Bonus psicologo e Sistema Tessera Sanitaria

Come inviare le spese al Sistema TS relative al Bonus Psicologo (INPS) e come trasmettere quelle relative ad AiutaMente Giovani (Regione Lazio)

Il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus Psicologo) erogato dall’INPS e il Bonus assistenza psicologica della Regione Lazio (noto come “AiutaMente Giovani”) sono due importanti misure di welfare per contrastare il disagio correlato all’emergenza pandemica e alla conseguente crisi socio-economica.

Benché unite da una comune finalità, le due misure sono essenzialmente diverse nella loro natura e nel loro funzionamento: mentre una - il Bonus Psicologo INPS - è un contributo per sostenere prestazioni psicoterapeutiche, l’altra  - il bonus regionale - è articolato in un sistema di voucher che finanzia interventi di primo livello di consultazione, diagnosi, sostegno psicologico e riabilitazione, e si rivolge ai giovani cittadini laziali. Diverse sono anche le modalità di fatturazione da parte del professionista interessato, nonché le procedure per ottenere la liquidazione dei compensi (per i dettagli dell’una e dell’altra si rinvia alle guide disponibili sui siti web dei soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione delle iniziative: Bonus Psicologo INPS - AiutaMente Giovani).

Non bisogna dimenticare, inoltre, che anche le spese per le prestazioni rese nell’ambito di queste due iniziative, proprio per la loro natura sanitaria, sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Ci sono però delle importanti differenze da considerare. Vediamo nel dettaglio quali.


Trasmissione delle spese del Bonus psicologo (INPS)

Il Bonus psicologo è un contributo concesso dall’INPS, pensato per coprire in toto o in parte la spesa per accedere a una o più sedute di psicoterapia. 

Se il costo della prestazione è di 50,00 euro (il massimo del Bonus per seduta) si potrà emettere regolare fattura come di consueto indicando il codice univoco del beneficiario. Per completezza, è consigliabile aggiungere anche il riferimento normativo, ossia l'indicazione: “Prestazione pagata attraverso erogazione del Bonus Psicologo ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e successive modifiche

Se l’onorario del professionista è maggiore del bonus di 50,00 euro, il paziente è chiamato a integrare la differenza. Ad esempio, se l’onorario del professionista è di 70,00 euro a seduta, ottenendo il bonus di 50,00 euro, il paziente paga una differenza di 20,00 euro.

In tal caso, come è possibile leggere tra le FAQ del Sistema Tessera Sanitaria (Come vanno inviate le spese sanitarie riguardanti prestazioni che beneficiano del Bonus Psicologo e del Bonus Vista?) e come specificato in una recente nota che il Ministero della Salute ha divulgato sul tema, il professionista, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà emettere e trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria una fattura il cui totale rimane invariato, ma in cui viene distinto l’importo versato dal contribuente da quello oggetto di bonus, che deve essere trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.

Esempio

Prestazione effettuata euro 68,63
Contributo Enpap 2% euro 1,37
Totale Fattura euro 70,00

In calce alla stessa fattura occorrerà inoltre annotare:

- per euro 50,00 pagata attraverso il “Bonus Psicologo” ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e ss.mm. – Codice Univoco n. …;
- per euro 20,00 saldata attraverso bonifico/assegno/bancomat/carta di credito.

In tal modo sarà possibile distinguere la spesa sanitaria detraibile per il paziente (nell’esempio proposto 20,00 euro) da quella del bonus che non è detraibile.


Trasmissione delle spese di AiutaMente Giovani (Regione Lazio)

E’ importante ricordare che l’adesione da parte del professionista all’iniziativa AiutaMente Giovani presuppone l’impegno a non effettuare ulteriori visite private a pagamento o a richiedere contributi economici o a stabilire rapporti professionali diversi con le persone beneficiarie del provvedimento o loro familiari nel corso della erogazione delle prestazioni previste dal voucher: è pertanto esclusa in premessa la possibilità per il paziente di integrare, con un proprio contributo economico, l’onorario del professionista, che non può pertanto eccedere l’importo onnicomprensivo di 50,00 euro a seduta.

Si ricorda che il professionista emette fattura intestandola al soggetto richiedente (cioè il paziente se maggiorenne o nel caso di paziente minorenne, al genitore o al tutore che ha presentato la domanda di partecipazione all’intervento) e, al termine di una procedura ben definita, riceve il pagamento dall’Organismo Intermedio individuato dalla Regione Lazio.

(Per la fatturazione attenersi alle specifiche indicate nel paragrafo 2.5.1 del Manuale)

[Aggiornamento del 30 gennaio 2023]
Non essendo quindi il paziente a sostenere la spesa sanitaria, la stessa non potrà essere portata in detrazione. Rimanendo tuttavia l’obbligo di trasmissione della spesa al Sistema Tessera Sanitaria, sulla base di quanto previsto dall’Art 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2023, il professionista dovrà trasmettere il documento di spesa valorizzando sul Sistema TS la tipologia di spesa come “AA” = Altre spese.