Consenso al trattamento sanitario

Come e da chi acquisire il consenso informato al trattamento sanitario e come comportarsi in caso di difficoltà

È possibile acquisire il consenso informato al trattamento sanitario facendo sottoscrivere al paziente il modello predisposto dalla Commissione deontologica dell'Ordine.

Nel caso di persona minorenne il consenso informato dovrà essere fornito dagli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di persona interdetta, da chi eserciti la tutela.

Il professionista dovrà conservare l’originale del documento, provvedendo a rilasciarne una copia al paziente.

È possibile scaricare un modello per l'acquisizione del consenso informato alla pagina http://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/consenso-informato/.

L’affido esclusivo a uno dei due genitori non fa venir meno la responsabilità genitoriale dell’altro. Per tale ragione, è necessario anche il consenso del genitore non affidatario se mantiene sul minore la responsabilità genitoriale.

In linea generale, per erogare prestazioni professionali nei confronti di un minore è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La valutazione della necessità e dell’urgenza della prestazione è in capo al singolo professionista, che valuta caso per caso le esigenze di tutela del benessere psicologico del minore.

Per Autorità Tutoria s’intende il Giudice tutelare, articolazione del Tribunale ordinario, o altro giudice dinanzi al quale eventualmente sia pendente procedimento relativo all'affidamento del minore.

Nella comunicazione occorre riportare i dati identificativi del minore e la data d’inizio del rapporto professionale. Occorre precisare che, ritenute e succintamente motivate la necessità e l’urgenza, si opererà senza disporre del consenso di uno o di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 31 del Codice deontologico. La comunicazione può essere inviata all’Autorità tutoria:

  • per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo premura di conservare copia della comunicazione e le ricevute postali;
  • tramite P.e.c. (posta elettronica certificata) avendo premura di scrivere ad un indirizzo di posta elettronica certificata;
  • depositata a mano presso la Cancelleria.

Si fornisce di seguito un fac simile per la comunicazione al giudice tutelare, elaborato dalla Commissione deontologica dell'Ordine.


FAC-SIMILE COMUNICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE
PER INTERVENTO PSICOLOGICO SU MINORI
CON IL CONSENSO DI UN SOLO GENITORE

Al Giudice Tutelare
c/o Tribunale Ordinario di …

Raccomandata a/r

Oggetto: comunicazione di inizio intervento psicologico

Io sottoscritta/o <…>, psicologa/o iscritto all’Albo professionale degli Psicologi del Lazio con il n. <…>, ai sensi dell’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, comunico quanto segue.

In data <…> mi è stato richiesto un intervento di <diagnosi, terapia, sostegno, altro…> da parte di <cognome e nome>, <madre, padre, altro esercente la responsabilità genitoriale> a vantaggio di <cognome e nome del minore> di anni <…>.

Ad una prima sommaria valutazione la/il minore presenta i seguenti <comportamenti; sintomi; indicatori di disagio psicologico/psicosociale; altro: …>.

Non è possibile ottenere il consenso dell’altro esercente la responsabilità genitoriale, <cognome e nome>, in quanto <irreperibile; non consapevole della serietà/gravità dei problemi sopra indicati; sospettato di maltrattamenti/abusi presumibilmente causa dei problemi sopra indicati; altro…>.

Ravvisando, pertanto, le condizioni di necessità e urgenza richieste dal citato art. 31, procedo all’intervento psicologico con il consenso della/del sola/o richiedente, salva diversa disposizione di codesta Autorità.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con osservanza,

< Firma autografa >

No, il Codice deontologico non subordina l’avvio del trattamento psicologico al riscontro dell’Autorità Tutoria, che dovrà soltanto esserne informata.

No, se a ordinare la prestazione è l’Autorità giudiziaria non è richiesto il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il consenso deve essere fornito da parte di chi, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, ne esercita la tutela.

Se la scuola ha già acquisito il consenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, il professionista non dovrà adoperarsi ulteriormente. Il consenso deve essere espresso, non tacito, eventualmente acquisito con l’accettazione del servizio di sportello. Lo psicologo è comunque tenuto ad accertarsi che la scuola lo abbia ottenuto. Se la scuola non ha acquisito il consenso, spetterà allo psicologo acquisirlo caso per caso.

Il Codice deontologico permette di operare in deroga all’obbligo di consenso: nel caso in cui si ravvisa la necessità e l’urgenza dell’intervento, nonché dell’assoluta riservatezza, è possibile iniziare il rapporto a condizione di informare l’Autorità Tutoria.