Le imposte sui redditi, sia determinate con il procedimento previsto per i professionisti in regime semplificato-ordinario che in regime forfettario, devono essere versate utilizzando il Modello F24 entro determinati termini stabiliti annualmente dall’Agenzia delle Entrate.
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Imposta Sostitutiva) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
Generalmente la prima fase è prevista il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, e la seconda il 30 novembre, ambedue salvo proroghe.
Il saldo che risulta dal modello Redditi Pf e l’eventuale prima rata di acconto da versare nella prima fase in genere possono essere versati entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. È prevista anche la possibilità di rateizzare il versamento della prima fase fino a 5 rate da effettuarsi entro il 30 novembre.
Non sono previste maggiorazioni o rateizzazioni, invece, per i versamenti relativi alla seconda fase, quella relativa al 30 novembre.
L’acconto Irpef o dell’Imposta sostitutiva è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 50% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 50% - entro il 30 novembre.
Il calcolo dell’acconto può essere effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un reddito imponibile inferiore rispetto all’anno precedente.
Attenzione però. In caso di erronea valutazione della previsione del reddito imponibile, con conseguente riduzione della determinazione dell’acconto versato, scattano le sanzioni. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le sanzioni previste di cui ai Dlgs. n. 471 e n. 472 del 1997.
Per sanare le violazioni è, comunque, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Dalle dichiarazioni dei redditi, spesso può emergere un credito d’imposta, in luogo di un debito, per effetto di determinate operazioni.
Di seguito riporto alcune tra le più comuni:
- acconti versati per l'anno di imposta, superiodi al saldo debitorio;
- crediti spettanti al contribuente per norme specifiche: ristrutturazionei, interventi per il risparmio energetico, etc.;
- crediti di imposta per il riacquisto della prima casa.
Quando emerge un credito, il contribuente può indicare di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l'Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute.
In alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo.
Tra i principali tributi compensabili con il modello F24 con il credito d’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi, ricordiamo l’IMU, l’Imposta sostitutiva, l’IVA, etc. Per gli psicologi è possibile compensare con il suddetto credito, anche il saldo e l’acconto del versamento dei contributi ENPAP.