Come segnalare una violazione disciplinare

Cosa, come, quando segnalare

Chiunque ritenga che un professionista iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, nell’esercizio della sua attività, abbia violato il Codice Deontologico ha facoltà di presentare una segnalazione all’Ordine.

Per prima cosa è dunque necessario verificare che il professionista in questione risulti effettivamente iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio, svolgendo una ricerca nominativa sull’Albo online. Se si vuole effettuare una ricerca su tutto il territorio nazionale, invece, si potrà consultare l’Albo Nazionale degli Psicologi, in questo modo si potrà verificare che il professionista sia iscritto all’Albo e identificare l’Ordine di appartenenza.

Verificata l’iscrizione all’Ordine del Lazio, è possibile inviare una segnalazione debitamente circostanziata, sottoscritta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità:

  • attraverso la sezione Contatti di questo sito, selezionando nel menù a tendina l’oggetto Deontologia professionale.
  • mediante lettera raccomandata a/r all’indirizzo di via Ostiense 131/L (Scala B, 6° piano), 00154 Roma;
  • scrivendo dalla propria casella PEC all’indirizzo deontologica.lazio@psypec.it.

È importante che la persona che effettua la segnalazione:

  • precisi in modo chiaro nome e cognome del soggetto segnalato;
  • precisi i fatti, quando sono accaduti e in quale contesto (es. consulenza psicologica, psicoterapia, consulenza tecnica di parte…);
  • alleghi la documentazione in suo possesso, pertinente al caso segnalato  (es. certificazioni, relazioni, moduli di consenso informato, fatture, scambio di e-mail, pagine del sito web ecc.); la documentazione deve essere prodotta in formato pdf o doc;
  • fornisca i nominativi di eventuali persone informate sui fatti;
  • sottoscriva la segnalazione indicando il proprio nome e cognome;
  • fornisca un indirizzo email, pec (ove posseduta) e postale per l’eventuale invio di comunicazioni tramite raccomandata A/R.

In ogni caso il Consiglio dell'Ordine non prende in considerazione segnalazioni anonime non debitamente circostanziate.


Fasi del procedimento

Ricevuta la segnalazione, l'Ufficio Istruttorio la vaglia per valutarne la fondatezza.

1. Fase istruttoria
Una volta vagliata la segnalazione, l'Ufficio Istruttorio potrà procedere: 

  • all’archiviazione immediata in uno tra i seguenti casi: i fatti non sussistano o siano palesemente irrilevanti sotto il profilo disciplinare; le notizie pervenute siano manifestamente infondate; i fatti non siano stati commessi da un iscritto all’Ordine; le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate; l’illecito disciplinare denunciato sia prescritto; 
  • o a svolgere accertamenti preliminari, per verificare la ricorrenza dei presupposti per l’apertura formale del procedimento disciplinare. Tra le varie attività che l'Ufficio può svolgere: la richiesta di memorie al professionista segnalato, l’audizione del segnalato, del segnalante o di eventuali altre persone informate sui fatti; la richiesta di informazioni o documentazione integrativa della segnalazione o della memoria difensiva. 

Per garantire la piena attuazione del diritto di difesa, l'Ufficio Istruttorio trasmette al professionista interessato la segnalazione a suo carico comprensiva del nominativo di colui/colei che ha fatto la segnalazione.  

2. Relazione al Consiglio dell’Ordine
In seguito l'Ufficio Istruttorio trasmette la documentazione al Consiglio formulando:

  • una proposta di archiviazione
  • o la proposta di apertura di un procedimento disciplinare.

3. Procedimento disciplinare
A seguito della relazione dell'Ufficio Istruttorio, il Consiglio in apposita seduta e con votazione segreta, può deliberare:

  • l’archiviazione del procedimento
  • l’apertura di un procedimento disciplinare, nel corso del quale il professionista segnalato dovrà comparire dinanzi al Consiglio e avrà modo di esporre le proprie ragioni a difesa. 

4. Decisione del Consiglio
All’esito dell’audizione, salvo il caso in cui non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, il Consiglio delibera sul caso, disponendo:

  •  l’archiviazione del procedimento
  • l’irrogazione di una sanzione.

Le sanzioni previste dall’art. 26 della Legge 56/89 sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione dall’Albo professionale.

Il segnalante e il professionista segnalato sono informati delle decisioni assunte dall'Ufficio Istruttorio e dal Consiglio con invio di apposita nota.


Tempi

I tempi di chiusura dell’istruttoria e del procedimento disciplinare possono variare a fronte della complessità del caso trattato e delle attività che l'Ufficio Istruttorio e Consiglio devono compiere a riguardo. Sia l'Ufficio Istruttorio che il Consiglio si impegnano costantemente per garantire la massima accuratezza nell’esame dei casi segnalati e il rispetto di una tempistica che contemperi l’esigenza di celerità nella definizione del caso a quella di svolgere al meglio l’attività disciplinare.