Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono state introdotte alcune importanti novità per i professionisti iscritti all’Albo.
Tracciabilità dei pagamenti per usufruire delle detrazioni fiscali
Il primo e più rilevante elemento di novità riguarda la detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. La norma prevede che a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021 (redditi e spese imputate al 2020) i pazienti potranno effettuare la detrazione Irpef del 19% solo per le spese “tracciabili”, cioè quelle pagate con carte di credito, bancomat, bonifico bancario o postale e assegno.
I pazienti che lo vorranno potranno continuare a pagare in contanti, perdendo tuttavia il diritto alla detrazione Irpef del 19%. La nuova disposizione obbliga di fatto il professionista psicologo ad esplicitare con chiarezza ai pazienti che i pagamenti in contanti non sono fiscalmente detraibili.
Particolare attenzione dovrà essere prestata in fase di inserimento delle spese all’interno del Sistema Tessera Sanitaria, dove è previsto un nuovo campo dedicato all’indicazione dei pagamenti avvenuti in “modalità tracciabile”. La normativa, infatti, non ha modificato l’obbligo di trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria; tuttavia, nella videata del Sistema, sarà prevista l’indicazione della modalità di pagamento delle fatture, che potrà essere di due tipi: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti).
L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non riguarda le strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate.
Nuovi limiti all’utilizzo del contante
Ancora in un’ottica antielusiva, il Decreto fiscale (DL n. 124/2019) collegato alla Legge di Bilancio ha previsto una graduale riduzione del limite entro cui saranno consentiti pagamenti in contante. Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite per i pagamenti in denaro contante viene portato a € 1.999,99 e dal 1° gennaio 2022 scenderà ulteriormente a € 999,99.
Regole per il regime forfetario 2020
La Legge di Bilancio 2020 ha modificato, inoltre, alcuni requisiti per poter applicare il regime forfetario. Sarà possibile continuare ad applicare il regime agevolato se nel periodo di imposta precedente sono stati realizzati ricavi o compensi realizzati non superiori a € 65.000. Tuttavia viene introdotto un limite relativo alla possibilità di cumulare il regime forfetario con il lavoro dipendente: in particolare il regime agevolato potrà essere applicato da chi nell’anno precedente ha conseguito un reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € 30.000.
Inoltre il contribuente che vorrà continuare ad applicare il regime forfetario non dovrà sostenere spese superiori a € 20.000 per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori.