Con Ordinanza n. 444 del 5 maggio 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha stabilito che "L’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, che verrà disciplinata dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163" (art. 9).
Con la stessa Ordinanza il MUR ha stabilito che la prima e la seconda sessione 2022 degli Esami di abilitazione professionale sono costituite da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.
Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di Psicologo (DM n. 554/2022)
Con decreto n. 554 del 6 giugno 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stabilito che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale e che non hanno conseguito l’abilitazione professionale tramite superamento dell’esame di Stato secondo le norme previgenti, conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale sulle attività svolte durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale (art. 1).
Ai sensi dell'art. 2 del decreto, le sessioni dell'esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con Ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 163/2021, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.
È consentito l'accesso alla prova orale abilitante ai possessori di diploma di laurea in Psicologia (V.O.) o di Laurea Specialistica classe 58/S in base l’ordinamento previgente o di Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
Ai fini dell’ammissione alla prova orale, il tirocinio ha una validità temporale di 5 anni (articolo 6, comma 12, Dpr n. 137/2012). Decorso il suddetto termine di validità temporale, il laureato si abilita previo superamento di tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa.
Per maggiori informazioni sull'Esame di Stato nella regione Lazio vista la seguente pagina del sito web dell'Università Sapienza: Esami di Stato - Sapienza Università di Roma
Seguiranno modificazioni ed integrazioni in base al decreto n. 554 del 20 giugno 2022