La disciplina psicologica trova uno dei suoi orizzonti occupazionali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), cioè l’insieme delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica, posti sotto la competenza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali (art. 1 L. 833/1978).
Il Ssn è composto dunque, oltre che dal Ministero della Salute e dagli enti sotto la competenza di quest’ultimo, anche dai servizi sanitari regionali, cioè le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, attraverso cui le Regioni, in armonia con il dettato costituzionale, garantiscono l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei cittadini.
Nell’ambito di tali strutture, la professione di psicologo può essere svolta essenzialmente attraverso due differenti modalità:
- in regime di consulenza, esercitando cioè in qualità di libero professionista dotato di partita Iva;
- in regime di rapporto di lavoro dipendente, dunque come dipendente pubblico.
L’attività consulenziale dello psicologo libero professionista è solitamente legata a un ambito d’intervento o a uno specifico progetto, definiti a priori dalla struttura committente – una Asl o un ospedale ad esempio – e descritti all’interno di un avviso di selezione pubblica. Tale avviso fissa altresì i requisiti specifici di partecipazione alla procedura d’affidamento dell’incarico, tra cui necessariamente la Laurea in Psicologia, l’abilitazione professionale, l’iscrizione alla sezione A dell’Albo e, se richiesta dalla natura dell’incarico, l’eventuale specializzazione in psicoterapia.
L’accesso ai ruoli organici del Ssn è soggetto invece ad una particolare disciplina, il cui quadro normativo è rappresentato dal Dpr n. 483/1997. Occorre in primo luogo precisare come l’attività dello psicologo dipendente del Ssn sia inquadrabile all’interno di un unico ruolo di livello dirigenziale.
All’interno di quest’unico ruolo, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo all’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, ciascun dirigente, anche in relazione all’anzianità di servizio, può esser titolare di un incarico dirigenziale che può essere di direzione di struttura semplice, o direzione di struttura complessa, di natura professionale di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettiva, di verifica e di controllo.
Secondo l’art. 52 del Dpr 483/1997, alle procedure concorsuali per titoli ed esami per l’assegnazione del profilo professionale di dirigente psicologo possono accedere i professionisti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- diploma di laurea in Psicologia (conseguita secondo il vecchio ordinamento, o laurea specialistica classe 58/S ex Dm n. 509/1999 o laurea Magistrale LM-51 ex Dm n. 270/2004);
- iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi;
- diploma di Specializzazione in Psicologia conseguito presso una Scuola di specializzazione universitaria oppure diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguito presso un Istituto privato riconosciuto.
Dall’elencazione di tali requisiti, appare dunque evidente come il professionista intenzionato ad accedere ai ruoli dirigenziali di psicologo all’interno del Ssn debba necessariamente aver titolo per poter esercitare l’attività psicoterapeutica.
La successiva Legge n. 31/2008 (art. 24-sexies) ha inoltre chiarito come siano requisiti validi ai fini dell’accesso ai concorsi per dirigente psicologo presso il Ssn sia i titoli di specializzazione in psicoterapia rilasciati a conclusione di un percorso formativo di durata almeno quadriennale che permettano l’annotazione come psicoterapeuta presso l’Albo (art. 3, Legge n. 56/1989), sia l’autorizzazione all’esercizio della psicoterapia riconosciuta dall’Ordine in fase di prima applicazione della legge istitutiva della professione di psicologo (art. 35, Legge n. 56/1989).