Mancato adempimento dell'obbligo formativo
Le conseguenze nei casi di inadempienza
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo comporta una situazione di illecito disciplinare, valutabile come violazione dell’articolo 5 del Codice deontologico degli Psicologi. Il professionista non in regola con l’obbligo di formazione continua è in altre parole esposto al rischio sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che sono - in ordine di gravità - l’avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno fino al caso estremo della radiazione. Inoltre, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, il professionista che non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM, non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.
No, le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non sono di natura economica.