Definizione di studio singolo
Lo studio è la sede di espletamento dell’attività dello psicologo il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell’attività del professionista stesso.
Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente necessaria l’iscrizione nell’apposito albo. Tale inscindibilità tra la sede e il professionista è confermata dal successivo articolo 2232 del Codice civile, il quale sancisce che “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione”.
Pertanto, il mero consulto effettuato all’interno dello studio o l’avvalimento da parte del professionista di collaboratori o consulenti finalizzati alla medesima prestazione, ed effettuati sotto la diretta responsabilità del professionista, non implicano complessità dell’organizzazione ed il conseguente assoggettamento al regime dell’autorizzazione.
Definizione di studio associato
Lo studio associato di psicologi è del tutto assimilabile allo studio singolo in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista.
L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i psicologi, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di locazione dell’immobile, le spese condominiali, di energia elettrica e acqua, di manutenzione, per l’acquisto di arredi e computer, o del materiale di consumo, ecc.
Nello studio associato ogni psicologo deve disporre in forma esclusiva di propri locali espressamente destinati all’esercizio dell’attività espletata.
Lo studio associato, dopo la sua costituzione possiede la capacità giuridica di concludere contratti autonomi. Tuttavia, come anticipato, a livello di responsabilità professionale, il rapporto si instaura esclusivamente tra il singolo psicologo ed il paziente stesso.
In pratica, infatti, la prestazione professionale richiesta dal paziente può essere adempiuta direttamente dal singolo psicologo.
L’onorario professionale per tale prestazione è effettuato direttamente dall’associazione che, nei confronti dei terzi, rappresenta un centro di imputazione di interessi.
Il rapporto professionale tra lo psicologo e il paziente rimane individuale.
Definizione di Società Tra Professionisti (STP)
L’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n° 183 (legge di stabilità per il 2012), e il successivo decreto attuativo (DM n.35 dell’8 febbraio 2013), ha abrogato la Legge 23 novembre 1939, n° 1815, che disciplinava gli studi associati di assistenza e di consulenza. In base a questa norma era espressamente vietato svolgere attività professionali protette (per le quali erano previsti albi). Fino all’entrata in vigore della riforma, il legislatore voleva impedire che dietro allo schermo societario operassero persone non abilitate all’esercizio dell’attività professionale.
Con l’abrogazione di quella norma, si introduce, quindi, la possibilità di costituire la Società tra professionisti, in sigla STP. Le Società tra Professionisti permettono l’associazione fra professionisti appartenenti alle cosiddette professioni protette o riconosciute. Rientrano tra le professioni protette gli psicologi.
La normativa indica che i professionisti non iscritti ad un albo professionale possono partecipare solo a titolo di investimento.
Adottare un’organizzazione di una società, avere un monitoraggio dell’efficienza della gestione tramite la contabilità per competenza e approfittare della partnership con un socio di capitale sono i principali vantaggi della scelta della società tra professionisti, per favorire l’aggregazione tra professionisti, l’aumento della dimensione degli studi e l’accesso a nuovi canali di finanziamento, con i soci di capitale. Vantaggi che riguardano soprattutto gli studi di grandi dimensioni. In quanto, dall’altra parte, gli oneri legati alla veste societaria, sono probabilmente eccessivi per le aggregazioni più piccole: nelle società è obbligatorio avere organi amministrativi e/o di controllo, un patrimonio minimo, la pubblicità dei bilanci (e quindi dei ricavi dello studio).
Per un piccolo studio, la scelta della Stp è un passaggio più complicato. Costituisce grande stimolo, quello (se si sceglie la società di capitali) della responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni della società.
L’associazione professionale, però, è una struttura meno formale, più leggera (e, quindi, più facile da gestire) e con costi gestionali inferiori. Ad esempio, non serve un formale atto costitutivo, né l’iscrizione nel Registro delle imprese. La scrittura privata autenticata che gli psicologi firmano, serve per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione “per teste”, e comunque per sottoscriverla c’è tempo fino alla dichiarazione dei redditi, quindi ben oltre la chiusura dell’esercizio annuale. Per suddividere il capitale sociale tra i soci di società rileva invece la situazione di fine esercizio (di solito il 31 dicembre).
Definizione di una Onlus
Onlus è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e definisce una qualifica rilevante ai fini fiscali che può essere ottenuta da alcuni enti senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 460/1997. Tale qualifica consentiva un trattamento fiscale agevolato. Essa non ha trovato spazio nel Codice del Terzo settore, pertanto, la qualifica di Onlus non esisterà più. Le Onlus diverranno organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), ente filantropico o genericamente altro ente del terzo settore.
In seguito all’entrata del nuovo Codice del terzo settore, entra vigore, anche, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il RUNTS è il nuovo strumento di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà a chiunque di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche.
Il RUNTS è composto da 7 sezioni, una per ogni tipologia di ETS:
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore.
Per potersi iscrivere nel RUNTS, il rappresentante legale presenta un’istanza all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, con deposito di una serie di documenti tra i quali l’atto costitutivo e lo statuto.
Nell’istanza l’ente deve indicare una delle 7 sezioni nella quale intende essere iscritto.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda essa si intende accolta; entro quel termine, l’ufficio competente può rifiutare l’iscrizione oppure chiedere all’ente integrazioni o correzioni all’istanza.