Consenso informato per attività di ricerca

Informazioni generali e facsimile

Premesso che le attività di ricerca, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Costituzione sono libere, gli psicologi che intendano dedicarvisi sono tenuti al rispetto di alcuni principi etici e giuridici.

Alcune attività di ricerca, che prevedono la somministrazione di stimoli, possono comportare rischi per i soggetti sperimentali: in questi casi è opportuno che gli psicologi responsabili dell’attività stessa sottopongano il progetto a un Comitato Etico da individuare fra quelli istituiti presso le Università e presso Enti di ricerca del Sistema Sanitario pubblico.

Sia in ambito pubblico che privato, nelle attività di ricerca gli psicologi sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico, e in particolare degli articoli seguenti:

Articolo 5 – Competenza professionale

La psicologa e lo psicologo sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali operano. [...]

Riconoscono i limiti della loro competenza e usano, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici e non suscitano nella persona cliente e/o utente aspettative infondate. 

Articolo 7 – Validità dei dati e delle informazioni

Nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale, nonché nelle attività didattiche, di formazione e supervisione, la psicologa e lo psicologo valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità, di attendibilità, di accuratezza, di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte; espongono, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i limiti dei risultati a cui sono arrivati. 

La psicologa e lo psicologo, su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata, coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile. 

Articolo 9 – Consenso informato nella ricerca

Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi della stessa, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il consenso. 

Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza. 

Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. 

Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente, correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, la psicologa e lo psicologo hanno l’obbligo di fornire, alla fine dell’attività sperimentale e/o di ricerca, le informazioni dovute e di acquisire l’autorizzazione all’uso del materiale e dei dati raccolti. 

Per quanto concerne le persone che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela.

È altresì richiesto l’assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità. 

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. 

Chi svolge attività di ricerca in psicologia utilizza, pertanto, esclusivamente metodi e tecniche per cui possiede un’adeguata preparazione scientifica; si impegna ad aggiornare costantemente le proprie competenze tecniche e professionali e agisce affinché coloro che lavorano sotto la sua supervisione operino nei i limiti delle loro competenze.

Il consenso alla partecipazione allo studio/ricerca e il consenso al trattamento dei dati delle persone direttamente coinvolte nella ricerca debbono essere raccolti individualmente. Tale consenso, prestato dai soggetti coinvolti nella ricerca, non deve essere confuso con le autorizzazioni eventualmente necessarie in ragione del contesto organizzativo in cui la ricerca si svolge, nonché dell’ambito e dell’oggetto della ricerca stessa.

La seguente bozza di modulo costituisce una cornice meramente generale da adattare alla tipologia di ricerca e al contesto nei quali la suddetta viene svolta.

Nell’uso del facsimile si richiama l’attenzione sull’opportunità che, oltre ad apporre le sottoscrizioni finali, siano siglate le singole pagine precedenti. Il professionista dovrà conservare l’originale del documento, provvedendo a rilasciarne una copia alla persona assistita.

Allegati