Assicurazione professionale

Ecco chi riguarderà quando entrerà in vigore

Il decreto di riforma degli Ordini professionali (Dpr n. 137/2012) ha introdotto alcune importanti novità per gli appartenenti all’Albo degli Psicologi, tra cui la previsione dell’obbligo di stipulare «un’idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso (articolo 5, comma 1).

Lo stesso decreto ha stabilito che la violazione di tale adempimento e dell’obbligo di «rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva» possa dar luogo a due evenienze d’illecito disciplinare valutabile in sede deontologica dal competente Ordine professionale (articolo 5, comma 2).

Il 19 febbraio 2015, interrogato dal Ministero della Salute, il Consiglio di Stato ha tuttavia chiarito come in mancanza del decreto che avrebbe dovuto disciplinare entro il 30 giugno 2013 le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti d’assicurazione (art. 3, comma 2, Dl n. 158/2012), l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa non possa ritenersi operante e di conseguenza non possa configurarsi per adesso alcuna ipotesi d’illecito disciplinare nel caso di mancata stipula.

In previsione della futura emanazione di tale regolamento, è tuttavia utile individuare sin da ora i professionisti che saranno tenuti a stipulare una polizza assicurativa dal momento dell’entrata in vigore dell’obbligo. Al fine di consentire il suo corretto assolvimento, l’Ordine ha infatti commissionato ad un proprio consulente la formulazione di un parere pro veritate avente ad oggetto l’interpretazione della nozione di “professionista”.

Il parere, integralmente consultabile in allegato, prende in esame le condizioni professionali rilevanti per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi, a partire dalle quali si può stabilire il sorgere dell’obbligo.

Preliminarmente vien fatto notare come l’obbligo di stipulare idonea assicurazione – riconducibile alla cosiddetta responsabilità civile del professionista e volto ad assicurare al cliente un rimborso per danni eventualmente procurati a seguito di errori, negligenze o omissioni derivanti dalla prestazione erogata – debba ritenersi, per ciò stesso, connesso all’esercizio effettivo della professione e dunque non valevole nei confronti dell’iscritto all’Albo che, non rivolgendo le sue prestazioni ad alcuna categoria di utenti, si trovi nell’impossibilità iniziale di procurare un danno.

Essendo l’obbligo di stipula legato al concreto svolgimento della professione, dunque, esso certamente interesserà il libero professionista che, in maniera individuale o associata, frequente o saltuaria, instauri rapporti lavorativi con soggetti privati (un paziente o anche una società nei confronti della quale presti un servizio di consulenza, ad esempio).

Al pari dello psicologo libero professionista, è interessato dall’obbligo di stipula lo psicologo che, nell’ambito del percorso formativo finalizzato all’acquisizione del titolo di psicoterapeuta, effettui, se previste dalla Scuola frequentata, le cosiddette “sedute di psicoterapia sotto supervisione”, assimilabili alle normali consulenze non soltanto fiscalmente ma anche sotto il profilo del rischio ad esse connesso.

L’obbligo non riguarderà invece lo specializzando in psicoterapia che, ai fini del conseguimento della specializzazione, si trovi a svolgere la sua attività nell’ambito di un tirocinio attivato in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). In tal caso sarà onere della struttura ospitante, e per conto della quale le prestazioni vengono erogate, farsi carico della necessaria copertura assicurativa, salvo il raggiungimento di diversi accordi tra scuola di specializzazione, azienda sanitaria e professionista in sede di convenzione.

Sollevati dall’obbligo di stipula saranno inoltre i professionisti psicologi che prestino la propria attività nell’ambito di una struttura pubblica, anche a seguito di un inquadramento temporaneo. È il caso del dirigente psicologo e dello specialista ambulatoriale che operino nell’esercizio di un’attività istituzionale o in regime di intramoenia. Resta inteso che tali professionisti saranno tenuti ad adempiere l’obbligo limitatamente all’attività eventualmente svolta in forma privata.

In caso di rapporto di lavoro con enti privati, invece, il professionista potrebbe essere sollevato dall’obbligo di stipula soltanto nel caso in cui a soddisfarlo fosse l’ente, a seguito di precisi accordi al riguardo.

Infine, è plausibile ritenere che l’obbligo di stipula non interesserà gli iscritti all’Albo che, per ragioni connesse allo svolgimento di incarichi ufficiali, quali ad esempio la partecipazione a organi di autogoverno della professione l’assunzione di cariche elettive, siano di diritto o di fatto impossibilitati ad esercitare l’attività per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo. Tali professionisti sarebbero esentati dall’obbligo di stipula per tutta la durata dell’incarico.

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