La CTU nell’ambito dei procedimenti istituiti davanti al Giudice Tutelare, è stata da sempre riservata ad esperti medici e, ancora oggi, vi è l’insistente tendenza da parte del giudice, ad avvalersi del loro esclusivo ausilio.
La figura dell’esperto psicologo può esigere, con pari dignità professionale, rispetto ai consulenti medici, di offrire il proprio e specifico contributo tecnico sulla materia.
Lo psicologo, nell’ambito dei procedimenti giudiziari, quali l’Amministrazione di Sostegno, Inabilitazione e Interdizione, in capo a soggetti con presunte inefficienze della sfera cognitiva e /o affettiva, è in grado di poter effettuare proprie valutazioni di merito, atte a verificare la sussistenza di quei requisiti psichici, che sottendono la “capacità di agire e/o decisionale”.
In tal senso, la CTU viene a configurarsi in senso strettamente psicologico, quale accertamento specialistico delegabile agli strumenti propri della dottrina psicologica.