La fatturazione dei compensi

Che cos’è una fattura e quali sono gli elementi costitutivi

Che cos’è e quando è necessario emettere la fattura

Ai fini della remunerazione per una prestazione professionale svolta, lo psicologo ha l’obbligo di fatturazione del compenso, ovvero di emettere un documento fiscale che certifica sia lo svolgimento della prestazione, sia il pagamento da parte del cliente (paziente) per l’acquisto del servizio.

Il documento fiscale deve essere emesso nel momento in cui l’operazione viene ultimata, cioè quando di norma il professionista riceve il pagamento. La normativa in vigore consente comunque di emettere fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.  In caso di pagamento anticipato o acconto, la fattura va emessa il giorno del pagamento, anche se non è stata eseguita in tutto o in parte la prestazione. 

La fattura deve essere emessa in due esemplari: l’originale, che va consegnata o spedito al cliente, e la copia, che deve essere conservata dal professionista.


Gli elementi distintivi della fattura

Ciascuna fattura deve contenere una serie di dati previsti dalla normativa (Dpr n. 633/1972, art. 21, comma 2) che sono:

  • il nominativo dello psicologo, il suo codice fiscale e il numero di partita Iva;
  • le generalità del paziente e il suo codice fiscale;
  • la data e il numero progressivo della fattura (che può essere un numero incrementale anno dopo anno, oppure ricominciare ogni anno dal n. 1 seguito dall’anno di competenza. Ad esempio “n. 1/2013″, “n. 2/2013″ e così via);
  • la descrizione della prestazione, come ad esempio “sostegno psicologico”. E’ importante sottolineare che una descrizione troppo generica delle prestazioni oggetto di fatturazione costituisce un’irregolarità.
  • l’importo del compenso;
  • l’eventuale dizione relativa all’esenzione da IVA o, in caso di prestazioni imponibili, l’aggiunta del 22% di IVA al compenso stesso.

 

E’ utile affrontare adesso alcune questioni importanti che possono sorgere in sede di fatturazione del compenso.


L’intestatario della fattura

Come anticipato, la fattura deve contenere obbligatoriamente il nome e cognome del soggetto cui è intestata, come prevede l’art. 21 del Dpr n. 633/1972. Questo vale sia per le prestazioni sanitarie sia per le prestazioni di altro tipo.

Un paziente minorenne, avendo capacità giuridica, può comunque essere intestatario di una fattura, purché sia effettivamente lui a ricevere la prestazione. Se a pagare la fattura è il genitore, quindi un terzo soggetto, la legge permette di intestare la fattura al genitore, indicando però nella descrizione nome e cognome dell’effettivo beneficiario della prestazione sanitaria.


La marca da bollo

Sulle fatture per prestazioni sanitarie, sia cartacee che elettroniche, di importo superiore a € 77,47 è obbligatorio apporre una marca da bollo del valore di € 2,00.

La marca da bollo è un’imposta complementare all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Perciò deve essere applicata ogniqualvolta non venga applicata l’IVA sulla fattura, come è il caso dell’esenzione all’IVA, e che venga rispettato il limite minimo dell’imponibile in fattura per la sua applicazione.

Per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligati in modo solidale entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Il costo della marca da bollo può essere addebitato al paziente, in qualità di rivalsa.

Il costo della marca da bollo è di € 2,00 e a prescindere da chi sarà effettivamente a pagarlo e la fattura dovrà riportare la dicitura Esente IVA ai sensi dell’Art. 15 del DPR 663/1972.

E’ importante che la marca da bollo riporti una data di emissione pari o precedente a quella del documento fiscale

 

Ritenuta di acconto

La ritenuta d’acconto è una percentuale (solitamente del 20%) che si detrae dal compenso e che viene versata allo Stato da un soggetto che agisce in qualità di “sostituto d’imposta”, committente della prestazione.

Quando lo psicologo effettua una prestazione nei riguardi di un paziente privato, nella fattura non applica mai la ritenuta d’acconto. La ritenuta d’acconto si applica solo se la prestazione è a favore di imprese, enti, ditte o altri professionisti. In sostanza, non in favore di singoli cittadini, ma di soggetti titolari di Partita IVA.

Con la ritenuta d’acconto, quindi, il professionista “rinuncia” ad una parte del suo compenso, che va allo Stato in acconto alle tasse che verserà in sede di dichiarazione dei redditi, in genere l’anno successivo.

 

Contributo integrativo Enpap

Lo psicologo ha l’obbligo di addebitare sempre in fattura a titolo di rivalsa il Contributo previdenziale integrativo pari al 2% del compenso. In caso di prestazione non sanitaria, tale contributo è assoggettato ad IVA ma non a ritenuta d’acconto, costituendo di fatto anche questa parte del compenso del professionista.

Spesso capita che il compenso venga pattuito con il paziente, senza considerare la rivalsa del contributo, con la conseguenza che sorge la necessità, in sede di emissione della fattura, di scorporare il contributo del 2% dal totale del compenso incassato. 

Per svolgere questa operazione è necessario dividere il compenso totale per 1,02: in tal modo è facile ottenere l’importo esatto sia del contributo da riportare in fattura sia della prestazione.

Esempio

Incasso totale: € 100,00
€ 100,00 / 1,02 = 98,04
Compenso per la prestazione €98,04
Contributo Enpap € 1,96.

 

Prestazioni esenti da Iva e prestazioni imponibili Iva

Sotto il profilo IVA (Imposta sul valore aggiunto) le prestazioni dello psicologo nel regime fiscale ordinario possono essere distinte in due categorie, ovvero prestazioni esenti Iva e prestazioni imponibili Iva. 

Sono esenti dall’applicazione dell’Iva le prestazioni sanitarie di di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. L’esenzione Iva riguarda le prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, compresi quei trattamenti o esami clinici effettuati nei confronti di persone sane. L’esenzione Iva ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni. In questo caso il titolo di esenzione è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Le prestazioni non sanitarie sono invece soggette ad applicazione dell’Iva, nella misura del 22%. Rientrano in questa fattispecie tutte quelle prestazioni erogate dallo psicologo non aventi una finalità sanitaria, come ad esempio una consulenza tecnica, un’attività di docenza o di relatore nell’ambito di un evento.

Discorso a parte meritano le prestazioni offerte dallo psicologo nel regime forfettario, che in quanto regime agevolato è soggetto a un’imposta unica, sostitutiva anche dell’Iva. Chi applica il regime forfettario dunque non applica mai l’Iva, a prescindere dalla natura  sanitaria o non sanitaria della prestazione. In questo caso occorrerà riportare in fattura non il titolo di esenzione Iva legato alla natura sanitaria della prestazione, bensì il riferimento “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015”.

 

Modalità di pagamento e incasso

La prestazione svolta può essere pagata al professionista attraverso varie modalità: in contanti, nei limiti indicati dalla legge (fino a €2.000,00 a partire dal 1°luglio 2020 che scenderanno fino a €1.000,00 a partire dal 1°gennaio 2022), con carta di credito o debito, con bonifico o, infine, tramite assegno. È però importante ricordare che dal 1 gennaio 2020 le spese sanitarie possono essere detratte solo con pagamenti tracciabili (carta di debito o credito, bancomat, versamento con bonifico bancario o postale). 

Se il paziente intende saldare la parcella con denaro contante, lo psicologo è obbligato ad informarlo della suddetta norma impositiva e della relativa impossibilità di detrazione della spesa sostenuta. Il paziente potrà comunque effettuare il pagamento in contanti, nel limiti sopra richiamati, ma non potrà poi detrarre la spesa sostenuta nella propria dichiarazione dei redditi.

I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui l’assegno entra nella disponibilità del professionista con la consegna del titolo dal cliente al professionista. Non rileva, invece, ai fini dell’imputazione temporale del compenso la circostanza che il versamento dell’assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta.

I compensi pagati mediante bonifico devono considerarsi percepiti nel momento in cui il professionista riceve l’accredito conseguendo l’effettiva disponibilità sul conto corrente.

Non è obbligatorio, ma raccomandato far confluire i compensi riscossi dall’attività professionale in un conto corrente dedicato. Infatti, se lo psicologo ha un solo conto corrente che usa sia per l’attività professionale che per la sua vita privata, le operazioni di entrata e di uscita di quel conto sono considerate dall’Agenzia delle Entrate tutte afferenti all’attività professionale. Se invece lo psicologo ha due conti separati, uno per l’attività professionale e uno per la sua vita privata, può meglio dimostrare la reale entità economica della sua attività di professionista.

 

La fatturazione elettronica e la fattura PA

La fatturazione elettronica consiste in una particolare modalità di generazione e trasmissione del documento fiscale, obbligatoria sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori con Partita Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale senza P.Iva (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Si tratta di un obbligo, in vigore dal 1 gennaio 2019, che riguarda le sole prestazioni non sanitarie. Fino al 30 giugno 2022 sono esclusi dall’obbligo i soggetti che applicano il regime forfetario, che però possono ricevere fatture nel nuovo formato. 

A prescindere dal regime fiscale applicato, a partire dal 1 luglio 2022 i professionisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, saranno tuttavia soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica nei casi di prestazione non sanitaria. I professionisti che invece non hanno raggiunto la soglia di € 25.000 sono tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2024.

A seguito delle perplessità sollevate dal Garante della Privacy, il legislatore ha previsto un divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. L’obbligo di fatturazione elettronica è invece formalmente in vigore per le prestazioni non sanitarie (es. una docenza) e per quelle prestazioni che, pur essendo sanitarie, siano fatturate a soggetti privati e non, muniti di partita Iva (come ad esempio cliniche, strutture pubbliche, società).

In breve, dunque, sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica i soggetti:

- che hanno aderito al regime agevolato dei minimi e forfettario;
- che emettono fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Le prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, devono essere sempre fatturate in modalità elettronica, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia aderito o meno al regime dei minimi o forfettario.

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) che contiene gli stessi elementi di una fattura cartacea ma si differenzia da essa per il fatto di dover essere compilata attraverso un personal computer, un tablet o uno smartphone e di dover essere trasmessa elettronicamente al cliente avvalendosi del cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI): una sorta di “postino”, come lo definisce l’Agenzia delle Entrate, che svolge controlli sul documento fiscale.

Per ulteriori informazioni su che cos’è la fattura elettronica e come si emette, clicca qui.


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