pensione?

In questo caso lo psicologo può scegliere di ricevere direttamente dall’ENPAP, l’assegno unico previdenziale previa riunione dei contributi versati all’INPS e di quelli versati all’ENPAP, utilizzando uno dei seguenti strumenti:

  • la ricongiunzione;
  • la totalizzazione;
  • il cumulo contributivo.

Vediamoli più nel dettaglio.


Ricongiunzione

La ricongiunzione consiste nel trasferimento materiale dei contributi versati in diverse gestioni che vengono spostati nel proprio Ente di previdenza.

Nel caso di ricongiunzione verso ENPAP, tutto quanto versato in altri Enti (ad esempio INPS) viene trasferito e accreditato sul proprio conto personale (montante contributivo). Il denaro viene quindi trasferito, e quindi materialmente visibile nel proprio estratto conto, e concorrerà a formare la propria pensione.

Nel caso si voglia ricongiungere i propri contributi verso l’ENPAP, gli Enti di previdenza dovranno conferire i contributi aggiungendovi una maggiorazione del 4,5% annuo (art. 2, comma 1, Legge n. 45/1990).

Questi importi verranno accreditati senza nessun onere aggiuntivo nel rispetto del “principio di cassa”, ovvero entreranno a formare il montante contributivo a partire dall’anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità.

L’operazione può avvenire anche in senso contrario, cioè dall’ENPAP a un’altra gestione previdenziale e ciò può avvenire solo nel momento in cui lo Psicologo non sia più iscritto all'Enpap.

In questo caso la ricongiunzione potrebbe essere onerosa: l’Ente destinatario potrebbe richiedere dei versamenti aggiuntivi (art. 2, comma 2, Legge n. 45/1990). In ogni caso, una volta trasferito il denaro, la pensione verrà erogata secondo le regole dell’Ente che ha ricevuto le diverse quote.


Totalizzazione

La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per formare una rata di pensione unica.

Inoltre, a differenza della ricongiunzione, il ruolo degli Enti previdenziali è definito dalla normativa:
l’ultimo Ente in cui si è contribuito è quello incaricato di svolgere tutte le operazioni di istruzione della pratica, vale a dire le verifiche e i conteggi necessari a determinare la rata unica di pensione.

La verifica dei requisiti per ottenere la totalizzazione viene effettuata attraverso un’apposita procedura informatica che consente lo scambio di dati tra i diversi enti di previdenza e permette di confermare la presenza e l’entità dei periodi accreditati.

Se l’iter si completa in modo positivo, l’Ente che ha svolto la verifica comunica l’esito all’interessato e a tutte le gestioni coinvolte, in modo che ciascuna possa provvedere al computo della quota di pensione di propria competenza; l’INPS è incaricato di raccogliere periodicamente dai diversi Enti la loro quota e di versare la rata unificata di pensione. I diversi Enti verseranno la propria quota di pensione calcolata secondo le proprie regole.


Cumulo contributivo

Il cumulo contributivo consente di sommare gratuitamente tutti i contributi previdenziali maturati in gestioni previdenziali diverse durante i rapporti di lavoro svolti nel corso della vita professionale del lavoratore.

A partire dal 1° gennaio 2017, la Legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 195-198, Legge n. 232/2016) ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo contributivo (già introdotto dall’art. 1, commi 239-245, Legge n. 228/2012) alle forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi, consentendo di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun ente e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Le Gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti, la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Il diritto alla prestazione si consegue in presenza di specifici requisiti anagrafici e calcolando i periodi di iscrizione maturati in ogni gestione secondo le regole di ciascun ordinamento e delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Qualora il diritto a pensione maturi prima della scadenza della dichiarazione annuale, il richiedente può renderla provvisoriamente ai soli fini del diritto e non della misura della prestazione. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini e nelle forme previste.


Per maggiori informazioni e richiesta di dettagli personalizzati è possibile contattare l'Enpap ai recapiti istituzionali.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi

Via Andrea Cesalpino, 1
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E-mail: contribuzione@enpap.it; welfare@enpap.it; previdenza@enpap.it
Sito Internet: www.enpap.it