Consenso informato per attività di ricerca

Informazioni generali e facsimile

Premesso che le attività di ricerca, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Costituzione sono libere, gli psicologi che intendano dedicarvisi sono tenuti al rispetto di alcuni principi etici e giuridici.

Alcune attività di ricerca, che prevedono la somministrazione di stimoli, possono comportare rischi per i soggetti sperimentali: in questi casi è opportuno che gli psicologi responsabili dell’attività stessa sottopongano il progetto a un Comitato Etico da individuare fra quelli istituiti presso le Università e presso Enti di ricerca del Sistema Sanitario pubblico.

Sia in ambito pubblico che privato, nelle attività di ricerca gli psicologi sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico, e in particolare degli articoli seguenti:

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. […]

Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Chi svolge attività di ricerca in psicologia utilizza, pertanto, esclusivamente metodi e tecniche per cui possiede un’adeguata preparazione scientifica; si impegna ad aggiornare costantemente le proprie competenze tecniche e professionali e agisce affinché coloro che lavorano sotto la sua supervisione operino nei i limiti delle loro competenze.

Il consenso alla partecipazione allo studio/ricerca e il consenso al trattamento dei dati delle persone direttamente coinvolte nella ricerca debbono essere raccolti individualmente. Tale consenso, prestato dai soggetti coinvolti nella ricerca, non deve essere confuso con le autorizzazioni eventualmente necessarie in ragione del contesto organizzativo in cui la ricerca si svolge, nonché dell’ambito e dell’oggetto della ricerca stessa.

La seguente bozza di modulo costituisce una cornice meramente generale da adattare alla tipologia di ricerca e al contesto nei quali la suddetta viene svolta.

Nell’uso del facsimile si richiama l’attenzione sull’opportunità che, oltre ad apporre le sottoscrizioni finali, siano siglate le singole pagine precedenti. Il professionista dovrà conservare l’originale del documento, provvedendo a rilasciarne una copia alla persona assistita.

Allegati