Aprire Partita Iva e svolgere un lavoro dipendente

Quando possono coesistere

Non sempre è possibile conciliare Partita IVA e lavoro dipendente, in quanto esistono alcune restrizioni sia per coloro che operano nella Pubblica Amministrazione sia per chi è assunto nel settore privato.

Per avere una risposta certa, quindi, è necessario, chi lavora come dipendente nel settore pubblico dovrà far riferimento a una normativa specifica, ovvero il D. Lgs. n. 165/2001; chi lavora come dipendente nel settore privato dovrà invece verificare quanto riportato nel proprio contratto di lavoro.

Settore pubblico

In linea generale, chi opera nel settore pubblico è tenuto a svolgere il proprio lavoro in modo esclusivo con l’ente in questione. Rispetto a questo principio generale, vi sono eccezioni che riguardano alcuni lavoratori appartenenti a regimi speciali, come ad esempio i docenti, i medici e gli psicologi dipendenti del SSN in intramoenia e i dipendenti part-time con orario di lavoro inferiore al 50% di quello a tempo pieno.

Altra importante distinzione da fare, inoltre, è tra Amministrazione Pubblica ed enti a Partecipazione Statale, ai quali si applica una normativa differente.

Molto spesso è la stessa Amministrazione Pubblica che può scegliere di concedere o meno al lavoratore dipendente la possibilità di svolgere anche attività autonoma, a condizione che:

  • sia un incarico temporaneo ed occasionale;
  • non interferisca con l’impiego presso la pubblica amministrazione;
  • non sussista alcun conflitto d’interesse;
  • l’attività sia svolta al di fuori dell’orario di servizio nella pubblica amministrazione.

L’attività di CTU è sempre consentita (previa comunicazione all’ente in oggetto), purché venga svolta in orario extra-lavorativo e non coinvolga l’amministrazione presso cui si è dipendenti; per l’attività di CTP, invece, è necessaria l’autorizzazione.

La situazione cambia quando si tratta di lavoratori dipendenti part-time con orario inferiore al 50%, per i quali l’unico obbligo è svolgere una attività lavorativa autonoma che non presenti conflitti d’interesse con l’Amministrazione Pubblica, sempre previa autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Settore privato

Anche nel settore privato possono coesistere lavoro con Partita IVA e lavoro dipendente, a prescindere dall’inquadramento. L’unica condizione da seguire, per poter svolgere attività autonoma parallelamente a quella dipendente è che non vi sia concorrenza tra di esse e che vi sia l’obbligo di fedeltà (v. art. 2105 del Codice Civile).  In genere, non sono previsti veti espliciti nei contratti. Non è prevista, neanche una comunicazione preventiva da fare al proprio datore di lavoro. Ma, anche in assenza di particolari obblighi, è sempre consigliabile, inviare una PEC informativa al proprio datore di lavoro, della volontà di avviare una libera professione.


Soffermiaci ora su alcuni casi particolari, molto frequenti tra chi è iscritto all'Albo degli Psicologi.

Compatibilità tra la funzione di docente e professione di Psicologo.

Tendenzialmente l’Amministrazione Pubblica riconosce ai docenti una deroga al principio generale delle incompatibilità sopra richiamato, a differenza di ciò che avviene nei riguardi di tutti gli altri dipendenti pubblici, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione.

Condizione essenziale è la richiesta di autorizzazione alla libera professione o al conferimento di incarichi retribuiti, prevista con riferimento al regime delle incompatibilità di cui all’art. 508 del D.lgs. 297/94, art. 53 del D.lgs. 165/01 così com’è stato novellato dalla Legge 190/2012. L’autorizzazione va chiesta annualmente, anche se docenti in ruolo.

L’art. 508 comma 15 del D.Lgs. 297/94 consente al personale docente, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E quindi anche la libera professione di psicologo.

L'attività dello Psicologo in regime intramoenia

La libera professione intramuraria (cd."intramoenia") si riferisce alle prestazioni erogate privatamente ed al di fuori del normale orario di lavoro dai dirigenti medici e dai dirigenti psicologi dell’Azienda Sanitaria, mediante l’utilizzo delle strutture ambulatoriali e diagnostiche degli ospedali in cui lavorano, o direttamente nei propri studi professionali, quando gli ospedali non sono dotati di ambienti e/o strutture congrue per l’esercizio dell’attività.

Si tratta quindi di attività complementare all'offerta istituzionale, previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria e in aggiunta alle attività previste dall'impegno di servizio.