La professione di Psicologo prevede l’iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAP. Sono obbligati all’iscrizione sia chi svolge esclusivamente la libera professione sia chi la esercita contemporanemente a un rapporto di lavoro dipendente. La contribuzione soggettiva obbligatoria è pari al 10% del reddito professionale annuo ed inoltre è possibile versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva. Per alcune categorie sono previste delle riduzioni nel versamento dei contributi.
L’ENPAP (Ente di previdenza ed assistenza per gli psicologi) è l’Ente che garantisce le prestazioni previdenziali ed assistenziali agli psicologi. Nata nel 1996, ENPAP è una fondazione di diritto privato e fa parte di quelle casse nate con l’emanazione del decreto 103/1996. L’iscrizione è obbligatoria per i liberi professionisti ma anche coloro che svolgono l’attività come dipendente e, contemporaneamente, svolgono la libera professione. In altri termini, l’obbligo riguarda chiunque sia in possesso dell’iscrizione all’albo, della partita IVA codice ateco 869030, e che abbia emesso fattura (senza emissione fattura non scatta l’obbligo). In virtù di ciò, ove ricorrano questi requisiti, sorge l’obbligo anche per i dipendenti di strutture pubbliche e private, di iscriversi all’Enpap, anche se già in presenza di iscrizione ad altra Previdenza Obbligatoria (INPS).
I contributi obbligatori che l’iscritto deve versare annualmente sono:
- Contributo soggettivo;
- Contributo integrativo;
- Contributo di maternità.
Il contributo soggettivo obbligatorio è il contributo che l’iscritto versa annualmente per formare l’accantonamento necessario per determinare la propria futura pensione ovvero: il montante contributivo.
Questo contributo prevede un’aliquota pari al 10% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, con un importo annuale minimo di Euro 780,00. Il regolamento prevede che per incrementare la propria posizione individuale, è possibile versare un contributo aggiuntivo (oltre al soggettivo obbligatorio) con un’aliquota liberamente scelta dall’iscritto variabile dal 10% al 30%.
Il contributo integrativo è dovuto agli iscritti per le attività di gestione della Cassa, non concorre alla formazione del montante contributivo e di conseguenza alla futura pensione. L’aliquota prevista (ripetibile nei con fronti del cliente) sui compensi professionali è pari al 2% con un minimo di Euro 60,00.
Il contributo di maternità è un contributo in misura fissa che viene determinato ogni anno dalla Cassa a favore delle iscritte in maternità.
In alcuni casi la contribuzione soggettiva obbligatoria può prevedere delle riduzioni:
- 50% di riduzione se l’iscritto svolge anche lavoro dipendente;
- 50% di riduzione per gli over 57 già titolari di altra pensione presso un’altra gestione;
- 50% per i titolari di pensione ENPAP.
- 1/3 del contributo minimo per gli iscritto da non oltre 3 anni con un’età anagrafica non superiore a 35 anni;
- 1/5 del contributo minimo per coloro che hanno conseguito un reddito professionale inferiore ad euro 1.500,00.
La restituzione dei contributi versati è prevista quando non sussistono i requisiti necessari per maturare il diritto alla pensione.
Ad esempio nel caso della pensione di vecchiaia al 65° anno di età non sono maturati almeno 5 anni di iscrizione.