Quali sono gli elementi distintivi della fattura

Indicazioni per la corretta emissione del documento fiscale

Gli elementi obbligatori della fattura sono indicati nell’articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972:

  • il nominativo dello psicologo e il suo codice fiscale e numero di Partita IVA;
  • le generalità del paziente e il suo codice fiscale;
  • la data e il numero progressivo della fattura (che può essere un numero incrementale anno dopo anno, oppure ricominciare ogni anno dal n. 1 seguito dall'anno di competenza. Ad esempio "n. 1/2013", "n. 2/2013" e così via);
  • la descrizione della prestazione (ad esempio: "visita e certificazione specialistica"); Attenzione La descrizione troppo generica delle prestazioni oggetto di fatturazione, costituisce un’irregolarità, come precisato dall’Amministrazione Finanziaria con datati documenti di prassi (cfr. RM del 3 maggio 1995, prot. 111) - Il principio viene ribadito ancora una volta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 2897/05/2019) che riprende un indirizzo più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione (n. 21980/2015, n. 27777/2017)
  • l'importo del compenso;
  • l'eventuale dizione per le prestazioni esenti da IVA;
  • in caso contrario: l'aggiunta del 22% di IVA al compenso stesso.

L'emissione della fattura

La fattura va emessa al momento di effettuazione della prestazione, che per le prestazioni corrisponde all'atto del pagamento. In caso di pagamento anticipato o acconto, la fattura va emessa il giorno del pagamento, anche se non è stata eseguita in tutto o in parte la prestazione.

La fattura deve essere emessa in due esemplari: l'originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dal professionista


Fattura a pazienti minorenni

La fattura deve contenere obbligatoriamente il nome e cognome del soggetto cui è intestata, come sancisce l’Art. 21 del DPR 633/1972. Tutto ciò sarà valido anche per le prestazioni sanitarie.

Un paziente minorenne, avendo capacità giuridica, può comunque essere intestatario di una fattura, purché sia effettivamente lui a ricevere la prestazione. 

Se a pagare la fattura è il genitore, quindi un terzo soggetto, la legge permette di intestare la fattura al genitore, indicando però nella descrizione nome e cognome dell’effettivo beneficiario della prestazione medica.


Fattura ad un soggetto diverso dal paziente

Come scritto sopra, la fattura deve contenere obbligatoriamente il nome e cognome del soggetto cui è intestata. Solo il reale beneficiario è legittimato ai fini IVA e può quindi beneficiare delle deduzioni fiscali previste per le prestazioni sanitarie.

Se a pagare l’importo della fattura è una persona diversa dal paziente, quindi un terzo soggetto che non riceve la prestazione, l’intestazione della fattura non cambia, ma deve essere comunque indicato il nome di chi effettivamente paga il corrispettivo.

Ciò che realmente è importante da un punto di vista fiscale è che solo il reale beneficiario della prestazione alleghi le spese della prestazione alle deduzioni sulla denuncia dei redditi, poiché chi paga non è legittimato a detrarre il costo. Ad esempio se il fratello paga una prestazione psicologica specialistica erogata a beneficio della sorella, sarà la sorella, e non il fratello a beneficiare delle deduzioni fiscali.


Marca da bollo sulla fattura

La marca da bollo è un’imposta complementare all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Perciò deve essere applicata ogniqualvolta non venga applicata l’IVA sulla fattura, come è il caso dell’esenzione all’IVA, e che venga rispettato il limite minimo dell’imponibile in fattura per la sua applicazione.

Quindi lo psicologo, nonché tutti i professionisti sanitari, sono obbligati ad apporre una marca da bollo su tutte le fatture, sia cartacee che elettroniche (Per le elettroniche è previsto un procedimento telematico, chiamato “marca da bollo applicata in modo virtuale”, per il quale l’imposta è liquidità con F24 trimestralmente), emesse con importo superiore ai 77,47 €, sebbene per il pagamento dell'imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.

Il costo della marca da bollo può essere addebitato al paziente, in qualità di rivalsa.

Il costo della marca da bollo è di 2 € e a prescindere da chi sarà effettivamente a pagarlo e la fattura dovrà riportare la dicitura Esente IVA ai sensi dell’Art. 15 del DPR 663/1972.


Ritenuta di acconto

Quando lo psicologo fa una prestazione o un certificato a pagamento ad un paziente privato, nella fattura non applica mai la ritenuta d'acconto. La ritenuta d'acconto si applica solo se la prestazione è a favore di imprese, enti, ditte o altri professionisti. In sostanza, non in favore di singoli cittadini, ma di soggetti titolari di Partita IVA.

Ciò premesso, la ritenuta d'acconto è una percentuale (solitamente del 20%) che si detrae dal compenso e che viene versata allo Stato dal “Sostituto D’imposta”, committente della prestazione. Art. 64 del DPR 600/73.

Con la ritenuta d'acconto, quindi, il professionista "rinuncia" ad una parte del suo compenso, che va allo Stato in acconto alle tasse che verserà in sede di dichiarazione dei redditi, in genere l’anno successivo.


Incasso della fattura

È importante ricordare che dal 1 gennaio 2020, tutte le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR (tutte le detrazioni fiscali al 19%) possono essere detratte solo con pagamenti tracciabili (assegno bancario o postale, carta di debito o credito, bancomat, versamento con bonifico bancario o postale).

Se il paziente intende saldare la parcella con denaro contante, lo psicologo è obbligato ad informarlo della suddetta norma impositiva, e della relativa impossibilità di detrazione della spesa sostenuta. Il paziente potrà comunque effettuare il pagamento in contanti, nel limite indicato per legge (fino a €2.000,00 a partire dal 1°luglio 2020 che scenderanno fino a €1.000,00 a partire dal 1°gennaio 2022), ma non potrà poi detrarre la spesa sostenuta nella propria dichiarazione dei redditi.

I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui l’assegno entra nella disponibilità del professionista con la consegna del titolo dal cliente al professionista. Non rileva, invece, ai fini dell’imputazione temporale del compenso la circostanza che il versamento dell’assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta.

I compensi pagati mediante bonifico devono considerarsi percepiti nel momento in cui il professionista riceve l’accredito conseguendo l’effettiva disponibilità sul conto corrente.


Contributo Enpap

Va addebitato sempre in fattura a titolo di rivalsa il Contributo previdenziale integrativo pari al 2% del compenso (D.lgs. 103 del 10/02/96 art 8 co.3).

In caso di prestazione non sanitaria, è assoggettato ad IVA ma non a ritenuta di acconto, costituendo di fatto anche questo parte del compenso del professionista.

Spesso capita che il compenso venga pattuito con il paziente, senza considerare la rivalsa del Contributo, con la conseguenza, che sorge la necessità, in sede di emissione della fattura, di scorporare il contributo del 2% dal totale del compenso incassato. Molto semplicemente basta dividere il compenso totale per 1,02, per ottenere l’importo esatto sia del contributo da riportare in fattura sia della prestazione.

Esempio.

Incasso totale di €100: Compenso per la prestazione €98,04; Contributo Enpap €1,96.


Conto corrente

Non è obbligatorio, ma raccomandato far confluire i compensi riscossi dall'attività professionale devono confluire in un conto corrente dedicato.

Infatti, se lo psicologo ha un solo conto corrente che usa sia per l'attività professionale che per la sua vita privata, le operazioni di entrata e di uscita di quel conto sono considerate dall'Agenzia delle Entrate tutte afferenti all'attività professionale. Se invece lo psicologo ha due conti separati, uno per l'attività professionale e uno per la sua vita privata, può meglio dimostrare la reale entità economica della sua attività di professionista. 


Prestazione Esente da IVA o imponibile IVA

Ai fini dell’applicazione dell’IVA (regolata dal DPR n.633/1972), le prestazioni effettuate da uno psicologo si possono classificare in:

  1. Operazioni ESENTI ex art. 10 Dpr 633/1972

Sono tali le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

L’esenzione Iva riguarda le prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, compresi quei trattamenti o esami clinici effettuati nei confronti di persone sane.

L’esenzione Iva ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni.

La fattura deve riportare il titolo di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

  1. Operazioni IMPONIBILI IVA

Sono soggette ad IVA del 22% le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale.