Imputabilità minorile: la posizione dell'Ordine

La preoccupazione per le modifiche al DPR 448/88 approvate in CdM: a rischio il modello educativo e la valutazione evolutiva della personalità dell'adolescente

Il Consiglio dei Ministri del 23 luglio ha approvato un disegno di legge che ha come oggetto l’imputabilità minorile. Non cambia l’età imputabile, che resta fissata a quattordici anni, né la possibilità di riduzione della pena per il motivo della giovane età. Eppure il cambiamento ipotizzato, che potrebbe sembrare banale, è invece preoccupante e con ogni probabilità produrrà l’effetto contrario a quello auspicato di arginare il fenomeno della devianza giovanile.

L’imputabilità presunta fino a prova contraria comporterà che la valutazione caso per caso della persona, del suo livello di maturità e revisione critica rispetto al reato non  saranno più onere dell’istituzione giudiziaria ma della difesa.

La modifica proposta sull’imputabilità minorile cambia radicalmente la ratio degli interventi con i minorenni devianti e sembra contraddire il modello della giustizia minorile italiana, riconosciuto come virtuoso a livello internazionale. Il percorso è in linea con quello delineato dal Decreto Caivano che ha già prodotto un ricorso massivo alla carcerazione, un tempo pensata solo come scelta residuale.

Se questo disegno di legge venisse approvato, modificherebbe l’articolo 9 del DPR 448/88 relativo agli “accertamenti sulla personalità del minorenne” che prevede che il pubblico ministero e il giudice minorile acquisiscano “elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali”. L’obiettivo di questa valutazione, per come era pensata, era quello di individuare la risposta più adeguata, sulla base dei principi-cardine della minima offensività, attitudine responsabilizzante, de-stigmatizzazione e de-istituzionalizzazione. Questa indagine viene svolta dai servizi della giustizia minorile guardando alle condizioni del presente per orientare le risorse da attivare, in considerazione delle caratteristiche generali dell’età - immaturità psicosociale, influenza dei pari, propensione verso il rischio, percezione distorta in merito a gravità e conseguenze -  e delle specifiche traiettorie di vulnerabilità.

Con le modifiche proposte la dimensione evolutiva e dinamica della personalità dell’adolescente deviante non verrebbe più considerata come un aspetto centrale ma un’eccezione da verificare, come per gli adulti, confondendo la “capacità di intendere e di volere”, connessa alla fase evolutiva, con la “responsabilità/responsabilizzazione” quale processo da sviluppare proprio con l’intervento di giustizia.

I Tribunali per i Minorenni quotidianamente registrano storie di disagio psicologico, grave trascuratezza, povertà educativa, traumi e contesti familiari profondamente fragili o violenti. In questi contesti, l’intervento punitivo difficilmente svolge una funzione deterrente, rischia anzi di produrre un aumento di criminalità e recidiva. Le ricerche ci suggeriscono infatti che la migliore forma di deterrenza dei comportamenti devianti consiste nella sollecitazione di azioni ed esperienze socialmente positive, attrattive e motivanti capace di migliorare il legame tra il sistema delle risposte sociali esterne (istituzioni e famiglia) e le capacità interne di risposta a livello cognitivo ed emotivo.

Invitiamo pertanto le istituzioni governative piuttosto a rafforzare il sistema di welfare, intervenendo preventivamente, sui contesti di vita, sul sostegno alla genitorialità, sulla scuola, sulla salute mentale e sulla costruzione di opportunità alternative alla cultura della violenza. E confidiamo che la risposta della giustizia minorile continui a mettere al centro la persona minorenne, a partire dalla valutazione della sua personalità e non solo il reato e soprattutto continui ad essere orientata in un’ottica educativa e psicologica promozionale di benessere.