I regimi fiscali attualmente disponibili

Semplificato o forfettario? Quando conviene l'uno e quando l'altro

Una delle principali questioni che uno psicologo è chiamato ad affrontare, una volta presa la decisione di aprire la Partita Iva, è la scelta del regime fiscale, cioè l’insieme delle norme e procedure contabili da porre in essere per determinare il proprio reddito, scaricare le spese, calcolare i vari tributi e corrispondere quanto dovuto all’erario.

La vigente normativa (Dpr n. 633/1972 e Dpr n. 917/1986) prevede tre regimi fiscaliregime ordinario, regime semplificato (o, per maggiore precisione, regime ordinario semplificato) e regime forfettario.


Il regime semplificato e il regime ordinario

Il regime contabile naturale per i professionisti è quello semplificato (introdotto dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973), proprio per permettere a piccole imprese e ai lavoratori autonomi di tenere scritture contabili molto più semplici e veloci.

La permanenza in tale regime è consentita fino ad una soglia di reddito dell’anno precedente pari ad euro 400.000. Quando viene superata questa soglia, scatta l’obbligo della contabilità ordinaria a partire dall’anno successivo.

La determinazione del reddito avviene rispettando inoltre il principio di cassa: il reddito imponibile, quindi, è determinato dalla differenza tra ricavi effettivamente incassati e i costi effettivamente sostenuti nell’anno.

I professionisti in regime ordinario o semplificato sono tenuti a sbrigare numerosi adempimenti nel corso dell’anno. Ecco elencati alcuni dei più importanti (elenco non esaustivo):

  • tenuta registri Iva: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e vendita, esenti e fuori campo Iva;
  • tenuta registro incassi/pagamenti, da registrare entro 60 giorni;
  • registro dei beni ammortizzabili (salvo alcune eccezioni);
  • Libro Unico del Lavoro, solo in presenza di dipendenti;
  • ISA, Esterometro etc..

Occorre, inoltre, presentare annualmente la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva e, con frequenza trimestrale, la comunicazione Iva per le liquidazioni periodiche (da inoltrare in formato digitale).

Ricordiamo, infine, che l’utilizzo della fattura elettronica è obbligatorio, dal 2019, in entrambi i regimi fiscali.


Il regime forfettario

Affianco I due regimi fiscali – ordinario e semplificato – finora analizzati, il legislatore italiano ha voluto introdurre quello forfettario, al fine di semplificare la vita dei professionisti, soprattutto nei primi attività, quando il loro giro d’affari non superi i 65.000 euro annui.

Il regime forfettario introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, poi modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è un regime fiscale agevolato che riduce nettamente il “peso” delle imposte e richiede ben pochi adempimenti.

Il vantaggio principale, che ha reso il regime forfettario così popolare, consiste nell’aver introdotto una imposta sostitutiva nella determinazione dei redditi professionali del tipo “FLAT TAX”, molto più vantaggiosa dell’onerosa IRPEF, presente nei regimi sopradescritti, la cui aliquota più bassa corrisponde al 23%.

Chi si avvale del regime forfettario, infatti, paga soltanto un’imposta con aliquota al 15% e, se si rientra nelle tipologie per essere definiti start-up, si può usufruire di un’ulteriore riduzione – dal 15% al 5% – per il primo quinquennio.

Va ricordato che esistono dei parametri specifici per potervi accedere:

  1. ricavi e compensi: fino a 65.000 euro/anno;
  2. redditi da lavoro dipendente e assimilati: fino a 30.000 euro/anno;
  3. spesa per impiegati e/o collaboratori: fino a 20.000 euro/anno.

In aggiunta alla convenienza fiscale, vi è poi un'altro grande vantaggio, ovvero il metodo utilizzato per il calcolo delle spese deducibili.

Come già anticipato, infatti, la determinazione del reddito analitica – ossia “detraendo” voce dopo voce le spese deducibili, tipica dei regimi semplificato e ordinario, non si applica nel regime forfettario, con conseguente abbattimento degli adempimenti contabili IVA e Redditi.

Nel regime forfettario si applica una deduzione su base fissa (22% dei Corrispettivi Totali o Fatturato), e quindi un assoggettamento ad imposizione fiscale il restante 78% del fatturato.

Il termine “forfettario” deriva proprio da ciò, in quanto per la determinazione del reddito si procede con una detrazione “forfettaria” dal fatturato conseguito dei costi professionali, senza necessità di individuarne provenienza e valore. Le uniche spese che possono essere detratte analiticamente sono i contributi previdenziali versati nell’anno di competenza.

Rappresentati così, con le descritte tipizzazioni, sembrerebbe non esserci paragone di convenienza tra i “regimi fiscali” cosiddetti tradizionali e quello forfettario. Ma non è sempre così; infatti, in certi casi, nonostante la una tassazione più bassa e i tanti benefici sopra elencati, il regime forfettario potrebbe non essere più conveniente del regime semplificato. Ad esempio, per le attività che necessitano annualmente di spese ed investimenti di grande entità, che dunque superano la percentuale dedotta in relazione all’indice di redditività, è più indicato un regime fiscale che consenta di conteggiare le spese analiticamente effettivamente sostenute. 


Alcuni esempi

Facciamo un paio di esempi che possono agevolare la comprensione di quanto appena riportato.

Il confronto è stato effettuato utilizzando le nuove aliquote IRPEF introdotte dalla Legge di Bilancio 2022  Legge 30 dicembre 2021 n. 234, pubblicato nel supplemento n.49 della GU Serie Generale 310 del 31 dicembre 2021.

Caso 1. Psicologo con fatturato annuo di euro 40.000, e costi professionali di euro 18.300

 

Regime semplificato
Fatturato (A) 40.000,00
Affitto Studio - 10.000,00
Assicurazioni - 300,00
Spese Amministrative - 1.000,00
Collaboratore Desk - 7.000,00
Costi (B) - 18.300,00
Reddito Lordo (A-B) 21.700,00
Irpef Lorda 23,62% - 5.125,00
Reddito netto 16.575,00

 

Regime forfettario
Fatturato (A) 40.000,00
Affitto Studio - 10.000,00
Assicurazioni - 300,00
Spese Amministrative - 1.000,00
Collaboratore Desk - 7.000,00
Costi (B) - 18.300,00
Reddito Lordo (A-B) 21.700,00
Imposta sostitutiva 15% -4.680,00
Reddito netto 17.020,00

 

In questo caso, a parità di costi e fatturato, abbiamo la decisamente convenienza nell’adottare il regime forfettario, non solo per la fiscalità di beneficio, ma anche per l’eliminazione dell’obbligo di rendicontare analiticamente i costi sostenuti.

Vediamo, tuttavia, come la situazione risulta diversa esaminando un altro caso.

 
Caso 2. Psicologo con fatturato annuo di euro 40.000, e costi professionali di euro 31.300

 

Regime semplificato
Fatturato (A) 40.000,00
Affitto Studio - 20.000,00
Assicurazioni - 300,00
Spese Amministrative - 1.000,00
Collaboratore Desk - 10.000,00
Costi (B) - 31.300,00
Reddito Lordo (A-B) 8.700,00
Irpef Lorda 23% - 2.001,00
Reddito netto 10.701,00

 

Regime forfettario
Fatturato (A) 40.000,00
Affitto Studio - 20.000,00
Assicurazioni - 300,00
Spese Amministrative - 1.000,00
Collaboratore Desk - 10.000,00
Costi (B) - 31.300,00
Reddito Lordo (A-B) 8.700,00
Imposta sostitutiva 15% - 4.680,00
Reddito netto 4.020,00

 

Come appare chiaro, in questo secondo caso, in cui le spese gestionali sono particolarmente elevate e cospicua incidenza sul fatturato, la soluzione più conveniente è quella del regime semplificato.

In conclusione, quindi, ciò che rileva principalmente nella determinazione della scelta del regime fiscale è avere ben presente l’entità delle spese e degli investimenti che necessitano annualmente alla propria attività.