A partire dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare dai propri fornitori o consulenti le tradizionali fatture cartacee e, pena l’impossibilità di liquidare l’operatore economico, saranno obbligate a ricevere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate un documento fiscale in formato elettronico denominato FatturaPA.
Lo ha stabilito la Legge Finanziaria del 2008 (L. n. 244/2007), a cui hanno fatto seguito nei recenti mesi i decreti di attuazione che hanno disciplinato le modalità di funzionamento del nuovo sistema di fatturazione. In fase di prima applicazione della normativa, l’obbligo riguarderà i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, con le rispettive articolazioni territoriali o funzionali, per essere esteso dal 31 marzo 2015 a tutti gli enti indicati nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente stilato dall’Istat.
L’Agenzia delle Entrate, gestore del Sistema d’Interscambio, ha reso disponibile sul sito dedicato www.fatturapa.gov.it tutte le informazioni utili per un corretto adempimento dell’obbligo.
La FatturaPA interesserà di riflesso tutti i liberi professionisti che hanno in essere un rapporto di consulenza o collaborazione con una delle amministrazioni statali tenute ad adempiere tale l’obbligo. Il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della funzione pubblica, con il Dm n. 55/2013, in particolare per ciò che attiene ai dati che la fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere, al formato che questa dovrà rispettare (Allegato A) e, quindi, alle modalità di emissione, trasmissione e ricevimento del documento (Allegato B).
I dati delle fatture dovranno essere contenuti all’interno di un file in formato XML (eXtensible Markup Language), che dovrà rispettare una sintassi specifica dettagliatamente descritta sul sito web dedicato.
Al fine di garantire l’inalterabilità della fattura compilata, questa dovrà essere sottoscritta mediante l’utilizzo di una firma elettronica qualificata o digitale, rilasciata da uno dei soggetti certificatori attivi inclusi nell’elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale.
La normativa individua diverse modalità di trasmissione del documento, tra cui la Posta Elettronica Certificata e la pagina web https://sdi.fatturapa.it/SdI2FatturaPAWeb/login.jsp.
Il SdI, effettuati i controlli necessari a verificare la conformità del documento alla normativa, provvederà alla trasmissione del documento all’amministrazione destinataria, fornendo al mittente notifiche circa l’esito della procedura.
Si rimanda per gli opportuni approfondimenti al sito www.fatturapa.gov.it.