Chiunque ritenga che un professionista iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, nell’esercizio della sua attività, abbia violato il Codice Deontologico ha facoltà di presentare una segnalazione all’Ordine.
Per prima cosa è dunque necessario verificare che il professionista in questione risulti effettivamente iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio, svolgendo una ricerca nominativa sull’Elenco online. Se si vuole effettuare una ricerca su tutto il territorio nazionale, invece, si potrà consultare l’Albo Nazionale degli Psicologi, in questo modo si potrà verificare che il professionista sia iscritto all’Albo e identificare l’Ordine di appartenenza.
Verificata l’iscrizione all’Ordine del Lazio, è possibile inviare una segnalazione debitamente circostanziata, sottoscritta e allegando copia del documento di identità in corso di validità:
- attraverso la sezione Contatti di questo sito, selezionando nel menù a tendina l’oggetto Deontologia professionale.
- mediante lettera raccomandata a/r all’indirizzo di via Ostiense 131/L (Scala B, 6° piano), 00154 Roma;
- scrivendo dalla propria casella PEC all’indirizzo deontologica.lazio@psypec.it.
È importante che la persona che effettua la segnalazione:
- precisi in modo chiaro nome e cognome del soggetto segnalato;
- precisi i fatti, quando sono accaduti e in quale contesto (es. consulenza psicologica, psicoterapia, consulenza tecnica di parte…);
- alleghi la documentazione in suo possesso, pertinente al caso segnalato (es. certificazioni, relazioni, moduli di consenso informato, fatture, scambio di e-mail, pagine del sito web ecc.); la documentazione deve essere prodotta in formato pdf o doc;
- fornisca i nominativi di eventuali persone informate sui fatti;
- sottoscriva la segnalazione indicando il proprio nome e cognome;
- fornisca un indirizzo email, pec (ove posseduta) e postale per l’eventuale invio di comunicazioni tramite raccomandata A/R.
In ogni caso il Consiglio dell'Ordine non prende in considerazione segnalazioni anonime non debitamente circostanziate.
Per garantire la piena attuazione del diritto di difesa, la segnalazione è trasmessa al professionista interessato, con il nominativo di colui/colei che ha presentato la segnalazione.
Perché l'esponente non riceve aggiornamenti
In base alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di protezione dei dati personali, l'esponente non è parte del procedimento disciplinare, che si svolge tra l'Ordine e il professionista segnalato. Per questo motivo, non può ricevere informazioni sul procedimento.
Si precisa, infatti, che il procedimento disciplinare è svolto dall'Ordine nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e non nell'interesse del singolo esponente. La presentazione dell'esposto ha la sola funzione di consentire all'Ordine di valutare l'eventuale avvio dell'azione disciplinare.
L’esponente, a procedimento concluso e solo se dimostra di avere un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante in relazione agli atti del procedimento, può presentare una richiesta di accesso agli atti per ottenere informazioni.
Quali sono le fasi
1. Fase istruttoria
Ricevuta la segnalazione, l'Ufficio Istruttorio la vaglia per valutarne la fondatezza e procede alla relativa istruttoria.
2. Relazione al Consiglio dell’Ordine
In seguito l'Ufficio Istruttorio trasmette la documentazione al Consiglio formulando una proposta di archiviazione o la proposta di apertura di un procedimento disciplinare.
3. Procedimento disciplinare
A seguito della relazione dell'Ufficio Istruttorio, il Consiglio può deliberare l’archiviazione del procedimento o l’apertura di un procedimento disciplinare.
4. Decisione del Consiglio
All’esito del procedimento il Consiglio delibera sul caso, disponendo l’archiviazione del procedimento o l’irrogazione di una sanzione disciplinare tra quelle previste dall’art. 26 della Legge 56/89 ( avvertimento, censura, sospensione e radiazione dall’Albo professionale).
Quali sono i tempi di chiusura
I tempi di chiusura dell’istruttoria e del procedimento disciplinare possono variare a fronte della complessità del caso trattato e delle attività che l'Ufficio Istruttorio e Consiglio devono compiere al riguardo.