Di recente il Consiglio dell’Ordine ha apportato alcune importanti modifiche al Regolamento sul trattamento dei dati personali degli iscritti all’Albo degli Psicologi del Lazio, in particolare per ciò che attiene alla pubblicazione sull’Albo online di alcuni dati che, a norma della Legge n. 56/1989 sull’Ordinamento della professione di psicologo, costituiscono parte integrante dell’Albo.
Come noto, al pari di un qualsiasi altro registro pubblico, l’Albo – per sua stessa natura e funzione – risponde a un’esigenza di pubblicità, nonché alla tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, instaurano rapporti professionali con i professionisti iscritti.
I dati obbligatori di cui si compone l’Albo sono per ciascun professionista: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero e data di iscrizione, sezione A o B, annotazione della specializzazione in psicoterapia o dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, eventuale preclusione all’esercizio della libera professione.
Di norma, l’Albo online consultabile sul sito web dell’Ordine alla pagina www.ordinepsicologilazio.it/albo riporta, per ciascun professionista, i dati obbligatori che per legge figurano nell’Albo tenuto dall’Ordine sui suoi sistemi informatici. L’Albo online può inoltre contenere alcuni dati facoltativi, cioè dati autonomamente pubblicati dal professionista sul proprio profilo per dettagliare meglio l’ambito di intervento o agevolare una richiesta di contatto (ad esempio il numero di telefono, i canali social e così via).
Con le recenti modifiche apportate al Regolamento sul trattamento dei dati, il Consiglio dell’Ordine ha introdotto alcune tutele a garanzia del diritto alla riservatezza dei suoi iscritti, rendendo oscurabile sull’Albo online uno o più tra i seguenti dati obbligatori: indirizzo di residenza, luogo di nascita, data di nascita.
Contestualmente all’entrata in vigore del Regolamento, quindi, ciascun professionista iscritto all’Albo ha facoltà di “oscurare” dal proprio profilo pubblico uno o più tra questi dati (articolo 8, comma 3). Per farlo è necessario accedere alla propria Area riservata, cliccare sulla voce Modifica profilo e infine selezionare le corrispondenti voci nel box Privacy. La modifica dovrà essere infine salvata cliccando sul relativo pulsante.
È importante precisare, tuttavia, che l’oscuramento di tali dati opera esclusivamente sull’Albo online e non avrà alcun effetto sui dati posseduti dall’Ordine con la finalità di adempiere al dettato della Legge n. 56/1989. Ne deriva che, benché irraggiungibili attraverso l’Albo online, tali dati continueranno ad essere comunque accessibili a chi si rivolgesse all’Ordine per una consultazione dell’Albo. Se, quindi, un utente chiedesse indicazioni atte a identificare con precisione la posizione ordinistica di un professionista, contattando gli uffici dell’Ordine o presentando una richiesta attraverso altri strumenti a sua disposizione, l’Ordine non potrà esimersi dall’obbligo di comunicare tutti i dati che per legge rilevano ai fini della tenuta dell’Albo, tra cui la data di nascita, il luogo di nascita o l’indirizzo di residenza.
Tutto ciò, ovviamente, salvo comprovate esigenze che, a tutela dell’incolumità fisica e personale di un professionista, giustificassero l’oscuramento di uno più dati tra quelli obbligatori anche nei riguardi di consultazioni dell’Albo a norma di legge, ovvero quello detenuto sui sistemi informatici dell’Ordine con la finalità di adempiere a una specifica previsione normativa.
Il Regolamento recentemente modificato (art. 8 comma 5) prevede infatti che il professionista che si trovi in una situazione pregiudizievole per la propria incolumità fisica e personale ha anche facoltà di richiedere un temporaneo e motivato oscuramento dei dati obbligatori, rendendoli non comunicabili a terzi in alcun modo. In tal caso l’Ordine si riserva di svolgere un attento bilanciamento degli interessi tra diritto alla riservatezza del professionista e quello alla trasparenza della cittadinanza, accettando o rigettando l’istanza rivolta dal professionista.
In alcun caso potrà essere prevista la rimozione del dato negli archivi interni dell’Ordine, che continuerà a trattare i dati obbligatori come informazioni imprescindibili ai fini della tenuta dell’Albo nei termini di legge, anche se l’interessato abbia voluto oscurare la visibilità sull’Albo o se vi siano comprovati motivi che impediscano la comunicazione dei dati a terzi.