A partire dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. Tra le novità, è stato aggiornato il codice ATECO relativo all’attività professionale delle Psicologhe e degli Psicologi.
Il precedente codice 86.90.30 ("Attività svolta da psicologi") è stato sostituito dal nuovo codice 86.93.00 ("Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici").
Il cambiamento riguarda sia i nuovi professionisti che intendono aprire una Partita IVA sia i professionisti già titolari di una Partita IVA attiva.
Chi apre una nuova Partita IVA a partire dal 1° aprile 2025 deve obbligatoriamente indicare il nuovo codice 86.93.00.
I professionisti già in possesso di una Partita IVA non devono effettuare invece alcuna comunicazione di variazione all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, a partire dal 1° aprile 2025, tutte le dichiarazioni fiscali (modelli IVA, redditi, 770, ecc.) devono riportare il nuovo codice.
Invitiamo tutti gli interessati a prestare attenzione al corretto utilizzo del nuovo codice per evitare eventuali errori in sede di dichiarazioni fiscali e ad avvalersi, in caso di necessità, del supporto di consulenti fiscali o commercialisti di fiducia.