Benessere organizzativo nella PA

Il DPR n. 105/2016

In relazione al tema delle indagini sul Benessere Organizzativo (B.O.) nella Pubblica Amministrazione (P.A.) segnaliamo un importante aggiornamento che ne modifica la portata.

Dobbiamo infatti tener in conto il recente Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni entrato in vigore il 2 luglio 2016.

Il DPR non fa esplicitamente menzione del B.O. e pone l’attenzione sulla misurazione e valutazione della performance nella P.A. sottolineando il ruolo del dirigente in tale ambito; prevede, inoltre, l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 14 che impegna l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) a realizzare le indagini sul B.O.

Per altro si prenda anche in considerazione l’esempio del Decreto del Ministro per gli Affari Regionali del 30 giugno 2016 recante Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione che, per i compiti del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (DARAS), così recita:

“Obiettivo 3.2: Rafforzare le misure di monitoraggio e controllo dell’osservanza dei doveri d’ufficio e promuovere iniziative di miglioramento del benessere organizzativo nell’ambiente di lavoro, per migliorare la performance dell’azione amministrativa. La strategia di miglioramento della performance amministrativa si prefigge di sensibilizzare la dirigenza nel proprio ruolo di gestione delle risorse umane assegnate in funzione dei rispettivi obiettivi, rafforzando le attività di monitoraggio e controllo delle presenze del personale dipendente. D’altra parte, insieme al rafforzamento delle misure di vigilanza, appare opportuno accrescere il dialogo e l’ascolto delle esigenze relative alle condizioni di lavoro, al fine di acquisire elementi utili a strutturare o proporre iniziative di miglioramento organizzativo.”

In sintesi, sembra potersi evincere che, non essendo stati abrogati altri riferimenti normativi, le indagini sul B.O. verranno effettuate dai dirigenti nella P.A. senza più il coinvolgimento dell’OIV. Al momento questa indicazione trova sostegno nel parere espresso sul sito Portale della Performance FAQ – Dipartimento Funzione Pubblica https://performance.gov.it/faq che si riporta di seguito:

“11. Con l’abrogazione dell’art.14, comma 5, del D.Lgs.150 del 2009, non hanno più rilevanza le indagini sul benessere organizzativo?

Le indagini sul benessere mantengono la loro rilevanza.

L’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2009, attribuiva all’OIV il compito di effettuare tali indagini annuali sul personale dipendente al fine di rilevare il loro livello di benessere organizzativo.

Gli OIV hanno il merito di aver contribuito al diffondersi di una cultura organizzativa volta a migliorare la qualità della vita nei luoghi di lavoro; tuttavia, le indagini sul benessere organizzativo rientrano tra i compiti più appropriatamente attribuibili alla funzione dirigenziale. Il fine di ricollocare questa importantissima funzione nel giusto alveo consentirà di focalizzare le attività degli OIV sulle loro funzioni fondamentali ad ulteriore garanzia della loro efficacia ed indipendenza.”

In pratica si pone però la questione di come queste valutazioni saranno effettivamente operative, con un possibile rischio per l’efficacia delle stesse. A tal proposito e vista la rilevanza del tema, il Gruppo di lavoro Rischio Stress Lavoro Correlato ha avviato un importante percorso di approfondimento normativo che tenga conto anche della legislazione inerente i rischi psicosociali nei luoghi di lavoro.

Sarà cura del Gruppo di lavoro fornire le risultanze di tale approfondimento o comunque qualsiasi novità legislativa in materia.