L'importanza del preventivo e della pattuizione del compenso
In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 150 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), lo psicologo ha l'obbligo di fornire al paziente/cliente, nell’ambito della raccolta del consenso Informato, anche un preventivo scritto (o digitale) sulla prestazione, in base al quale si comunica in forma scritta o digitale la prevedibile misura del costo della prestazione.
Già il Decreto-legge n. 1 del 4 gennaio 2012 aveva introdotto l’obbligo del preventivo per i tutti i professionisti, senza però fare richiesta espressa della forma scritta (o digitale).
Premesso tutto ciò, la legge n.124/2017 non prevede alcuna sanzione civilistica in caso di mancanza del preventivo, ma va sottolineato che in caso di contestazione da parte del Paziente/cliente la mancanza di un preventivo potrà influire sull’esito dell’eventuale causa per il pagamento, quanto meno rispetto alla determinazione dell’ammontare del compenso.
In mancanza di preventivo scritto, infatti, l’unico documento che può vincolare le parti è la fattura che viene emessa a “vista”. Emettere una fattura “a vista” significa che il documento è pagabile al momento di emissione. Naturalmente, in questo caso, vi sono minori tutele per il professionista, in caso di insolvenza del cliente.
Un paziente con una fattura “a vista” potrebbe sentirsi libero non pagare, non avendo sottoscritto con accettazione alcun preventivo.
In questa situazione risultano fondamentali l’emissione della fattura e la corretta compilazione del consenso informato. Tali documenti, infatti, sono gli unici ad avere rilevanza in funzione della valenza probatoria tra le parti.
La procedura stragiudiziale e la procedura giudiziale
Al fine di evitare che il compenso dovuto dal paziente/cliente per la prestazione professionale vada perduto è opportuno che si proceda con l’invio di preliminari solleciti il pagamento, via PEC o Raccomandata AR, allegando copia della documentazione attestante l’avvenuta prestazione.
Una volta verificata la perdurante situazione di insolvenza del paziente/cliente il professionista è chiamato ad attivarsi tempestivamente.
Infatti, il termine di prescrizione della parcella del professionista è soltanto di tre anni.
In questi casi è fondamentale instaurare, da subito, una procedura stragiudiziale.
In genere, questa procedura parte con una lettera di messa in mora (o sollecito di pagamento) al debitore. Questa lettera può essere inviata efficacemente attraverso l’invio di una lettera raccomandata AR o di una PEC. In questa comunicazione il professionista deve sollecitare il pagamento dell’importo dovuto per la prestazione professionale effettuata.
L’obiettivo è quello di dare un termine perentorio (ragionevole, solitamente 15/20 giorni) per l’adempimento dell’obbligazione (ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile).
Si tratta di un primo step che può essere percorso per evitare di mettere in atto immediatamente azioni più incisive e per verificare l’effettiva buona fede del debitore che magari si trova in difficoltà economica.
Scaduto il primo termine, è necessario inviare una seconda raccomandata con la quale, questa volta, si indica che se non verrà effettuato il pagamento della prestazione, verrà affidato incarico ad un legale.
Decorso tale termine, se il pagamento non viene effettuato, è necessario rivolgersi ad un legale per avviare, a questo punto, una procedura giudiziale.
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