Le tecnologie di comunicazione a distanza hanno aperto nuove frontiere nello svolgimento dell’attività professionale, inaugurando nuove modalità di gestione della relazione, a potenziale vantaggio non soltanto del professionista ma in particolare delle persone assistite.
Che si tratti di una scelta o di una necessità dettata da ragioni personali o imposte (si pensi a quanto utile sia stato per gli utenti poter ricevere prestazioni a distanza nel periodo più restrittivo dell’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19), è bene conoscere le indicazioni operative per esercitare nel rispetto assoluto della Deontologia professionale.
Cosa fare
In particolare, anche in caso di prestazione a distanza, è importante raccogliere due tipologie di consenso, ovvero il consenso informato al trattamento sanitario e il consenso informato al trattamento dei dati personali.
Solo se si tratta di un servizio di primo e unico contatto, che non si concretizza ancora in un’attività vera e propria di intervento psicologico organizzato, non sarà necessario richiedere il consenso informato al trattamento sanitario; diversamente, già da un ipotetico secondo contatto il consenso sarà necessario, come previsto dalla Legge per qualsiasi attività di consulenza sanitaria.
Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio in tutti i casi di raccolta di dati personali della persona assistita.
Nell’ipotesi in cui si debba proseguire con modalità telematiche un rapporto professionale già in corso, posto che lo psicologo abbia già raccolto i dati dei suoi assistiti e acquisito i due consensi sopra indicati:
- sarà necessario sottoporre nuovamente alla persona assistita il consenso informato al trattamento sanitario (o, in alternativa, una integrazione di quello precedentemente sottoscritto), fornendo tutte le informazioni utili a chiarire le nuove modalità di lavoro (ad esempio tipo di tecnologia utilizzata: Skype, WhatsApp, o altro; informazioni relative alla sicurezza e riservatezza del setting, possibilità o meno di registrare le sedute etc..) chiedendo apposito consenso alla prosecuzione del rapporto professionale nelle nuove modalità;
- non sarà necessario chiedere un nuovo consenso al trattamento dei dati personali, se le finalità di trattamento siano sempre le stesse originariamente autorizzate (diagnosi, terapia, contatti, sedute ecc..).
Nell’ipotesi in cui si debba iniziare un rapporto professionale con modalità telematiche, lo psicologo dovrà acquisire entrambi i consensi sopra indicati.
Per adempiere a tali obblighi, è possibile utilizzare il modello attualmente presente sul sito dell’Ordine alla pagina Informativa e Consenso informato, che potrà essere adattato alle esigenze del caso specifico.
Come raccogliere il consenso
Il professionista potrà inviare il modello di consenso alla persona assistita per e-mail o PEC (si ricorda che il valore di posta raccomandata a/r si ha solo nel caso di invio da pec a pec).
Se la persona assistita ha a disposizione stampante e scanner, dovrà stampare il documento, firmarlo, scansionarlo e restituirlo al professionista tramite e-mail o pec (si potrà poi procedere con l’acquisizione della firma autografa appena possibile);
Se la persona assistita è dotata di firma digitale, dovrà firmare il documento e restituirlo al professionista tramite e-mail o pec;
Se la persona assistita non ha a disposizione una delle tecnologie sopra indicate, dovrà inviare un messaggio di risposta tramite e-mail o pec prestando il consenso, procedendo poi a regolarizzare con firma autografa non appena possibile.
Non è necessario per il professionista chiedere l’invio della fotocopia di un documento di identità in allegato, ma, nell’ipotesi di prosecuzione di un intervento già iniziato, e invio del consenso da casella e-mail non certificata, senza firma scansionata o digitale, potrà chiedere alla persona assistita di fornire le proprie generalità (nome, cognome, codice fiscale) per confermare i dati già raccolti.
Nell’ipotesi in cui si debba iniziare un rapporto professionale con modalità telematiche e la persona assistita non abbia a disposizione stampante, scanner, firma digitale, potendo prestare il proprio consenso esclusivamente con e-mail non certificata, preso atto della situazione di emergenza – da indicare anche nell’informativa al trattamento dei dati personali – il professionista potrà chiedere gli estremi di un documento di identità a conferma del consenso fornito.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 31 del Codice Deontologico, nel caso in cui le persone assistite siano minorenni, il consenso dovrà essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela sugli stessi.
Lo Psicologo deve altresì assicurare la corretta custodia dei dati raccolti e delle informazioni, effettuando la scelta degli strumenti tecnici più idonei al riguardo.
Da ricordare
L’Ordine ricorda che, ormai da tempo, è consentito agli iscritti di annotare nella propria scheda personale i dati relativi allo svolgimento di prestazioni psicologiche a distanza, in modo che tale disponibilità possa essere riportata sull’Albo online, a beneficio dell’utenza. Sarà, perciò, cura del professionista che intenda assumere una tale iniziativa, darne notizia all’Ordine attraverso l’area riservata del sito, fornendo i relativi dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail, sito web, contatto Skype, etc.).
Si segnala infine che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha pubblicato un elaborato della Commissione Atti Tipici (“Digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal Web”, 2017) proponendo delle specifiche Linee guida che, pur non avendo carattere vincolante, hanno l’obiettivo di fornire un indirizzo per svolgere con competenza la propria attività professionale mediante utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza.