La categoria catastale A/10 è la categoria prevista per l'immobile funzionale per l'attività di studi e uffici.
Capita sovente, che l’immobile che si è scelto per aprire la propria l’attività professionale, come “studio privato” sia accatastato, invece, in A3 o A2.
Ebbene in questi casi necessita procedere con il classico “cambio di destinazione d’uso”.
Cioè, bisogna effettuare una variazione catastale in modo tale da variare la categoria da A3 o A2 ad A10. La stessa cosa accade nel caso opposto, cioè quando si vuole adibire a civile abitazione (categoria A2) un immobile catastato in A10.
E' importante precisare, tuttavia, che ormai risulta consolidata la possibilità di adibire parte della propria abitazione con destinazione residenziale, a studio professionale (cosiddetto "uso promiscuo"), senza necessità di richiedere la variazione catastale in A10, con alcune precisazioni. La regolamentazione della materia è di competenza comunale. Il Comune di Roma prevede ad esempio che (Art. 6, comma 4 del Piano Regolatore Generale. Norme tecniche di Attuazione in allegato)
4. L’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno dell’unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d’uso, ai sensi delle presenti norme, se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, sia il 25% della SUL dell’unità immobiliare sia i 250 mq di SUL, se non appartengono ad una più alta categoria di carico urbanistico, se non sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, se non comportano frazionamento catastale.
Quando si decide di cambiare la destinazione d’uso di un immobile bisogna porre in essere una variazione sia dal punto di vista urbanistico che catastale. La variazione urbanistica deve essere effettuata presso il Comune in cui è ubicata l’abitazione. Dopo avere ufficializzato detta variazione con la prevista autorizzazione da parte del Comune, si può procedere con la seconda fase.
Sono pratiche, in genere svolte da tecnici, quali Geometri o Ingegneri, i quali, solitamente prima di inoltrarle, effettuano accurate verifiche sull’idoneità dei locali dell’immobile da adibire a studio professionale (Impiantistica a norma, sicurezza etc).
Le categoria A10, essendo assimilabile ad una categoria commerciale, non dà il diritto di usufruire dell’esenzione IMU per abitazione principale, anche se l’imposta viene calcolata su un moltiplicatore diverso rispetto ad altre tipologie. Infatti il moltiplicatore della categoria A10 è 80, quindi, più basso rispetto a quello previsto per le civili abitazioni, che ammonta a 160.
Fiscalmente, ogni spesa attribuibile ad un immobile identificato in questa categoria, può essere portata in detrazione dal proprio reddito, come costo professionale, comprese le imposte che vanno pagate su di esso.
Un altro interrogativo importante è se si può affittare, un immobile ad uso civile abitazione come studio privato. La risposta a questo quesito è negativa.
Così, viceversa, un immobile A10, ad uso studio, non può essere locato, come abitazione (sia principale che seconda casa).
Prima di procedere alla firma dei relativi contratti di affitto – locazione, il consiglio è quello di fare attenzione e verificare la corrispondenza dell’immobile con l’utilizzo che si vuol fare dello stesso.
Rientra, comunque, tra gli obblighi del proprietario quello di mettere a conoscenza l’affittuario circa l’effettiva destinazione d’uso dell’immobile. In difetto, il comportamento scorretto del locatore può comportare la risoluzione del contratto e/o il risarcimento al conduttore per danni conseguenti al mancato utilizzo dell’immobile.