Partita Iva e regimi fiscali

Come aprire la partita Iva e quale regime scegliere

Il lavoro autonomo dello psicologo: l’obbligo della partita Iva

La professione di psicologo può essere esercitata o in regime di lavoro subordinato (il cosiddetto lavoro dipendente, a tempo determinato o a tempo indeterminato) oppure in regime di lavoro autonomo, cioè svolgendo la “libera professione”.

E’ importante precisare che, al pari di ogni altro professionista iscritto in un Albo professionale (medici, avvocati, ingegneri, etc.), anche gli psicologi, per esercitare un’attività sporadica e caratterizzata da assenza di continuità, non possono far ricorso alle cosiddette “prestazioni occasionali”, pur restando sotto la soglia di € 5.000 annui.

Dopo l’approvazione e l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (“Jobs Act”), che ha abolito sia le collaborazioni occasionali sia i contratti a progetto, in tanti, tra i giovani professionisti spaventati dall’avvio della libera professione, hanno erroneamente intravisto nelle cosiddette prestazioni occasionali una valida alternativa all’apertura della Partita Iva.

Nel corso degli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia più volte chiarito (Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88\E e Risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297) che l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’Albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente. Per tale ragione, in quanto professione regolamentata, anche l’attività dello psicologo, in ossequio all’articolo 2229 del c.c., non può mai assumere carattere occasionale.

Ne deriva che lo psicologo che intenda esercitare autonomamente la propria attività è sempre soggetto all’obbligo di apertura della partita Iva (art. 5 d.p.r. 633/72).


Come aprire partita Iva

Per aprire Partita Iva è necessario trasmettere all’Agenzia un’apposita dichiarazione, utilizzando il “modello di inizio attività” (modello AA9/12entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività. 

Su tale modello, tra le varie cose, devono essere indicati propri dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice attività Ateco 86.90.30, unico per le attività svolte da psicologi o da psicologi psicoterapeuti.

Per la compilazione della dichiarazione è indispensabile attenersi alle apposite istruzioni che sono allegate al modello. 

Come si apprende dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

  • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;

in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Gli attuali regimi fiscali: ordinario, semplificato e forfettario

All’atto della partita Iva lo psicologo è tenuto a indicare, tra le altre cose, il regime fiscale che applicherà alla propria attività professionale. Il regime fiscale è l’insieme delle norme e delle procedure contabili da porre in essere per determinare il proprio reddito, scaricare le spese, calcolare i vari tributi e corrispondere quanto dovuto all’erario.

La scelta del regime fiscale è dunque un’operazione importante, da affrontare dietro consiglio di un commercialista di fiducia, che sarà in grado di guidare il giovane professionista verso la soluzione più adeguata sulla base di un’attenta valutazione.

Vediamo a seguire quali sono i regimi fiscali che è possibile applicare, prima di scoprire quando, in linea generale, è più conveniente preferire uno ad un altro.

La vigente normativa (Dpr n. 633/72 e Dpr n. 917/1986) prevede tre regimi fiscali: 

  • il regime ordinario;
  • il regime semplificato (o, per maggiore precisione, regime ordinario semplificato);
  • il regime forfettario.

Il regime contabile naturale per i professionisti è quello semplificato (introdotto dall’articolo 18 del Dpr n. 600/1973), proprio per permettere a piccole imprese e ai lavoratori autonomi di tenere scritture contabili molto più semplici e veloci.

La permanenza in tale regime è consentita fino ad una soglia di reddito dell’anno precedente pari ad € 400.000. Quando viene superata questa soglia, scatta l’obbligo della contabilità ordinaria a partire dall’anno successivo.

La determinazione del reddito avviene rispettando inoltre il principio di cassa: il reddito imponibile, quindi, è determinato dalla differenza tra ricavi effettivamente incassati e i costi effettivamente sostenuti nell’anno.

I professionisti in regime ordinario o semplificato sono tenuti ad osservare numerosi adempimenti nel corso dell’anno. Ecco elencati alcuni dei più importanti (elenco non esaustivo): 

  • tenuta registri Iva: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e vendita, esenti e fuori campo Iva;
  • tenuta registro incassi/pagamenti, da registrare entro 60 giorni;
  • registro dei beni ammortizzabili (salvo alcune eccezioni);
  • Libro Unico del Lavoro, solo in presenza di dipendenti;
  • ISAEsterometro etc..

Occorre, inoltre, presentare annualmente la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva e, con frequenza trimestrale, effettuare la comunicazione Iva per le liquidazioni periodiche (da inoltrare in formato digitale).

Ricordiamo, infine, che l’utilizzo della fattura elettronica è obbligatorio, dal 2019, in entrambi i regimi fiscali.

Accanto ai due regimi fiscali finora analizzati (ordinario e semplificato), il legislatore italiano ha voluto introdurre quello forfettario, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti fiscali dei professionisti, soprattutto nei primi attività, quando il loro giro d’affari non supera i € 65.000 annui.

Il regime forfettario introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, poi modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è un regime fiscale agevolato che riduce nettamente il “peso” delle imposte e richiede ben pochi adempimenti.

Il vantaggio principale, che ha reso il regime forfettario così popolare, consiste nell’aver introdotto un’imposta sostitutiva nella determinazione dei redditi professionali del tipo flat tax, molto più vantaggiosa dell’onerosa IRPEF, presente nei regimi sopra descritti, la cui aliquota più bassa corrisponde al 23%.

Chi si avvale del regime forfettario, infatti, paga soltanto un’imposta con aliquota al 15% e, se si rientra nelle tipologie per essere definiti start-up, si può usufruire di un’ulteriore riduzione (dal 15% al 5%) per il primo quinquennio.

Va ricordato che esistono dei parametri specifici per potervi accedere:

  1. ricavi e compensi → 65.000 euro/anno;
  2. redditi da lavoro dipendente e assimilati → 30.000 euro/anno;
  3. spesa per impiegati e/o collaboratori → 20.000 euro/anno.

In aggiunta alla convenienza fiscale, anche il metodo utilizzato per il calcolo delle spese deducibili apporta un grande vantaggio.

Come già anticipato, infatti, la determinazione del reddito analitica – ossia “detraendo” voce dopo voce le spese deducibili, tipica dei regimi semplificato e ordinario, non si applica nel regime forfettario, con conseguente abbattimento degli adempimenti contabili IVA e Redditi.

Nel regime forfettario si applica una deduzione su base fissa (22% dei Corrispettivi Totali o Fatturato) e quindi un assoggettamento ad imposizione fiscale del restante 78% del fatturato.

Il termine “forfettario” deriva proprio da ciò, in quanto per la determinazione del reddito si procede con una detrazione “forfettaria” dei costi professionali dal fatturato conseguito , senza necessità di individuarne provenienza e valore. 

Le uniche spese che possono essere detratte analiticamente sono i contributi previdenziali versati nell’anno di competenza.


Qual è il regime fiscale più conveniente?

A seguito di questa veloce presentazione, sembrerebbe non esserci paragone di convenienza tra i regimi fiscali cosiddetti “tradizionali” e quello forfettario. Ma non è sempre così. In certi casi, infatti, nonostante una tassazione più bassa e i tanti benefici sopra elencati, il regime forfettario potrebbe non essere più conveniente del regime semplificato

Ad esempio, per le attività che necessitano annualmente di spese ed investimenti di grande entità, che dunque superano la percentuale dedotta in relazione all’indice di redditività, è più indicato un regime fiscale che consenta di conteggiare analiticamente le spese effettivamente sostenute. 

Un paio di esempi possono agevolare la comprensione di quanto appena riportato.

Esempio 1: Psicologo con fatturato annuo di euro 40.000, e costi professionali di euro 18.300
immagine in allegato

In questo caso, a parità di costi e fatturato, uno psicologo avrà decisamente maggiore convenienza nell’adottare il regime forfettario, non solo per la fiscalità di beneficio, ma anche per l’eliminazione dell’obbligo di rendicontare analiticamente i costi sostenuti.

Ma, come si evince dal caso 2, la situazione risulterà diversa in presenza di costi maggiori. 

Caso 2: Psicologo con fatturato annuo di euro 40.000, e costi professionali di euro 31.300.
immagine in allegato

Come appare chiaro, in questo secondo caso, in cui le spese gestionali sono particolarmente elevate e cospicua incidenza sul fatturato, la soluzione più conveniente è quella del regime semplificato.

In conclusione, quindi, ciò che rileva principalmente nella determinazione della scelta del regime fiscale è avere ben presente l’entità delle spese e degli investimenti che necessitano annualmente alla propria attività.

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