Nessuna sovrapposizione tra counsellor e psicologo

L’Ordine Psicologi Lazio sul recente articolo pubblicato dal CNCP: “Evitare diffusione di notizie inesatte in grado di generare confusione nell’utenza"

La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, coordinata dalla dott.ssa Vera Cuzzocrea, ha recentemente invitato il Consiglio Nazionale dei Counselor Professionisti (CNCP) a rettificare il contenuto dell’articolo Dal Consiglio di stato un altro punto fermo sul valore della nostra professione pubblicato sul suo sito web istituzionale e a fornire una corretta informazione nei confronti della propria utenza, al fine di evitare possibili condizionamenti derivanti da notizie inesatte.

L’articolo in questione, risalente al luglio scorso, utilizza infatti in maniera strumentale una vicenda processuale, peraltro non conclusa e addirittura riferibile ad altra professione non regolamentata (i tributaristi), per affermare che “anche i counsellor sono assimilabili per affidabilità e competenza professionale ai professionisti ordinisti. Con buona pace del CNOP”.

La vicenda, in particolare, riguarda l'Ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha sospeso un giudizio di appello ancora pendente tra una associazione di tributaristi non iscritti all’Albo e l’Agenzia delle Entrate, con trasmissione dei relativi atti alla Corte Costituzionale al fine di valutare un’ipotesi di incostituzionalità delle disposizioni di legge che non consentono ai primi il rilascio dei visti di conformità. 

Nell’appello, sostanzialmente, i Tributaristi non iscritti ad Albo lamentano che, pur essendo loro concessa la predisposizione e l’invio delle dichiarazioni fiscali, resta loro preclusa la possibilità di apporre i visti di conformità.

Come fatto notare dalla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, si tratta di un tema chiaramente non rapportabile alla figura del counsellor non psicologo, delle cui attività non possono far parte - come la stessa Legge 4/2013 sollecita - quelle “riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie (...)”.

Allegati