Una prestazione di lavoro autonomo occasionale può essere definita è una qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
Dopo l’approvazione ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 (cosidetto Jobs Act) con cui si sono abolite sia le collaborazioni occasionali sia i contratti a progetto, le prestazioni occasionali sono state viste come la soluzione ad ogni tipo di problema per molti piccoli professionisti, spaventati dall’apertura della partita Iva.
Vi ancora una diffusa consapevolezza, anche tra coloro i quali sono regolarmente iscritti in albi professionali, che sia sempre possibile utilizzare lo strumento della “prestazione occasionale”, senza problemi, in tutti quei casi, in cui manca il requisito dell’abitualità e/o della continuità, restando sotto la soglia di € 5.000 annui.
Ma, come ormai è noto da tempo, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (vedi risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88\E e da ultima la risoluzione n. 41 del 15 Luglio 2020), in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297, che l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente.
In virtù di quanto riportato, si deve dedurre che anche l'attività dello psicologo, in quanto professione regolamentata da un apposito ordine professionale, in ossequio dell’art. 2229 del c.c., non può essere in nessun caso di natura occasionale, con conseguente obbligo dell’apertura della partita I.V.A (art. 5 d.p.r. 633/72).