L'associazione tra professionisti

Costituzione, fiscalità, aspetti previdenziali e contributivi

Costituzione

Con l’associazione non si viene a creare un nuovo soggetto giuridico bensì ciascun professionista conserva la propria individualità sia nei rapporti con i pazienti, sia per quanto riguarda i doveri, sia per quanto riguarda infine i rapporti con l'Ordine di appartenenza.

L'Associazione Professionale si configura come un contratto associativo atipico (assimilabile, in quanto compatibile, con quanto previsto dal Codice Civile per le Società Semplici), avente ad oggetto l'obbligazione di cooperare all'attività degli altri associati, ripartire interamente secondo quote prefissate i compensi percepiti ed assumere in solido le obbligazioni strumentali all'attività.

Il contratto dell'associazione Professionale è una fattispecie del tutto analoga a quello della Società Semplice; pertanto non è soggetto a forme specifiche, salvo quelle richieste dai beni conferiti; nel caso di beni immobili è infatti necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (art.2251C.C.).

Tra i professionisti nasce un'Associazione che non richiede alcuna forma di pubblicità, in quanto l'atto di cui sopra non è soggetto a iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Gli associati possono conferire oltre alle prestazioni d'opera (ovvero i servizi che gli associati si obbligano a svolgere all'interno dell'associazione) denaro, beni in natura, crediti e qualsiasi altro diritto anche di godimento, utile per lo svolgimento dell'attività.

Obblighi degli associati:

  • effettuazione dei conferimenti;
  • divieto di servirsi per fini personali dei beni sociali;
  • inerenti l'esercizio dell'attività professionale in forma individuale (con clausola espressa il contratto potrebbe infatti limitare in vari modi tale attività).

Diritti degli associati:

  • partecipare all’amministrazione dell'associazione (come regola generale spetta infatti a ciascun associato disgiuntamente dagli altri);
  • partecipare agli utili;
  • vedersi liquidata la quota in caso di recesso.

Nel caso in cui il contratto sociale nulla preveda si presumono uguali sia le quote di partecipazioni agli utili/perdite che il valore dei conferimenti. Inoltre, secondo il disposto dell'art. 5, co. 2 del TUIR “Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta”.

Si evidenzia pertanto così come la mancanza di una forma specifica per la costituzione dell'associazione venga superata (con la necessità dell'intervento di un notaio) solo nel caso in cui, ai fini fiscali, si voglia attribuire agli associati una quota di partecipazione agli utili NON proporzionale al valore dei conferimenti effettuati.


Aspetti fiscali

Stipulato il contratto associativo, l'altro adempimento obbligatorio consiste nell'apertura di una posizione IVA per l'Associazione. Con essa sarà pertanto l'associazione stessa a fatturare ai propri clienti.

Come già visto per l’inizio dell’attività professionale in modo individuale, è necessario presentare la dichiarazione di inizio attività tramite il Modello AA7/10. Il Modello è reperibile direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/aa7_10

Per gli Associazioni professionali di Psicologi, Il modello andrà compilato con i dati dello studio associato (denominazione, sede legale), indicazione del codice attività Ateco 2007 n° 86.90.30 – attività svolta da psicologi. Il modello compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale, va presentato direttamente ad un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (in duplice copia), anche da persona delegata, oppure telematicamente tramite intermediari abilitati (commercialista, Caf).

Il numero di partita iva dovrà essere indicato sulle fatture emesse dallo Studio Associato per le prestazioni psicologiche erogate, e sulle fatture passive relative ai costi sostenuti.

Per ciò che attiene alla determinazione del reddito, l'Associazione è equiparata alla società semplice che svolge attività di lavoro autonomo, pertanto:

  • il reddito è determinato secondo le regole proprie del lavoro autonomo, ma in modo complessivo in relazione all'associazione stessa, che dovrà presentare apposita dichiarazione dei redditi (non è applicabile il regime dei minimi per l'associazione, e gli stessi associati, qualora avessero adottato tale regime, non potranno più avvalersene per il proprio reddito professionale);
  • il reddito viene attribuito ai singoli ASSOCIATI, indipendentemente dalla effettiva percezione degli utili, ed in proporzione alle quote risultanti all'inizio dell'esercizio (l'atto pubblico o la scrittura privata relativa al contratto sociale possono essere redatti fino alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi);
  • i compensi percepiti dall'associazione sono soggetti a ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto d'imposta;
  • le ritenute d'acconto subite dall'Associazione vengono attribuite ai soci con lo stesso criterio previsto per la distribuzione degli utili.

Aspetti previdenziali/contributivi

L’associazione professionale di Psicologi non deve iscriversi all’Enpap in quanto tale. A farlo sono i singoli associati psicologi. Ogni associato deve iscriversi all’ENPAP, comunicare annualmente il reddito derivante dall’attività svolta nell’associazione e versare i contributi su tale reddito.

Se svolge contemporaneamente anche l’attività professionale in proprio, dovrà comunicare all’Ente la somma dei redditi professionali conseguiti nelle due forme e sul totale calcolare i contributi soggettivo e integrativo.


Accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria

L’associazione professionale di psicologi, anche se munita di Partita IVA, non può essere accreditata al sistema TS, quindi l’obbligo di registrazione è in capo allo Psicologo che è stato indicato quale “legale rappresentante” dell’associazione nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Eventuali verifiche sull’identità della suddetta carica possono essere compiute accedendo al Cassetto Fiscale dell’Associazione.