Decreto Rilancio. Le novità per i professionisti

Il Decreto-legge n. 34/2020 prevede alcuni interessanti benefici per chi svolge attività di lavoro autonomo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto-legge n.34/2020 (cd. Decreto Rilancio), che contiene alcune novità di potenziale interesse anche per la categoria degli psicologi che esercitano l’attività in regime di libera professione.


Credito d’imposta per canoni di locazione

Tra le principali novità il decreto introduce un credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo. Il beneficio è dunque applicabile anche ai canoni di locazione degli studi professionali purché rientranti nella categoria catastale A/10. Non è invece applicabile nel caso di uso promiscuo studio/abitazione.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzoaprile maggio e spetta a condizione che sia stata registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.


Indennità reddito di ultima istanza

Anche per i mesi di aprile maggio 2020, i liberi professionisti potranno contare sull’indennità da reddito di ultima istanza, che sarà erogata a chi, al momento della presentazione della domanda, non è titolare di pensione e non è al contempo anche lavoratore dipendente. 

Per informazioni sulle modalità e sulle tempistiche per richiedere e ottenere il sussidio, come già avvenuto per l’indennità relativa al mese di marzo, anche per le due nuove tranche occorrerà attendere i successivi decreti del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia che avverrà entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

(Clicca qui per informazioni in merito all’indennità relativa al mese di aprile 2020)


Proroga termini versamenti

Il Decreto Rilancio sposta dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine dei versamenti che i decreti “Cura Italia” e “Liquidità” avevano sospeso per i mesi di aprile e maggio (Iva, ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente). Tale versamenti dovranno ora essere versati senza sanzioni o interessi o entro il 16 settembre in un’unica soluzione o in quattro rate mensili con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre.


Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il Decreto Rilancio riconosce anche agli esercenti un’attività professionale la possibilità di ottenere un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, visiere, guanti, etc). Il credito è riconosciuto fino ad un massimo di € 60.000.