ECM: cancellazione e reiscrizione all’Albo

Le nuove regole CNFC sull’obbligo formativo in caso di cancellazione e successiva iscrizione all’Albo

Con una recente Delibera (n. 5/2025), la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) è intervenuta per fare chiarezza su un tema che negli anni ha generato dubbi interpretativi: come si determina l’obbligo formativo ECM nei casi di cancellazione e/o reiscrizione all’Albo professionale.

La delibera introduce criteri chiari e uniformi, utili in particolare a psicologi e psicologhe che, per motivi personali o professionali, interrompono o riprendono l’iscrizione all’Ordine nel corso dell’anno o in un periodo successivo.

Cancellazione dall’Albo: cosa succede all’obbligo ECM

Nel caso di cancellazione dall’Albo, l’obbligo ECM per l’anno in corso è legato al momento in cui la cancellazione diventa effettiva:

  • se la cancellazione avviene entro il 30 giugno, l’obbligo formativo non sussiste per l’anno in corso;
  • se invece la cancellazione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo ECM rimane valido per l’intero anno.

È importante ricordare che fa fede la data della delibera dell’Ordine che dispone la cancellazione dall’Albo, non la data della richiesta presentata dal professionista.

Reiscrizione all’Albo: quando nasce l’obbligo formativo

Nel caso di reiscrizione all’Albo, l’obbligo ECM:

  • sussiste per l'intero anno se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno;
  • non sussiste per l'anno in corso se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno.

Anche in questo caso, fa fede la data della delibera con cui il Consiglio dell’Ordine dispone l’iscrizione e non la data di presentazione della domanda da parte della persona interessata.

Cancellazione e reiscrizione nello stesso anno

La CNFC chiarisce inoltre che, qualora la cancellazione e la reiscrizione avvengano nel medesimo anno solare, l’obbligo formativo ECM resta valido per quell’anno.

Crediti e debiti ECM: nessun azzeramento

Un ultimo chiarimento riguarda la posizione formativa complessiva: i crediti ECM già maturati e gli eventuali debiti formativi residui non vengono azzerati, né in caso di cancellazione né in caso di successiva reiscrizione all’Albo.

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