Considerazioni sulla Comunicazione di Inizio Attività

Diverse le criticità già sottoposte alla Regione Lazio. Lettera del Presidente Federico Conte alla comunità professionale

Gentili colleghi,

vorrei condividere con tutti voi alcune importanti riflessioni sulla Comunicazione di inizio attività (CIA) di psicologo, adempimento normativo richiesto dalla Regione Lazio ai liberi professionisti, che ha acceso di recente un forte dibattito interno alla comunità professionale.

Come molto spesso accade quando ci troviamo a discutere delle novità che riguardano il nostro lavoro, la confusione creatasi attorno al tema è in parte legata alla diffusione di notizie incomplete o inesatte; è in parte dovuta all’assenza di maggiori informazioni da parte delle amministrazioni preposte; ma è principalmente da imputare alla natura stessa dell’adempimento, che non tiene in considerazione la complessità delle specifiche e diverse situazioni lavorative della nostra professione.

Da Presidente dell’Ordine avverto il dovere di intervenire in prima persona sul tema, cercando di chiarire, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la natura dell’obbligo e i problemi connessi, rendendovi partecipi del complesso lavoro che da mesi l’Ordine sta svolgendo presso la Regione Lazio, nel tentativo di ottenere una semplificazione della procedura attualmente prevista per l'adempimento normativo.

Vorrei precisare che l’adempimento in questione non deve essere confuso con una richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività, come pure da alcuni è stato affermato. Al contrario, la CIA è un obbligo che nella Regione Lazio è in vigore dal 2003, che riguarda tutte le professioni sanitarie non tenute all’invio di una richiesta di autorizzazione, in virtù del fatto che gli interventi attuati si caratterizzano per essere “non invasivi”. Preciso anche che non vi è alcuna scadenza al 31 dicembre 2023 per presentare la documentazione.

L’obbligo di CIA esteso agli psicologi porta con sé, comunque, una lunga serie di criticità in grado di penalizzare non poco l'attività dei professionisti che quotidianamente svolgono il proprio lavoro in forma individuale o associata.

Per tale ragione, il nostro Ordine ha iniziato a dialogare, oltre un anno e mezzo fa, con i vertici della Regione Lazio per evidenziare tutte le potenziali difficoltà. Le interlocuzioni sono proseguite per alcuni mesi, ma hanno conosciuto una sospensione dovuta al rinnovo del Consiglio regionale; soltanto negli ultimi mesi l’Ordine è riuscito a ristabilire un contatto diretto con la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, anch’essa interessata da un rinnovo ai vertici.

Vorrei condividere con tutta la comunità professionale alcuni dei dubbi interpretativi e alcune delle più evidenti difficoltà pratiche, nella consapevolezza che ciascuno di noi, pensando allo specifico della propria attività, sarebbe senz’altro in grado di arricchire l’elenco.

Innanzitutto, vorrei soffermarmi sui destinatari dell’obbligo. La denominazione dell’adempimento (Comunicazione di Inizio Attività) e il fatto che il Modello 2 predisposto dalla Regione non fornisca la possibilità di rendere una dichiarazione con efficacia retroattiva lascerebbero erroneamente intendere che l’obbligo di CIA riguardi i soli professionisti che avviano in questo momento l’attività professionale. Tuttavia questa interpretazione non è stata confermata dalla Regione Lazio, che anzi, sin dalle interlocuzioni iniziali, ha chiarito che l’adempimento è richiesto a tutti i liberi professionisti, anche quelli già in attività, contrariamente a quanto riferito da alcune ASL ad alcuni professionisti (alla confusione si aggiunge ulteriore confusione!).

In questo caso la difficoltà pratica riguarda l’impossibilità di fornire una dichiarazione con efficacia retroattiva, giacché il modulo in questione consente di dichiarare l’inizio dell’attività soltanto a valere per il futuro.

Dubbi interpretativi sull’adempimento sorgono inoltre quando si pensa alle differenti modalità con cui può essere esercitata la professione. È infatti legittimo chiedersi se l’adempimento debba essere osservato (e come) dai professionisti che:

  • esercitano l’attività presso la propria abitazione (cd. “uso promiscuo studio/abitazione”), cioè senza disporre di un immobile con accatastamento per uso ufficio/studio privato (categoria A/10);
  • esercitano esclusivamente online, facendo ricorso alle tecnologie di comunicazione a distanza, che negli ultimi anni hanno conosciuto una crescente diffusione in ogni ambito professionale, riscuotendo un sempre maggiore apprezzamento da parte dell’utenza;
  • esercitano attività non sanitaria, come ad esempio chi lavora nell’ambito della psicologia del lavoro o in ambito peritale o consulenziale (es. consulenza alle aziende, CTU/CTP, etc.);
  • esercitano la propria attività presso più studi, anche ricadenti sotto la competenza territoriale di ASL diverse, o in spazi di coworking, realtà operative sempre più diffuse tra i professionisti sanitari.

Si è già accennato, poi, al Modulo predisposto dalla Regione ai fini della CIA, il Modello 2. Ebbene, tale modulo sembrerebbe pensato a uso e consumo della professione medica (o esclusivamente per psicologi che lavorano in studi medici o associati con medici), portando con sé difficoltà interpretative e di fruizione per la maggior parte dei professionisti. Nel modulo si fa infatti riferimento all’utilizzo di apparecchiature tecniche o allo smaltimento di rifiuti speciali, che notoriamente non hanno alcun legame con l’esercizio della professione di psicologo, se non in rari casi.

Al professionista che invia la CIA viene poi chiesto di fornire, pagando diverse centinaia di Euro, una dichiarazione asseverata da un tecnico della planimetria dell’immobile, con altezze e finestrature, per verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e, contestualmente, di autodichiarare la regolarità urbanistica dell’immobile. Tuttavia se l’immobile è regolare dal punto di vista urbanistico, rispetta necessariamente anche i requisiti igienico-sanitari, quindi non si capisce che necessità ci sia di far asseverare il tutto da un tecnico. Nella fattispecie poi dell’immobile in affitto, ci si domanda come il professionista possa autodichiarare qualcosa che solo il proprietario può dichiarare e che peraltro è condizione necessaria per locare il bene in suo possesso.

Il Modello 2, inoltre, non terrebbe conto delle diverse norme in materia di semplificazione amministrativa. Disattendendo completamente il principio Once only - già sancito dal DPR 445/2000 e s.m.i.,  secondo il quale la Pubblica Amministrazione non può chiedere a cittadini e imprese di produrre documenti, informazioni e dati di cui è già in possesso - la Regione chiede al professionista di allegare alla CIA una serie di documenti che dovrebbe in realtà acquisire d’ufficio, tramite scambio di dati con le amministrazioni pubbliche depositarie degli atti: ad esempio, il titolo di possesso dell’immobile, la planimetria, il contratto rifiuti e perfino la copia delle analoghe comunicazioni inviate alla Regione stessa da parte degli altri professionisti con cui si condivide un immobile, aggravando non poco la procedura. Quest’ultima richiesta (l’invio della “copia delle analoghe comunicazioni effettuate dagli altri professionisti eventualmente operanti all’interno dell’unità immobiliare”) sembra poi riproporre l’annoso problema dell’“uovo e della gallina”. Come si fa ad allegare il materiale inviato da altri, se anche gli altri devono inviare la domanda inviata da me?

Per come strutturato, l’adempimento pone inoltre delle importanti questioni in materia di privacy. La Regione chiede infatti che l’interessato trasmetta la CIA e i relativi allegati alla Regione, alla ASL e anche all’Ordine professionale territorialmente competente, ma nell’informativa privacy diffusa dalla Regione non vi è alcun riferimento al coinvolgimento dell’Ordine in qualità di co-responsabile o incaricato al trattamento, con conseguente impossibilità per l’Ordine di procedere al trattamento dei dati contenuti (talvolta tali dati riguardano anche professionisti iscritti in altri Ordini professionali e ciò comporterebbe l’invio di dati a più Ordini). Vi è poi il problema del professionista che deve essere autorizzato a raccogliere i dati dall’altro professionista, che dovrebbe esplicitamente accettare l’invio a terzi dei propri dati, ma potrebbe anche legittimamente non farlo.

Quelli citati sono soltanto alcuni degli aspetti più problematici legati al tema. Tutte questioni che, insieme ad altre, l’Ordine ha già sottoposto alla Regione, con l’auspicio di poter giungere a una soluzione condivisa del problema, considerando che le altre professioni coinvolte (tutte quelle sanitarie!) semplicemente non si stanno ponendo il problema, come d’altra parte è accaduto nel Lazio negli ultimi 20 anni anche per la nostra categoria.

Nell’attesa che i nostri dubbi vengano chiariti e le nostre richieste di semplificazione accolte, vorrei rassicurare tutti sul fatto che, ad oggi, l’Ordine non ha ricevuto alcuna segnalazione circa l’effettivo ricorso a sanzioni da parte delle ASL territorialmente competenti. E anche sull’entità delle sanzioni andrebbe verificata la legittimità di sanzionare con gli stessi importi la mancata autorizzazione di uno studio, dove si praticano attività professionali invasive, e la mancata Comunicazione di Inizio Attività.

Come di consueto, l’Ordine diffonderà ogni aggiornamento sul tema non appena disponibile. Faccio quindi appello al buon senso di ciascun professionista, chiedendo di non rivolgere richieste di informazioni alle quali l’Ordine non potrà dar seguito, dal momento che tutte le informazioni finora disponibili sono già pubblicate sul sito web istituzionale.

Ringraziando per la collaborazione, invio a tutti un cordiale saluto.

Il Presidente
dott. Federico Conte


Aggiornamento del 14 dicembre 2023

Proseguono gli incontri, richiesti dall'Ordine, con la Regione con l'obiettivo di chiarire gli aspetti più controversi e semplificare il modulo e la procedura. Prossimamente la Regione emanerà una circolare esplicativa che fornirà risposte ai molti dubbi sorti.

Sul tema, leggi gli aggiornamenti sulla Comunicazione di Inizio Attività